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15.3020 · Interpellanza · 2015-03-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'ordinanza sull'energia stabilisce in modo chiaro che, per motivi di competitività, le imprese svizzere possono essere esentate dal pagamento del supplemento di rete e che hanno diritto a ottenere il rimborso del supplemento entro due mesi dall'approvazione della relativa domanda. Tuttavia, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) complica la restituzione degli importi con oneri di tipo burocratico. A seguito del rafforzamento del franco, le imprese avevano chiesto il rimborso mensile per evitare di dover fungere da banca per la Confederazione per un anno. Accogliendo questa richiesta, si darebbe liquidità alle imprese, fornendo loro un sostengo senza implicazioni di natura burocratica. Anziché accogliere la proposta e tendere la mano, l'UFE risponde illustrando formalismi e la necessità di una revisione dell'ordinanza. È proprio questo tipo di atteggiamento che danneggia la reputazione dell'amministrazione federale nel settore economico!

Pertanto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alla seguente domanda:

Cosa sta facendo per far sì che, il più rapidamente possibile e senza oneri amministrativi supplementari, il rimborso del supplemento di rete avvenga mensilmente?

Stellungnahme des Bundesrates

Come correttamente rilevato dall'autrice dell'interpellanza, l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn; RS 730.01) stabilisce che le imprese ad elevato consumo di energia elettrica possono presentare all'Ufficio federale dell'energia (UFE) domanda di rimborso del supplemento (art. 3oter OEn). Se l'UFE approva la domanda, entro due mesi dall'approvazione viene versato l'importo da rimborsare (art. 3osexies OEn). L'eventuale diritto del consumatore finale al rimborso è valutato in base alla chiusura dell'anno contabile sottoposta a revisione (art. 3l OEn).

Per quanto concerne il rimborso del supplemento di rete, l'UFE deve attenersi alle basi giuridiche menzionate; in tal modo si impediscono azioni arbitrarie da parte dello Stato. E questo anche nel caso in cui le imprese domandano un rimborso anticipato vista la situazione attuale. Le domande sono trattate rapidamente in modo non burocratico e, diversamente da quanto avviene per rimborsi analoghi, non è riscosso alcun emolumento.

Pertanto, per modificare la procedura di rimborso è necessaria una revisione dell'OEn.

Il rimborso trimestrale del supplemento è stato proposto nel quadro della corrente revisione dell'OEn, già prima dell'annuncio della decisione della Banca nazionale svizzera di metà gennaio 2015. Con l'aumento del supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione di cui all'articolo 15b della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (RS 730.00), entrato in vigore il 1° gennaio 2015, è infatti emersa l'esigenza di rimborsare il supplemento in tempi più rapidi. Nel quadro della citata revisione viene esaminato anche il rimborso mensile. Inoltre, nella sua risposta all'interpellanza urgente Zanetti 15.3014, "Rimborso rapido e rateale della RIC alle imprese a elevato consumo di energia elettrica", il Consiglio ha già annunciato di voler porre in vigore le modifiche dell'OEn il 1° giugno 2015.

Risposta del Consiglio federale.