Lexipedia

15.3089 · Mozione · 2015-03-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a portare a 44 tonnellate il peso complessivo consentito per i trasporti di legname.

Begründung

L'economia forestale e del legno dipende largamente dai trasporti. In rapporto al peso e al valore del legno fresco i costi di trasporto sono elevati e, a seguito della recente rivalutazione del franco svizzero, ancor meno competitivi.

Dal bosco il legname deve essere necessariamente trasportato su camion. In molti casi il trasbordo su ferrovia non è conveniente, anche a causa della chiusura di diverse stazioni di carico. Pertanto in questo settore l'obiettivo di trasferimento del traffico pesante di fatto non è più attuale: già questo elemento di per sé giustificherebbe l'aumento del peso complessivo a 44 tonnellate, come usuale nell'ambito del trasporto combinato.

Il parco veicoli attuale potrebbe sfruttare il carico utile supplementare nel rispetto dei pesi massimi per camion e rimorchi consentiti dalla legge.

Le strade forestali non sarebbero né utilizzate maggiormente né danneggiate.

Con il passaggio da 40 a 44 tonnellate, il carico utile aumenterebbe da 22 a 26 tonnellate, ossia da 24 a 28 metri cubi di tondame per autotreno, risparmiando costi, viaggi ed emissioni.

Questa misura sgraverebbe il settore di 5 milioni di franchi l'anno, senza richiedere alcuna spesa. Dall'ultima rivalutazione del franco, l'industria svizzera della lavorazione del legno ha subito una forte pressione a livello di prezzi nel mercato interno, massicce perdite nelle esportazioni e la perdita di quote di mercato, e si trova di fronte a problemi esistenziali. Questa crisi ha colpito anche i proprietari dei boschi, che hanno registrato perdite di guadagno sul legno come materia prima. Sia il settore dell'economia forestale sia quello della lavorazione del legno hanno urgente bisogno di essere sgravati, motivo per cui presentano interventi comuni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) ammette un peso totale massimo di 44 tonnellate per il trasporto combinato non accompagnato. Il capoverso 3 dello stesso articolo attribuisce al Consiglio federale la facoltà di definire, per mezzo di un'ordinanza, eccezioni per quei veicoli che, in considerazione del loro utilizzo particolare, richiedono necessariamente un peso massimo superiore (p. es. autogru), nonché di stabilire le condizioni alle quali sia consentito superare tale limite in singoli casi indispensabili (trasporto di "merce indivisibile" altrimenti impossibile, come p. es. nel caso di una macchina edile pesante).

La deroga di cui all'articolo 9 capoverso 3 LCStr non attribuisce tuttavia al Consiglio federale la competenza di aumentare il peso complessivo dei veicoli adibiti al trasporto di legname da 40 a 44 tonnellate, in quanto non si tratta né di veicoli che necessitano inevitabilmente di pesi superiori per via del loro utilizzo particolare né di trasporti di merce indivisibile.

Il Consiglio federale è tra l'altro contrario a un allentamento del limite di 40 tonnellate perché l'aumento richiesto dalla mozione costituirebbe un precedente per altri settori con notevoli esigenze di trasporto e altrettanto colpiti dalla rivalutazione del franco.

Inoltre, decidendo di rinunciare al declassamento ormai da tempo annunciato e previsto per il 1° gennaio 2016 dei veicoli delle classi di emissioni Euro 3 e 4 e di mantenere temporaneamente l'applicazione dello sconto del 10 per cento per quelli Euro 6, il Consiglio federale sta già cercando di compensare gli effetti del franco forte e non ritiene pertanto opportuno introdurre ulteriori disposizioni derogatorie a vantaggio di uno specifico settore.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.