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15.1035 · Interrogazione · 2015-05-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

All'ora delle domande nel Consiglio nazionale del 16 marzo 2015 ho posto la seguente domanda dal titolo "Vedute limitate in ambito di acquisti pubblici della Confederazione":

Uno dei tanti casi: una ditta con 80 dipendenti che realizza e produce illuminazione architetturale e da ufficio, sebbene abbia ottimi prodotti a risparmio energetico, in occasione delle aggiudicazioni della Confederazione rimane sempre a mani vuote, questo perché l'aggiudicazione dipende unilateralmente dal prezzo (70 per cento prezzo, 20 per cento efficienza energetica, 10 per cento referenze). Per molte imprese la situazione si è inasprita ulteriormente dalla decisione della Banca nazionale del 15 gennaio 2015. Il Consiglio federale come vuole migliorare questo approccio limitato?

La risposta del Consiglio federale (15.5193) del 16 marzo 2015 non è soddisfacente. Il Consiglio federale constata per analogia che secondo l'articolo 21 della legge federale sugli acquisti pubblici l'appalto è aggiudicato all' "offerta più favorevole dal profilo economico". Secondo il capoverso 3 del citato articolo, per i beni ampiamente standardizzati (come in questo caso l'illuminazione da ufficio), "l'aggiudicazione dell'appalto può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo". Ciononostante per i beni ampiamente standardizzati i servizi della Confederazione si adoperano non solo a prendere in considerazione il prezzo, bensì anche a ricorrere ad altri criteri nella valutazione dell'offerta più favorevole dal punto di vista economico.

Invito il Consiglio federale a rispondere con precisione alle domande seguenti:

1. Anche il Consiglio federale è dell'opinione che la Confederazione debba per quanto possibile tener conto delle imprese svizzere/PMI nelle attribuzioni, al fine di assicurare posti di lavoro in Svizzera?

2. Il Consiglio federale ritiene che una ponderazione del prezzo nella misura del 70 per cento sia di regola troppo alta e unilaterale dato che altri criteri importanti devono essere poi considerati in misura modesta? È disposto in futuro ad attribuire meno importanza al "criterio prezzo" al fine di tenere conto invece dei costi di produzione spesso più alti in Svizzera?

3. Secondo il Consiglio federale, quali altri criteri (oltre al prezzo) sono da ritenere prioritari nell'ambito delle aggiudicazioni della Confederazione?

4. Segnatamente in un periodo caratterizzato dalla forza del franco e dalla debolezza dell'euro non sarebbe auspicabile adottare una procedura di aggiudicazione più flessibile?

5. Quale adeguamento della legge federale propone il Consiglio federale al fine di ottenere più flessibilità nelle aggiudicazioni (eventualmente mostrare delle varianti)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La politica economica della Svizzera mira ad assicurare posti di lavoro in Svizzera e aprire nuovi mercati alle imprese. Il Consiglio federale persegue questo obiettivo anche in occasione della conclusione di accordi economici, come ad esempio quelli degli acquisti pubblici, che permette alle imprese svizzere di accedere a mercati miliardari. Nel 2008 il potenziale accesso al mercato interessato dall'Accordo OMC sugli appalti pubblici (GPA) era stato stimato a 1600 miliardi di USD.

Per poter sfruttare questo potenziale la Svizzera deve rispettare i suoi impegni assunti con questi accordi e non discriminare gli offerenti esteri rispetto alle imprese svizzere. Di conseguenza, nell'aggiudicazione di commesse pubbliche assoggettate ai trattati internazionali la parità di trattamento tra gli offerenti svizzeri ed esteri è imperativamente prescritta all'articolo 8 capoverso 1 lettera a della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) e deve quindi essere tenuta in considerazione.

Occorre menzionare che la grandissima parte di tutte le commesse pubbliche a livello federale è aggiudicata a imprese in Svizzera (93 per cento delle aggiudicazioni nel 2012 e il 94 per cento nel 2013; vedi inoltre il parere del Consiglio federale riguardo alla mozione 15.3156).

2. Il sistema degli acquisti pubblici è l'oggetto di interessi contrastanti. In particolare la Confederazione è tenuta a gestire in modo economico i soldi dei contribuenti. Non esiste una regola generale sulla ponderazione del prezzo nei bandi di concorso pubblici, poiché per ogni appalto devono essere considerati aspetti diversi. Per i beni ampiamente standardizzati una ponderazione del prezzo in misura del 70 per cento (esempio dell'illuminazione da ufficio) deve essere tuttavia classificata come piuttosto bassa. Nel più recente bando di concorso dell'OMC per l'illuminazione da ufficio (n. OMC b706-14) con questa ponderazione del prezzo hanno presentato un'offerta soltanto imprese svizzere. Anche in futuro la ponderazione dei singoli criteri di aggiudicazione potrà essere stabilita solo per il singolo caso concreto.

3. Ai sensi dell'articolo 21 LAPub sono stabiliti per legge i seguenti criteri: termine, qualità, prezzo, economicità, costi d'esercizio, servizio clientela, idoneità della prestazione, estetica, compatibilità ambientale, valore tecnico, formazione di persone nella formazione professionale di base. A seconda dell'oggetto e del valore dell'acquisto devono essere definiti i criteri ammessi e prioritari. Nell'esempio dell'illuminazione da ufficio sono stati determinanti i criteri della qualità sulla base delle referenze e dell'efficienza energetica, che hanno fatto in modo che pervenissero solo offerte dalla Svizzera, come detto in precedenza.

4. Il Consiglio federale rimanda al suo parere riguardo alla mozione del gruppo del Partito borghese democratico 15.3156, "Effetti del tasso di cambio sugli appalti".

5. Per gli acquisti pubblici il cui valore non raggiunge i valori soglia dei trattati internazionali sugli appalti pubblici (GPA, accordi di libero scambio con disposizioni rilevanti in materia di appalti pubblici, ALS, e l'Accordo bilaterale tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici; RS 0.172.052.68) gli enti aggiudicatori della Confederazione godono di una certa flessibilità nel considerare gli offerenti. Si rimanda tuttavia agli obblighi sanciti dall'articolo 6.3 del suddetto accordo bilaterale, il cui obiettivo è evitare un trattamento discriminante degli offerenti all'interno dell'UE e in Svizzera. Questa disposizione dovrebbe consentire agli offerenti svizzeri nell'area dell'UE e, in particolare, nelle regioni di frontiera di essere considerati anche nei bandi di concorso di minore entità. Nel campo d'applicazione del diritto federale sugli acquisti pubblici, ove non vigono gli impegni assunti nell'ambito dei trattati internazionali, le commesse possono essere aggiudicate seguendo la procedura mediante invito senza adeguare la legge federale (art. 35 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici; RS 172.056.11). Il committente è libero di decidere chi invitare a presentare un'offerta. Deve unicamente garantire di procurarsi almeno tre offerte; di queste, almeno una deve provenire da un offerente esterno (art. 35 cpv. 1 e 2 OAPub). Esterno non significa che debba essere invitato un offerente estero. In questo ambito esiste dunque una certa flessibilità nell'aggiudicazione di commesse che l'amministrazione federale sfrutta anche nell'ottica del rafforzamento del mercato svizzero. Nel quadro dei trattati internazionali, le norme vigenti non lasciano un margine più ampio per adeguare la legislazione federale. La certezza del diritto così creata a livello internazionale tutela in primo luogo anche gli interessi degli offerenti svizzeri all'estero: non possono essere discriminati oltrefrontiera, bensì dovrebbero ricevere commesse e possono creare lavoro e occupazione in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.