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Non poniamo inutili ostacoli burocratici ai servizi di trasporto volontari senza scopo lucrativo di persone disabili

15.3207 · Interpellanza · 2015-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 25 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione disciplina le condizioni per il trasporto professionale di persone, prevedendo per i titolari della patente B un esame speciale.

A tale proposito rivolgo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Qual è la definizione di trasporto professionale di persone?

2. Per i servizi di trasporto volontari di disabili i cui conducenti offrono le proprie prestazioni a titolo gratuito l'obbligo di un esame complementare sarebbe molto problematico, da un lato per le spese che comporterebbe e dall'altro perché un ulteriore esame rappresenterebbe un ostacolo supplementare nella ricerca, già di per sé non facile, di conducenti volontari. Quale ruolo attribuisce il Consiglio federale a questi servizi in relazione alla mobilità e all'autodeterminazione delle persone disabili? Condivide l'opinione secondo cui questa importante attività dovrebbe essere priva di inutili ostacoli burocratici e che sarebbe pertanto auspicabile un'interpretazione flessibile dell'ordinanza?

3. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui i servizi di trasporto di disabili costituiti sotto forma di organizzazione non a scopo di lucro e i cui conducenti ricevono soltanto un rimborso spese forfettario del valore di un modesto pasto non rientrano nella definizione di trasporto professionale?

4. I servizi di trasporto possono, alle condizioni succitate, considerarsi esonerati dall'obbligo dell'esame complementare?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In base all'articolo 3 capoverso 1bis dell'ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2; RS 822.222) sono considerati "professionali" i trasporti di persone effettuati regolarmente allo scopo di conseguire un profitto economico. Si considerano "regolari" i trasporti effettuati da una persona o con un veicolo almeno due volte nell'arco di intervalli di tempo inferiori a 16 giorni. Si è in presenza di profitto economico quando il prezzo da corrispondere per il trasporto è superiore alle spese del veicolo e del conducente. Altrettanto vale per il permesso richiesto per il trasporto professionale di persone (art. 25 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC; RS 741.51).

2. I servizi di trasporto volontari non a scopo di lucro di persone disabili sono importanti per la mobilità e l'autodeterminazione delle persone con disabilità e pertanto non devono essere ostacolati da zavorre burocratiche. A tale scopo non è tuttavia necessaria alcuna interpretazione flessibile dell'OAC, perché i servizi in parola non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 25 OAC (cfr. punto 1).

3. Sì.

4. Sì.

Risposta del Consiglio federale.

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