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15.3098 · Postulato · 2015-03-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, nell'ambito del suo prossimo rapporto sugli indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari, l'opportunità di adottare l'istituto giuridico del trust nel diritto privato svizzero e di adeguare i regimi fiscali applicabili.

Begründung

Nel parere del 26 maggio 2010 sul postulato Moret 10.3332, il Consiglio federale si era impegnato ad esaminare - una volta condotta a termine la revisione del diritto delle fondazioni - "le questioni ancora in sospeso in merito alla regolamentazione dei trust nel diritto svizzero in base ai risultati dei lavori di revisione". L'esame si rivela oggi ancora più urgente, considerate le profonde trasformazioni che sta vivendo l'industria finanziaria svizzera, alla luce dell'inasprimento della concorrenza internazionale e delle difficoltà riguardanti l'accesso ai mercati finanziari europei. Anche l'adozione, da parte del nostro Paese, dello standard dell'articolo 26 del modello OCSE in materia di scambio di informazioni con le autorità fiscali estere nel contesto della collaborazione internazionale, comporta almeno a breve e medio termine la perdita di un notevole vantaggio competitivo per la nostra piazza finanziaria. Merita pertanto di essere esaminata attentamente l'eventuale adozione dell'istituto giuridico del trust nel diritto privato svizzero (CCS o CO), valutando il relativo adeguamento del diritto delle fondazioni e dei regimi fiscali a loro applicabili o una revisione del diritto del mandato e dei negozi fiduciari. Il trust gode infatti di sempre maggiore apprezzamento quale strumento affidabile di pianificazione successoria e di conservazione di patrimoni importanti, e ciò non solo nei Paesi anglosassoni con tradizione di common law, bensì pure in molti altri Stati, segnatamente in quelli che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, ratificata dalla Svizzera in data 26 aprile 2007 e qui in vigore dal 1° luglio 2007. La possibilità di costituire nuovi trusts nel nostro Paese, come proposto dal professor Luc Thévénoz (già membro della CFB) nel suo rapporto del 2001 voluto dal Consiglio federale, gioverebbe alla piazza finanziaria svizzera offrendole un importante strumento supplementare per poter competere ad armi pari con altre piazze come Londra, Lussemburgo, Singapore, ecc.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Prima di tutto occorre constatare che in Svizzera i trust stranieri sono riconosciuti conformemente alla Convenzione dell'Aja menzionata nella motivazione. In precedenza i trust erano prevalentemente inclusi negli articoli 150 e seguenti della legge federale sul diritto internazionale privato (RS 291), il che implicava fondamentalmente un ampio riconoscimento. In altri termini una banca svizzera può costituire trust di diritto straniero per i suoi clienti svizzeri rispettando i requisiti formali vigenti in base al diritto scelto. La legislazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro e tributaria vale anche per i trust costituiti secondo il diritto straniero.

Il Consiglio federale si è occupato l'ultima volta nel suo rapporto 13.061 del 3 luglio 2013 concernente lo stralcio della mozione del gruppo PPD-PEV-glp 09.3147, "Segreto bancario. Parità di condizioni", della questione a sapere se fosse necessario procedere a revisioni della legge per ottenere una protezione adeguata della sfera privata dei clienti bancari e un rafforzamento della competitività della piazza finanziaria svizzera e se a tal fine la Svizzera dovesse orientarsi tra l'altro ai trust angloamericani. Dal rapporto è emersa una risposta negativa. Gli standard internazionali del GAFI per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e quelli del Forum globale sullo scambio di informazioni in materia fiscale esigevano in particolare dagli intermediari finanziari l'identificazione degli aventi economicamente diritto o dei beneficiari di patrimoni di strutture giuridiche, tra le quali si annoverano anche i trust. La protezione della sfera privata ne risulterebbe in un certo modo limitata. Dal momento che la Svizzera si è impegnata a osservare i suindicati standard, l'introduzione dell'istituto giuridico del trust non modifica nulla alla protezione della sfera privata.

Il rapporto spiega inoltre che il GAFI e il Forum globale eseguono valutazioni tra pari. In caso di non conformità agli standard, vengono formulate raccomandazioni e viene assicurato un monitoraggio ("follow up") affinché gli Stati diano piena attuazione alle raccomandazioni. In tal modo le valutazioni tra pari hanno garantito il rispetto delle norme internazionali a livello mondiale. L'introduzione in Svizzera di strutture con l'obiettivo dichiarato di occultare l'identità degli aventi economicamente diritto sarebbe pertanto in contraddizione con gli attuali sviluppi internazionali, volti ad assicurare una maggiore trasparenza. Inoltre, l'introduzione di simili strutture sarebbe in contrasto con la politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari, finalizzata tra l'altro a garantire l'integrità della piazza finanziaria svizzera. Sulla base di queste spiegazioni il Consiglio federale ha raccomandato di rinunciare all'introduzione di modifiche legislative.

Il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di creare un omologo svizzero al trust dei Paesi con tradizione di common law anche nell'ambito del rapporto 13.021, "Fondazioni. Aumentare l'attrattiva della Svizzera", del 27 febbraio 2013 a sostegno dello stralcio dal ruolo della mozione Luginbühl 09.3344 del 20 marzo 2009, il cui oggetto principale era l'esame della necessità di modificare il diritto delle fondazioni. La questione concreta era se all'uso diffuso in Svizzera degli "strumenti esteri", tra cui le fondazioni del Liechtenstein e i trust, si dovesse rispondere con un ampliamento dell'istituto giuridico svizzero della fondazione di famiglia. Nel rapporto il Consiglio federale nega l'esigenza di intervenire in materia legislativa.

Dalla pubblicazione dei rapporti 13.061 e 13.021 la tendenza alla trasparenza si è ulteriormente rafforzata. Il Consiglio federale non intravede dunque motivi di valutare la situazione diversamente da quanto fatto due anni fa. Nel suo prossimo rapporto sugli indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari desidera quindi rinunciare a esaminare nuovamente l'opportunità di introduzione dell'istituto giuridico del trust nel diritto svizzero.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.