15.3027 · Interpellanza · 2015-03-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Alla luce del franco forte, è disposto a rinviare di almeno cinque anni l'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione dei marchi?
2. È disposto a impiegare tale periodo per semplificare la legislazione esecutiva in modo da evitare qualsivoglia onere amministrativo supplementare per le imprese?
Begründung
Per le imprese, la decisione della Banca nazionale svizzera del 15 gennaio 2015 di abolire il tasso di cambio minimo franco-euro equivale a un aumento dei costi fissi del 10 a 20 per cento. Per mitigare le conseguenze negative sulla crescita economica e sui posti di lavoro, occorre anzitutto migliorare le condizioni quadro statali per l'insieme dell'economia. In primo piano vi sono l'eliminazione dei costi della regolamentazione e, altrettanto importante, la rinuncia a nuovi provvedimenti che comportano un aumento dell'onere fiscale e/o amministrativo per le imprese.
Le nuove disposizioni Swissness, in particolare la revisione della legge sulla protezione dei marchi, costituiscono un buon esempio. Secondo tali disposizioni, per poter apporre l'indicazione di provenienza svizzera occorre che almeno il 60 per cento dei costi di produzione siano realizzati in Svizzera (mentre finora era applicato il 50 per cento). Questo cambiamento comporta complicazioni supplementari per le imprese e aumenta l'incertezza giuridica. Vista l'assenza di urgenza temporale, sarebbe pertanto opportuno rinviare di qualche anno l'entrata in vigore della riveduta legge sulla protezione dei marchi.
Questo periodo andrebbe impiegato anche per semplificare sostanzialmente le disposizioni d'esecuzione del progetto Swissness. Molti punti sono poco comprensibili o implicano perlomeno un considerevole onere amministrativo per lo Stato e le imprese. Occorre in particolare stabilire chiaramente che la dichiarazione di provenienza svizzera può essere verificata soltanto nell'ambito di un processo concreto, vale a dire in caso di azione legale. L'onere della prova non deve essere a carico dell'impresa, bensì di chi ha intentato l'azione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non vede alcun motivo per rinviare l'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione dei marchi. Alla luce dell'attuale contesto economico, una prossima entrata in vigore del disegno è più importante che mai per la piazza produttiva svizzera.
L'impulso per la revisione Swissness è stato dato nel 2006 dal Parlamento (postulato Hutter Markus 06.3056, "Protezione del marchio Svizzera", e postulato Fetz 06.3174, "Tutela del marchio made in Switzerland"), che ha incaricato il Consiglio federale di rafforzare la protezione dell'indicazione di provenienza "Svizzera". Il Consiglio federale ha pertanto adempiuto un mandato del legislatore. Un rinvio dell'entrata in vigore manterrebbe il quadro normativo attuale, giudicato insoddisfacente dal Parlamento, con conseguente ulteriore aumento degli abusi e con il rischio di indebolire il valore aggiunto generato dal "marchio Svizzera".
A causa dell'attuale apprezzamento del franco, i prodotti e i servizi svizzeri sono esposti a una concorrenza ancora più accesa. Con l'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione dei marchi, le imprese che producono in Svizzera o utilizzano materie prime svizzere possono continuare ad approfittare dell'eccellente reputazione del "marchio Svizzera" in Svizzera e all'estero. Il valore aggiunto economico dell'indicazione "Svizzera" è considerevole: nel caso di prodotti naturali agricoli e di prodotti tipicamente svizzeri può raggiungere il 20 per cento, e nel caso dei beni di lusso addirittura il 50 per cento del prezzo di vendita (studi Politecnico di Zurigo, 2008, Università di San Gallo et al., 2008, 2010, 2013). Nel 2008 l'avanzo delle entrate attribuibile alla promozione dei prodotti con il "marchio Svizzera" è stato pari a circa 5,8 miliardi di franchi soltanto per i settori degli orologi, dei gioielli, del cioccolato e dei macchinari (stima fondata sullo studio "Swissness Worldwide", 2008). La protezione del "marchio Svizzera" e della croce svizzera rappresenta un investimento importante per il futuro della piazza produttiva svizzera.
2. Le disposizioni d'esecuzione, attualmente elaborate dal Consiglio federale, si basano sulle prescrizioni risultanti dalla revisione, adottata dal Parlamento, della legge sulla protezione dei marchi e di quella sulla protezione degli stemmi. Il Consiglio federale intende impostare tali regole in modo che possano essere adempiute con il minor onere amministrativo possibile. Alla luce dei risultati della consultazione sul diritto d'esecuzione sono state considerate numerose richieste avanzate dalle imprese che producono in Svizzera o che utilizzano materie prime svizzere.
L'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" è facoltativo e gratuito. Le imprese che vogliono utilizzare l'indicazione per trarre vantaggio dal corrispondente valore aggiunto non necessitano di alcuna autorizzazione. Devono semplicemente rispettare le norme legali ed essere in grado di dimostrarlo in caso di controversia. Come già previsto dal diritto vigente, l'onere consisterà nell'accertare internamente se un prodotto soddisfa i requisiti per l'indicazione di provenienza "Svizzera".
Risposta del Consiglio federale.