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Consentire alle banche di applicare le norme Swiss GAAP FER per la comprova dei fondi propri per gli impegni nei confronti delle casse pensioni

15.3209 · Mozione · 2015-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un progetto di modifica dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) che consenta alle banche di presentare gli impegni nei confronti degli istituti di previdenza nella comprova dei fondi propri in modo pertinente e conforme alla prassi, ossia rispettoso delle peculiarità svizzere.

Il Consiglio federale potrebbe proporre l'uso di una valutazione nazionale secondo le norme Swiss GAAP FER (FER 16 in combinazione con FER 26) degli impegni nei confronti delle casse pensioni per il calcolo del capitale previsto dal regolamento, anche se una banca allestisce i propri conti secondo norme internazionali riconosciute (ad es. secondo i principi IFRS).

Begründung

L'esperienza insegna che, a causa delle differenze di metodo, gli impegni calcolati secondo l'IAS 19 possono risultare nettamente superiori (all'incirca dal 10 al 15 per cento) rispetto a quelli determinati secondo le norme svizzere (Swiss GAAP FER 26). Queste differenze si traducono spesso in uno scoperto puramente figurativo secondo l'IAS 19, benché secondo Swiss GAAP FER 26 la cassa pensioni presenti un grado di copertura del 100 per cento e oltre. Pertanto, le società che allestiscono il bilancio secondo l'IAS 19 sono sistematicamente svantaggiate rispetto a quelle che applicano le norme Swiss GAAP FER.

Dovendo far capo al mercato internazionale dei capitali, numerose imprese svizzere allestiscono il proprio bilancio secondo i principi IFSR; in questo ambito non dispongono di alcun margine di manovra. Il calcolo dei fondi propri secondo l'OFoP può invece essere modificato e da questo profilo sussiste un'impellente necessità di intervento che giustifica una modifica dell'ordinanza.

In Svizzera, tutte le banche sono obbligate ad allestire una comprova dei fondi propri che dimostri l'esistenza di una dotazione adeguata, solida e duratura. In virtù della circolare 2013/1 della FINMA, tutte le banche sono assoggettate alla stessa metodologia, qualunque sia lo standard utilizzato per la presentazione dei conti.

Ma le banche che presentano il loro bilancio secondo i principi IFRS sono svantaggiate, poiché gli impegni iscritti a bilancio in virtù dell'IAS 19 influiscono negativamente sul calcolo del capitale previsto dal regolamento. Inoltre, anche se dai calcoli basati sull'IAS risulta un avere nei confronti dell'istituto di previdenza, il credito deve essere dedotto integralmente dai fondi propri computati (conformemente a quanto esplicitamente previsto dall'art. 32 lett. g OFoP).

L'adeguamento dell'OFoP non inciderebbe sui costi e non comporterebbe spese supplementari, ma migliorerebbe semplicemente la pertinenza della comprova dei fondi propri, poiché essa si baserebbe su parametri effettivi. Infine, l'aggiunta si giustifica anche per il fatto che garantirebbe la debita parità di trattamento tra tutte le banche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le banche allestiscono i loro conti conformemente allo standard nazionale Swiss GAAP FER oppure secondo gli standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale (IFRS o US GAAP). Né la legge né l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) impongono alle banche la scelta dello standard di rendiconto riconosciuto a livello internazionale. L'utilizzo di un simile standard può però facilitare la dotazione di fondi propri in altre giurisdizioni. La scelta della banca si ripercuote sui fondi propri da detenere, nel senso che la valutazione degli impegni iscritti a bilancio relativi a piani previdenziali a prestazione definita ("defined benefit pension fund liabilities") può differire a seconda dello standard applicato.

Gli standard di vigilanza del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria non consentono alle banche di effettuare "correzioni" degli standard di rendiconto scelti per la valutazione degli impegni nei confronti delle casse pensioni quando calcolano i fondi propri che devono detenere. Nell'emanare l'ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP) il Consiglio federale ha rinunciato a prevedere la possibilità di "correggere" gli standard concernenti i piani previdenziali. Profitterebbero dell'attuazione della mozione anzitutto le grandi banche attive a livello internazionale, poiché in Svizzera dovrebbero soddisfare esigenze in materia di fondi propri meno elevate rispetto all'estero. Non sarebbe né nell'interesse della piazza bancaria svizzera né in quello dei partecipanti al mercato se - in seguito agli interventi richiesti nella mozione - il regime svizzero in materia di fondi propri venisse indebolito nel confronto internazionale. La normativa vigente prevista dall'OFoP deve essere mantenuta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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