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14.4297 · Interpellanza · 2014-12-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il motore principale di una PMI sono i clienti. Al fine di sostenere l'economia Svizzera, in questa ottica, la Confederazione dovrà sistematicamente acquistare prodotti e servizi svizzeri - cominciando dall'amministrazione federale.

Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. L'amministrazione federale predilige i prodotti "swiss made" nella sua politica di acquisizione? In caso affermativo, è possibile rendere questa pratica sistematica? Poiché questo non sembra essere il caso, non si potrebbe, ad esempio, acquistare evidenziatori svizzeri piuttosto che tedeschi e austriaci? Questo è solo un esempio ma la dice lunga: uno dei principali portabandiera di "swiss made" è un fabbricante di penne e matite ginevrino. Tuttavia, nelle sale di riunione di Palazzo federale troviamo evidenziatori tedeschi. Il Consiglio federale trova questo coerente?

2. Si può dare come mandato alla Confederazione - e a tutte le imprese a essa legate - di prediligere sempre, nella misura del possibile, i prodotti svizzeri? Che essi siano evidenziatori, mobili, microfoni o programmi informatici?

Stellungnahme des Bundesrates

I servizi d'acquisto della Confederazione aggiudicano la commessa all'offerente che è idoneo ad adempiere il mandato, che rispetta i principi procedurali e la cui offerta risulta essere la più vantaggiosa dal profilo economico in base ai criteri d'aggiudicazione (art. 21 della legge federale sugli acquisti pubblici, LAPub; RS 172.056.1).

Un criterio d'aggiudicazione di carattere preferenziale per imprese svizzere o prodotti svizzeri violerebbe il principio della parità di trattamento di tutti gli offerenti svizzeri ed esteri. Questo principio è sancito nell'accordo OMC sugli appalti pubblici (art. III e IV; RS 0.632.231.422), nell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (art. 6, RS 0.172.052.68), così come negli accordi di libero scambio in materia con Stati terzi e nella LAPub (art. 8 cpv. 1 lett. a, art. 4 lett. b).

Nell'ambito di regolamentazione del diritto federale in materia di appalti, ove le norme OMC e gli accordi internazionali non sono applicabili, i beni e le prestazioni di servizi non devono essere messi a concorso. In questo ambito le commesse possono essere aggiudicate seguendo la procedura mediante invito purché non raggiungano i valori soglia determinanti (art. 35 cpv. 3 lett. g dell'ordinanza sugli acquisti pubblici, OAPub; RS 172.056.1). Il committente è libero di decidere chi invitare a presentare un'offerta (art. 35 cpv. 1 OAPub). Il committente deve solo assicurare di procurarsi almeno tre offerte, di cui una deve provenire da un offerente esterno (art. 35 cpv. 2 OAPub). Esterno non significa tuttavia che debba essere invitato un offerente estero.

Gli evidenziatori vengono forniti da un'azienda svizzera, la quale attinge a un prodotto fabbricato in Germania. Al momento in Svizzera non vengono prodotti evidenziatori. Da poco un'impresa svizzera sta predisponendo uno stabile di fabbricazione nel cantone Ticino. L'impianto di produzione viene monitorato dall'Ufficio federale della costruzione e della logistica. In occasione della prossima valutazione l'impresa sarà invitata a presentare un'offerta.

Il programma di mobilio della Confederazione consiste per il 98 per cento di mobilio di legno. Al momento l'intero mobilio di legno viene fornito e prodotto al 100 per cento da aziende svizzere.

I microfoni non vengono procurati come prodotti singoli ma fanno parte di installazioni media o di sistemi di diffusione sonora completi. I fornitori di questi tipi di sistemi sono stati finora imprese esclusivamente svizzere.

Per quanto concerne l'informatica, le aggiudicazioni avvengono per lo più tramite concorsi pubblici.

Risposta del Consiglio federale.