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14.462 · Iniziativa parlamentare · 2014-12-09

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 147 capoverso 4 CPP è modificato come segue:

Le deposizioni a carico di una parte possono essere utilizzate se quest'ultima ha avuto la facoltà, almeno una volta durante il procedimento, di esercitare il proprio diritto di porre domande in modo appropriato e ragionevole.

Begründung

Nella prassi sono sempre più frequenti i casi di coinvolgimento di più coimputati. L'interrogatorio dei singoli imputati costituisce quindi un elemento essenziale per l'accertamento della verità: interrogare separatamente gli imputati consente di chiarire eventuali contraddizioni e false deposizioni. La concessione, ora sancita nel CPP, di un diritto illimitato di partecipazione già all'inizio di un procedimento, soprattutto quando si tratta di determinare i fatti, ostacola gravemente l'accertamento della verità materiale rendendolo talora persino impossibile. Il disciplinamento attuale è contrario al principio fondamentale del diritto processuale penale, ovvero l'accertamento della verità, poiché gli imputati interessati possono concordare reciprocamente le proprie deposizioni senza alcuna difficoltà. Inoltre, la psicologia della testimonianza insegna che la presenza stessa di un'altra persona influenza il comportamento testimoniale durante la deposizione. Occorre anche ammettere che la persona tenuta a deporre per prima è svantaggiata poiché, contrariamente a quelle che saranno interrogate in seguito, non sa che cosa esse dichiareranno. È altresì piuttosto improbabile che la persona chiamata a deporre per prima confessi la propria colpevolezza se il coautore del reato è presente durante l'interrogatorio.

Nell'articolo 6 CCP il legislatore conferisce tuttora al Ministero pubblico l'obbligo di cercare la cosiddetta verità materiale. L'interpretazione, da parte del Tribunale federale, del diritto di partecipazione attualmente sancito dalla legge rende difficile o talvolta impossibile per le autorità di perseguimento penale la suddetta ricerca della verità ed è pertanto in netto contrasto con l'articolo 6 CPP. Questa divergenza si manifesta in modo ancora più accentuato nell'ambito della cosiddetta disciplina della carcerazione, nel caso in cui quest'ultima sia ordinata a motivo del rischio di collusione. Nell'articolo 221 capoverso 1 lettera b CPP, la legge prevede che un imputato gravemente indiziato di un crimine o un delitto e di cui vi sia il fondato timore che possa influenzare persone o inquinare mezzi di prova, pregiudicando in tal modo l'accertamento della verità, può essere incarcerato a titolo preventivo. Con la partecipazione di tutti i coimputati a tutti gli interrogatori e con la concessione del diritto di consultare gli atti a tutte le parti, il segreto istruttorio, che va imperativamente mantenuto all'inizio della procedura preliminare quale elemento essenziale dell'accertamento della verità, non può essere protetto. Ciò è contrario all'accertamento della verità materiale e compromette il senso e lo scopo di un procedimento penale.