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Rinuncia a richieste di norme severe in materia di tutela delle varietà vegetali negli accordi di libero scambio

15.3186 · Interpellanza · 2015-03-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Come confermato da uno studio appena pubblicato (Owning Seeds - Accessing Food), per i piccoli contadini del Sud del mondo il sistema informale di accesso alle sementi è di gran lunga quello più importante. Lo studio in questione evidenzia i rischi che, sotto il profilo del diritto all'alimentazione, norme severe in materia di tutela delle varietà vegetali, basate sulla convenzione UPOV 91, rappresentano per le classi più sfavorite. Considerato che tali norme costituiscono una richiesta che normalmente la Svizzera, o l'AELS, formula nel quadro degli accordi bilaterali di libero scambio, il nostro Paese dovrebbe accertare se dette richieste non costituiscano una violazione dei diritti umani nei Paesi partner. Come rilevato dal comitato per i diritti economici sociali e culturali CESCR (Committee on Economic, Social and Cultural Rights), il nostro Paese sarebbe tenuto a ciò anche in considerazione dei suoi obblighi internazionali nell'ambito del rispetto dei diritti umani. In passato generalmente la Svizzera chiedeva ai Paesi partner di aderire alla convenzione UPOV, e ciò comportava la ratifica delle rigide disposizioni dell'atto del 1991 della convenzione.

Al Consiglio federale pongo le domande seguenti:

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la Svizzera/l'AELS nel quadro dei negoziati sul libero scambio dovrebbe rinunciare a richieste che possano mettere a rischio il rispetto dei diritti umani nel Paese partner?

2. Il Consiglio federale è disposto a esaminare preventivamente le eventuali conseguenze di richieste che possono effettivamente nuocere al rispetto dei diritti umani nel Paese partner?

3. Come valuta il Consiglio federale i risultati dello studio summenzionato, secondo cui vi sarebbero forti indicazioni di effetti negativi per il rispetto dei diritti umani derivanti dall'introduzione di norme severe in materia di tutela delle varietà vegetali (cioè conformi a UPOV 91)? È a conoscenza di altri studi specifici su questa tematica?

4. Il Consiglio federale è disposto, nel quadro dei negoziati sul libero scambio, attuali e futuri, con i Paesi in sviluppo, a rinunciare a richieste relative al diritto di proprietà intellettuale - in materia di agricoltura in generale, e di norme rigide dirette alla tutela delle varietà vegetali in particolare - che possano mettere in pericolo la salvaguardia dei diritti umani?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. La Svizzera e gli altri membri dell'AELS propongono sistematicamente ai loro partner di includere disposizioni relative allo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio (ALS) oggetto di negoziazione. Mediante una clausola specifica, il Consiglio federale vigila affinché gli ALS sottoscritti dalla Svizzera siano conformi agli obblighi internazionali assunti dalle Parti interessate, anche in ambito sociale e ambientale e per quanto attiene al rispetto dei diritti umani.

Le attività negoziali della Svizzera riguardano principalmente Paesi il cui livello di sviluppo è già relativamente avanzato. In materia di proprietà intellettuale, si tratta di Paesi che generalmente dispongono di un livello di tutela superiore agli standard minimi previsti a livello multilaterale dall'ADPIC dell'OMC; perciò il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno rinunciare a priori a proposte di negoziazione come quelle in questione. Nell'ambito dell'accordo ADPIC, i Paesi membri dell'OMC sottostanno ad un obbligo di tutela delle nuove varietà vegetali, che può essere adempiuto mediante una legge sui brevetti o un sistema di protezione specifico. L'adesione alla Convenzione dell'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (UPOV), amministrata dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), costituisce una possibile modalità di protezione delle nuove varietà vegetali, di durata limitata, semplice e pratica. La convenzione consente comunque margini di flessibilità per rispondere, in particolare, agli specifici bisogni dei piccoli agricoltori dei Paesi in sviluppo.

Perciò l'AELS propone ai suoi partner un livello di protezione corrispondente alla normativa UPOV. Quest'ultima garantisce un equilibrio tra le necessità degli agricoltori e le misure attuate per incentivare lo sviluppo di nuove varietà. Tuttavia la Svizzera non impone l'adesione alla Convenzione UPOV91. Con i Paesi che non intendono aderirvi, il nostro Paese è pronto a discutere altre opzioni, come l'inserimento di specifiche norme di protezione nell'accordo da sottoscrivere, che tengano conto della legislazione e delle peculiarità del Paese partner.

