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La legittimazione al reclamo dell'ente pubblico tenuto a sostenere spese per misure di protezione dei minori e degli adulti decise dall'APMA dev'essere sancita nel Codice civile

15.309 · Iniziativa cantonale · 2015-05-04

Parlamento

Liquidato

Ausgangslage

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), il Cantone di Sciaffusa presenta la seguente iniziativa:

Si chiede alla Confederazione di modificare l'articolo 450 CC in modo che sia prevista la legittimazione al reclamo dell'ente pubblico tenuto a sostenere spese per misure di protezione dei minori e degli adulti decise dall'APMA.

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Sciaffusa presenta la seguente iniziativa:

Si chiede alla Confederazione di modificare l'articolo 450 del Codice civile in modo che sia prevista la legittimazione al reclamo dell'ente pubblico tenuto a sostenere spese per misure di protezione dei minori e degli adulti decise dall'APMA.

Begründung

Con sentenza del 28 marzo 2014 (5A_979 /2013) il Tribunale federale ha stabilito che il comune di domicilio tenuto a sostenere le spese per misure di protezione dei minori ordinate dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) non è legittimato al reclamo.

Il Tribunale federale si è dunque allineato alla posizione dominante nella dottrina secondo cui, in base al nuovo diritto, l'ente pubblico non è legittimato al reclamo. È risaputo che né la dottrina né la prassi giuridica concordano su questo punto. Il Tribunale d'appello di Sciaffusa, per esempio, aveva emanato in precedenza una decisione (OGE 30/2013/9) che, per motivi inerenti allo Stato di diritto, apriva all'ente pubblico la possibilità di riesaminare per via giudiziaria una decisione dell'APMA che avrebbe potuto comportare costi non indifferenti per l'autorità in questione.

È infatti controverso se il legislatore abbia voluto escludere in modo assoluto il diritto di un ente pubblico tenuto a sostenere spese di impugnare una decisione formale, come lascia intendere ora la giurisprudenza del Tribunale federale. Il messaggio del Consiglio federale relativo alla protezione dei minori e degli adulti precisa che la legittimazione attiva si basa dal profilo materiale sull'articolo 420 del Codice civile (cfr. messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero, FF 2006 6391, in part. 6471 seg.). In base al diritto anteriore, anche la violazione di interessi effettivamente protetti, quali gli interessi fiscali della collettività, poteva legittimare al reclamo.

Le conseguenze giuridiche della decisione del Tribunale federale sono insoddisfacenti da ogni punto di vista: in primo luogo perché non tengono conto dei legittimi interessi finanziari dell'ente pubblico tenuto a sostenere le spese (il comune o eventualmente il cantone, a seconda del disciplinamento cantonale). In secondo luogo perché questa prassi comporta che in molti casi non vi sia nessuno che chieda il riesame di una decisione dell'APMA nell'interesse della persona oggetto della stessa (in particolare un minore) e che la sottoponga al parere di un giudice. Questo si verifica soprattutto quando i genitori sono d'accordo con una revoca della custodia ordinata precedentemente o quando sono già stati privati dell'autorità parentale, oppure se un adulto non può più determinare il suo luogo di dimora poiché sottoposto a una curatela generale. Accade inoltre raramente che i genitori o le persone adulte interessate debbano contribuire finanziariamente a misure che comportano dei costi.

Gli effetti della professionalizzazione perseguita dal nuovo diritto sulla protezione dei minori e degli adulti danno infatti luogo a situazioni - certamente non auspicate e problematiche dal profilo dello Stato di diritto - in cui un numero non irrilevante di decisioni prese dall'APMA non è (o non può) essere verificato sotto l'aspetto materiale o finanziario.

Verhandlungen

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 20.09.2017

Il Consiglio nazionale ha bocciato una iniziativa parlamentare del gruppo UDC (con 105 voti contro 69 e 4 astenuti) e una iniziativa cantonale di Sciaffusa (con 107 voti contro 72 e 2 astenuti) che chiedevano di autorizzare i Comuni a ricorrere contro le decisioni dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). La maggioranza ritiene le proposte inopportune, anche perché teme che gli interessi finanziari dei Comuni potrebbero influire negativamente sulle decisioni in materia di misure di protezione.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 14.06.2018

Il Consiglio degli Stati ha bocciato con 30 voti contro 9, come fatto in precedenza anche dal Nazionale, una iniziativa cantonale di Sciaffusa che chiedeva di autorizzare i Comuni a ricorrere contro le decisioni dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). La maggioranza ha ritenuto le proposte inopportune, anche perché teme che gli interessi finanziari dei Comuni avrebbero potuto influire negativamente sulle decisioni in materia di misure di protezione.

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