Lexipedia

15.1051 · Interrogazione · 2015-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Secondo il DFGP le associazioni senza obbligo d'iscrizione nel registro di commercio devono contabilizzare unicamente le entrate, le uscite e lo stato patrimoniale (http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2012/2012-11-22.html). La SECO tuttavia, nella sua direttiva del mese di novembre 2014 sui contributi, impone un dovere di informazione molto più vasto alle commissioni paritetiche dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

Su che cosa si basa la SECO nella direttiva sui contributi?

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311) disciplina i requisiti in base ai quali le disposizioni sulle casse di compensazione e altre istituzioni attinenti ai rapporti di lavoro possono essere dichiarate di obbligatorietà generale. Il carattere obbligatorio generale può essere conferito soltanto se l'organizzazione di queste casse o istituzioni è disciplinata in modo soddisfacente e se ne è assicurata una gestione corretta (art. 3 cpv. 1 LOCCL). Le casse delle commissioni paritetiche, in particolare, rientrano nelle altre istituzioni attinenti ai rapporti di lavoro. Queste casse sono alimentate dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La cassa o l'istituzione è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità competente. Questa deve vigilare che le casse o le istituzioni siano correttamente amministrate e a tale scopo può domandare agli amministratori ogni indicazione utile (art. 5 cpv. 2 LOCCL). L'autorità competente a livello federale è la SECO (art. 20 cpv. 2 LOCCL). La direttiva, emanata dalla SECO a novembre 2014, sui contributi in relazione ai contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale si basa sul diritto di sorveglianza della SECO sancito dall'articolo 5 capoverso 2 LOCCL. La direttiva prevede anche che tutte le casse e le istituzioni devono applicare e rispettare le disposizioni degli articoli 957 a 960e del Codice delle obbligazioni sulla contabilità commerciale e la presentazione dei conti. Se queste disposizioni vengono rispettate, si può presumere che le prescrizioni legali relative all'organizzazione e alla gestione corretta delle casse e delle istituzioni siano ampiamente soddisfatte.

I soldi che le commissioni paritetiche incassano provengono in gran parte dai datori di lavoro e dai lavoratori che non sono membri di un'associazione. Diversamente dalle associazioni che, in generale, amministrano i fondi dei loro membri, le commissioni paritetiche gestiscono soprattutto i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori non in seguito alla loro adesione (volontaria), ma sulla base di una decisione (vincolante) dell'autorità, vale a dire la dichiarazione di obbligatorietà generale di un CCL. Dunque, per quanto riguarda le commissioni paritetiche dei CCL di obbligatorietà generale, è assolutamente giustificato prevedere requisiti più elevati in merito alla presentazione dei conti.

Risposta del Consiglio federale.