15.3076 · Mozione · 2015-03-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue il primo periodo dell'articolo 82 capoverso 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA): "Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le sentenze di diritto civile e penale, sempreché influiscano sullo statuto di soggiorno o sull'attività lucrativa di uno straniero."
Begründung
L'attuale formulazione dell'articolo 82 capoverso 1 OASA è infelice e troppo ampia. Esige che le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali comunichino spontaneamente alle autorità cantonali degli stranieri l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le sentenze di diritto civile e penale, sempreché riguardino uno straniero.
Secondo tale tenore, vanno comunicate tutte le sentenze di diritto civile che riguardano uno straniero, ad esempio se uno di 30 comproprietari non paga la sua quota e un altro è austriaco. La comunicazione va effettuata anche se le parti trovano un accordo. Non vi è tuttavia alcuna attinenza o conseguenza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa di uno straniero, sebbene dovrebbe trattarsi di questo.
Ciò costituisce inoltre un'ingerenza nella sfera privata delle altri parti, in quanto attraverso la sentenza persone sconosciute hanno accesso alla loro vita. Alle persone coinvolte in una procedura va sempre chiesta la cittadinanza, anche se ininfluente. I collaboratori dell'Ufficio della migrazione devono infine leggere tutte le sentenze, anche quelle non rilevanti per l'ufficio, per poter giudicare se significative per il loro lavoro. Il che non è certo gratis.
Nei casi soggetti al diritto di famiglia, in cui per l'applicazione del diritto e la competenza territoriale è importante che le autorità siano informate, vige il capoverso 2, secondo cui i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi nonché le misure tutorie riguardanti uno straniero sono comunicati spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell'articolo 97 capoverso 3 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), l'articolo 82 capoverso 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) stabilisce i dati che le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali devono comunicare spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione.
Queste ultime necessitano di tali dati per l'adempimento dei loro compiti, che comprendono ad esempio il rilascio di permessi di dimora e di domicilio a stranieri e ai loro famigliari nonché le decisioni in merito alla revoca e al mancato rinnovo di permessi. Nel settore dell'asilo tali autorità chiedono inoltre alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) la disposizione dell'ammissione provvisoria e stilano pareri in merito a domande di cambiamento di cantone.
Le multe minime, singole contravvenzioni e atti che non influiscono sulla regolamentazione del soggiorno non sottostanno a tale obbligo di notifica (FF 2002 3438).
L'autorità tenuta alla notifica può mettere a disposizione tali dati soltanto se effettivamente necessari (art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dei dati LPD; RS 235.1). Ciò consente già oggi all'autorità competente in materia di migrazione di concordare con le autorità tenute alla notifica quali dati vanno effettivamente comunicati. Alcuni cantoni hanno emanato pertinenti direttive: in caso di condanne penali, ad esempio, la trasmissione dei considerandi della sentenza è necessaria soltanto a partire da pene detentive superiori a dodici mesi, mentre le sentenze civili vanno comunicate soltanto in caso di divorzio, di misure a tutela dell'unione coniugale, nonché di accertamento della nullità del matrimonio o dell'identità e cittadinanza dello straniero.
Il Consiglio federale non ritiene necessario adeguare l'articolo 82 capoverso 1 OASA.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.