15.3169 · Interpellanza · 2015-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
a. Come giudica la situazione attuale del trasporto di merci e passeggeri su strada per quanto riguarda le infrazioni al divieto di cabotaggio?
b. Ritiene che gli organi incaricati dell'esecuzione (polizia, dogana) siano sufficientemente consapevoli del problema?
c. Occorrerebbe creare una centrale d'annuncio per migliorare i controlli sul cabotaggio?
d. Cosa altro intende fare per garantire un'attuazione più coerente delle vigenti prescrizioni in materia di cabotaggio?
e. In che modo si potrebbe garantire un disciplinamento più chiaro e soprattutto più efficace del coordinamento e delle competenze in materia di cabotaggio tra l'Ufficio federale dei trasporti (UFT), la Direzione generale delle dogane (DGD) e gli organi incaricati dell'esecuzione (polizia, dogana)?
Begründung
L'articolo 14 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72) vieta il cosiddetto cabotaggio in territorio svizzero. I trasporti fra due punti situati in Svizzera ed effettuati da un veicolo immatricolato all'estero non sono autorizzati. La revoca del tasso di cambio minimo con l'euro, decisa il 15 gennaio 2015 dalla Banca nazionale svizzera, ha però acutizzato notevolmente il rischio di violazione del divieto di cabotaggio. Ciò a causa delle differenze nella struttura dei prezzi e dei costi che gravano ulteriormente sulle imprese di trasporto svizzere in seguito alla situazione valutaria.
Le numerose segnalazioni provenienti da imprese affiliate all'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG indicano che soprattutto da metà gennaio 2015 il numero di violazioni del vigente divieto di cabotaggio è considerevolmente aumentato. Tuttavia, nel segnalare i casi sospetti non constatano in pratica alcuna reazione da parte delle autorità. A causa della loro struttura cantonale, le forze di polizia incontrano dei limiti nell'imporre le disposizioni sul cabotaggio. Inoltre, non si capisce quale sia in definitiva l'autorità responsabile del controllo. Di conseguenza, è urgentemente necessario garantire un'applicazione coerente delle disposizioni sul cabotaggio e un disciplinamento chiaro delle competenze.
Stellungnahme des Bundesrates
a. Il Consiglio federale è cosciente che le infrazioni al divieto di cabotaggio mettono il settore dei trasporti svizzero sotto maggiore pressione economica. Ciò si riflette anche nel numero di denunce e segnalazioni agli organi d'esecuzione nonché nel numero di scoperte effettuate da questi ultimi.
b. Gli organi d'esecuzione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e delle autorità di polizia cantonali sono sensibilizzati al problema del cabotaggio. In linea di massima i controlli all'interno del Paese competono alle autorità di polizia. L'AFD esercita la sua attività di controllo prevalentemente presso il confine nazionale. Le infrazioni alle prescrizioni sul cabotaggio sono di regola difficilmente comprovabili, ragion per cui le relative indagini sono molto onerose in termini di tempo e personale. Inoltre le infrazioni commesse all'interno del Paese non sono generalmente riconoscibili all'atto dell'uscita del veicolo dal Paese.
Le autorità cantonali di polizia e l'AFD impiegano i mezzi a loro disposizione in modo il più possibile orientato ai rischi. La frequenza dei controlli dipende direttamente dalle risorse di personale disponibili. A causa dell'importante volume del traffico, non è possibile effettuare controlli sistematici. Oltre a casi sospetti di infrazioni al divieto di cabotaggio, gli organi d'esecuzione perseguono anche altre infrazioni. Per tale motivo non possono sempre intervenire rapidamente in loco.
c. Una centrale d'annuncio come quella richiesta dall'autrice dell'interpellanza esiste già a grandi linee. Sia la polizia sia il settore dei trasporti comunicano i casi sospetti alle Sezioni antifrode doganale e/o all'UFT, i quali in seguito adottano i relativi provvedimenti. Per il Consiglio federale una nuova centrale d'annuncio non porterebbe dunque alcun valore aggiunto diretto, tanto più che non si dispone delle risorse di personale necessarie per controlli e misure supplementari.
d. Le prescrizioni in vigore in ambito doganale, di trasporto e della circolazione stradale forniscono sufficienti possibilità legali di sanzioni agli organi di esecuzione dei cantoni e della Confederazione (UFT e AFD), che le applicano in modo adeguato. Le conseguenze di un'infrazione al divieto di cabotaggio non vanno sottovalutate: esse non si limitano alla riscossione delle multe e dei tributi all'importazione dovuti, ma possono estendersi anche al divieto temporaneo di continuare il viaggio. Inoltre i controlli concertati comuni delle Sezioni antifrode doganale e della polizia si sono rivelati efficaci.
e. Le competenze dell'UFT, dell'AFD e delle autorità cantonali di polizia, nonché il coordinamento tra tali servizi sono disciplinati in modo chiaro e appropriato (vedi anche risposte b e c).
Risposta del Consiglio federale.