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15.3050 · Interpellanza · 2015-03-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'improvviso apprezzamento del franco svizzero e il periodo non proprio roseo per l'economia hanno influito negativamente sugli introiti dei casinò ticinesi. Nel caso di Mendrisio non è più possibile pagare i contributi al comune e a Lugano si registrano sempre più licenziamenti. Visto lo scopo primario dei casinò, o comunque il più importante per la società, quello dei contributi regionali, bisognerebbe assicurare il versamento di tali contributi. Viste le riduzioni concesse ad altri casi specifici rispetto al 40 per cento attribuito a quelli ticinesi (20 per cento per i casinò di montagna, 35 per cento ad altre realtà), al fine di preservare il sostegno all'economia locale di questa attività non sarebbe sensato un adeguamento a livello federale, anche temporaneo, delle aliquote d'imposta per le case da gioco di frontiera?

Oppure il Consiglio federale ha intenzione di intervenire con altre misure di salvaguardia che garantiscano il mantenimento dello scopo primario di tali attività?

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) mira soprattutto a procurare entrate alla Confederazione (AVS, AI) e ai cantoni. Conformemente all'articolo 41 LCG, le aliquote della tassa sulle case da gioco svizzere devono essere fissate in modo che le case da gioco gestite secondo i principi dell'economia aziendale possano ricavare un rendimento adeguato. L'articolo 41 stabilisce che l'aliquota deve ammontare al minimo al 40 per cento e al massimo all'80 per cento del prodotto lordo dei giochi (PLG). Si tratta di un'aliquota progressiva, che tiene conto dell'importo del PLG delle singole case da gioco. Secondo l'articolo 43 LCG, inoltre, il Consiglio federale riduce la tassa sui casinò di tipo B, qualora il cantone di sito prelevi dagli stessi una tassa di tipo analogo. Tale riduzione non può superare il 40 per cento del totale della tassa sulle case da gioco. Il canton Ticino si avvale pienamente di questa possibilità, ricevendo il 40 per cento della tassa federale sulle case da gioco dei casinò di tipo B presenti sul suo territorio.

La riduzione dell'aliquota della tassa fino al 20 per cento, prevista dall'articolo 41 capoverso 4 LCG, è una riduzione iniziale che può essere concessa soltanto nei primi quattro anni di esercizio. Il Consiglio federale l'ha accordata in maniera generosa alle case da gioco dopo la loro apertura.

Secondo l'articolo 42 LCG, l'aliquota della tassa per le case da gioco di tipo B può essere ridotta al massimo di un quarto, sempreché i proventi siano utilizzati in misura preponderante per progetti di interesse pubblico regionale. Il versamento dei contributi alla regione da parte delle case da gioco è facoltativo. Tale riduzione fiscale comporta che i versamenti di pubblica utilità riducono la tassa sulle case da gioco, a svantaggio sia della Confederazione sia del cantone. Tre case da gioco beneficiano di questa riduzione. Il casinò di Mendrisio se ne è avvalso dal 2004, conseguendo una diminuzione significativa della tassa sulle case da gioco.

Dal 2007 il PLG di tutte le case da gioco svizzere, e non solo di quelle ticinesi, è diminuito. Le case da gioco sono società anonime e hanno la responsabilità di gestire le loro imprese in modo da ricavare un rendimento adeguato dal capitale investito. L'esempio, citato dall'autore dell'interpellanza, dei licenziamenti al casinò di Lugano e della recente cessazione dei versamenti a progetti di pubblica utilità da parte del casinò di Mendrisio mostrano che le case da gioco reagiscono come imprese e si adeguano alla realtà economica. Non spetta al Consiglio federale adottare misure che renderebbero inutile la gestione dei costi delle società anonime. Le case da gioco gestite secondo i principi dell'economia aziendale ricavano rendimenti considerevoli sia nell'interno del Paese sia nelle regioni di frontiera. Due casinò paragonabili a quello di Mendrisio dal punto di vista del PLG registrano un tasso di rendimento del capitale proprio ("return on equity") decisamente superiore al 20 per cento. Rispetto ad altri settori economici, la maggioranza delle case da gioco continua a ricavare un notevole rendimento e a versare cospicui dividendi.

Le disposizioni concernenti l'aliquota della tassa sono disciplinate in maniera esaustiva nella LCG; pertanto il Consiglio federale non ha alcuna possibilità di modificarle. Inoltre, il sistema alla base della LCG ha dato buona prova. Per tale ragione, le prescrizioni in materia fiscale sono state globalmente riprese nel disegno della nuova legge sui giochi in denaro. Attualmente il Consiglio federale non prevede ulteriori misure rispetto a quelle già contemplate dalla legge.

Risposta del Consiglio federale.