14.454 · Iniziativa parlamentare · 2014-09-25
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi) deve essere modificato come segue:
Art. 1
Cpv. 1
La Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell'uomo, adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.
...
Begründung
La legge sugli embarghi consente alla Svizzera di attuare sanzioni internazionali. La versione attuale della legge permette di applicare non soltanto le sanzioni adottate dalle Nazioni Unite (ONU), ma anche quelle adottate dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dall'UE e dai "principali partner commerciali". Questo è del tutto inadeguato.
L'OSCE, che nasce come conferenza tra gli Stati europei, non ha neanche lo status giuridico di organizzazione internazionale. Per quanto noto, la Convenzione del 14 dicembre 1960 istitutiva dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (RS 0.970.4; con protocollo add. 1, 2) non fornisce le basi legali sufficienti per poter emanare sanzioni o misure di embargo.
L'Unione europea è un'organizzazione sovranazionale che non è membro dell'ONU, ma che salvaguarda gli interessi di natura politica dei suoi Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. L'UE sta ampliando la propria area d'influenza verso est e il 21 marzo e il 27 giugno 2014 ha stipulato un accordo d'associazione con l'Ucraina. L'accordo potrebbe violare il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato concluso tra l'Ucraina e la Russia il 31 maggio 1997 e in particolare l'articolo 6 concernente il divieto di stipulare contratti aventi interessi contrari, che ha come obiettivo, in base alla documentazione sulla nascita del trattato, quello di impedire la collaborazione dell'Ucraina con la NATO. L'accordo d'associazione tra l'Ucraina e l'UE ottiene invece il risultato opposto.
In risposta a un'interrogazione parlamentare sull'accordo d'associazione, il governo federale tedesco ha affermato che la questione riguarda anche la cooperazione militare tra l'UE e l'Ucraina (risposta del governo federale tedesco alla domanda n. 10 dell'interrogazione n. 18/1083 presentata al Bundestag). È evidente che l'UE è parte in causa della controversia che coinvolge l'Ucraina. Secondo la Costituzione federale (art. 185) il Consiglio federale è tenuto a rispettare in politica estera il principio di neutralità. Non è pertanto accettabile adottare le sanzioni dell'UE che è parte di una controversia.
Non meno inadeguata risulta la disposizione secondo cui è possibile applicare anche le misure di embargo dei "principali partner commerciali". In altre parole, ciò significa che la Svizzera adotta in primo luogo le misure di embargo della Germania, in secondo luogo quelle degli USA, in terzo quelle dell'Italia, in quarto quelle della Francia e infine quelle della Cina.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha quale scopo principale quello di garantire la pace nel mondo e può stabilire le sanzioni da infliggere a chi si oppone al raggiungimento di tale obiettivo. All'ONU hanno aderito praticamente tutti gli Stati. È pertanto l'unica organizzazione internazionale che poggi su una base democratica sufficientemente solida per essere legittimata, secondo la Carta ONU, a decidere le sanzioni da attuare per il mantenimento della pace.
La legge sugli embarghi deve essere modificata di conseguenza.