2. In più occasioni il Consiglio federale si è espresso in merito alla questione delle valutazioni d'impatto nel quadro dei negoziati relativi agli ALS. Per ciò che concerne le valutazioni d'impatto in materia di rispetto dei diritti umani, il Consiglio federale constata che l'elevata complessità delle problematiche considerate, la difficoltà di individuare i nessi di causalità e la mancanza di dati statistici disaggregati rendono le ipotesi di lavoro e le conclusioni delle valutazioni in questione fragili e/o ambigue. Il Consiglio federale continua a seguire con attenzione gli sviluppi in atto a livello internazionale nell'ambito delle valutazioni d'impatto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti metodologici. Inoltre ritiene che il proseguimento del dialogo e della cooperazione sia un mezzo adeguato ed efficace per superare le sfide che i partner della Svizzera devono a volte affrontare nel corso del loro processo di sviluppo economico.

D'altronde le attività negoziali che la Svizzera conduce in materia di libero scambio non sono avviate senza accertamenti preliminari. Nella maggior parte dei casi, la Svizzera valuta congiuntamente con il Paese partner l'applicabilità di un ALS nei settori regolamentati, incluso quello della protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Da ultimo, in seno ai comitati misti le parti possono periodicamente discutere gli effetti di un accordo e, se del caso, intervenire con modifiche di adeguamento. Finora non sono stati rilevati o menzionati effetti negativi riconducibili a disposizioni concernenti la tutela della proprietà intellettuale.

3. Il Consiglio federale è a conoscenza dello studio a cui fa riferimento l'autrice dell'interpellanza. Il Consiglio federale constata che due dei Paesi oggetto dello studio non sono parte della Convenzione UPOV91, mentre il terzo (Perù) la attua da poco tempo. Inoltre il Consiglio federale ritiene che gli autori dello studio abbiano un approccio critico nei confronti della Convenzione UPOV91, che ritengono all'origine di numerosi effetti negativi. Tuttavia la loro analisi ex ante è caratterizzata da alcune lacune, che ne relativizzano i risultati. Ad esempio, gli autori dello studio rilevano il rischio che la Convenzione UPOV91 possa accelerare la perdita di biodiversità in ambito agricolo: si tratta però di una problematica riconducibile a svariati e complessi fattori, non necessariamente correlati con la convenzione. A questo proposito, occorre ricordare che le varietà tradizionali (varietà agricole locali) non sottostanno al regime di tutela della convenzione UPOV91 - che concerne soltanto le nuove varietà innovative - e che gli agricoltori non sono obbligati a riconvertire le loro colture in favore delle varietà protette.

Inoltre gli autori dello studio non menzionano i vantaggi legati all'uso di nuove varietà colturali, più produttive e resistenti alle malattie e alle intemperie, e con un valore commerciale maggiore. Queste ricadute positive di un regime di tutela efficace sono importanti per i piccoli contadini dei Paesi in sviluppo e contribuiscono in larga misura a garantirne la sicurezza alimentare. Inoltre, ogni membro della Convenzione UPOV91 può, per qualsiasi varietà, limitare i diritti del costitutore, così da permettere agli agricoltori di utilizzare per la semina parte del raccolto ottenuto con la coltivazione di varietà protette.

Da ultimo, riguardo all'esistenza di altri studi su questa tematica il Consiglio federale rimanda al rapporto dell'UPOV del 2005 concernente l'impatto della protezione delle novità vegetali. In particolare, il rapporto evidenzia come il sistema di protezione dell'UPOV promuova concretamente le attività di selezione varietale in situazioni molto differenti e in svariati settori, con esiti positivi in relazione allo sviluppo di varietà nuove e migliori, e a beneficio tutti gli agricoltori, compresi quelli che coltivano piccole superfici. Questi ultimi, oltre a migliorare i raccolti, riescono anche ad esportare più facilmente i loro prodotti.

Risposta del Consiglio federale.