15.3249 · Interpellanza · 2015-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. È vero che secondo il diritto vigente il termine per l'ottenimento del permesso di domicilio ammonta a dieci anni per i rifugiati riconosciuti e a cinque anni per gli apolidi?
2. In caso affermativo, quali misure propone il Consiglio federale per eliminare tale disparità?
Begründung
Finora i rifugiati e gli apolidi sottostavano alla medesima normativa in materia di rilascio del permesso di soggiorno (termine per l'ottenimento del permesso di domicilio = 5 anni di soggiorno dall'entrata, i permessi N e F erano computati in quanto soggiorni legali ai sensi dell'art. 60 LAsi e dell'art. 31 LStr). Il 1° febbraio 2014 è stato adeguato l'articolo 60 LAsi. Per i rifugiati riconosciuti vige ora un termine di dieci anni dalla concessione dell'asilo. Gli apolidi sono stati presumibilmente "dimenticati". Ad essi continua pertanto ad applicarsi l'articolo 31 LStr con il citato termine di cinque anni. Anche se le istruzioni LStr sono formulate in maniera poco chiara (cfr. 3.4.7.3. Apolidi), secondo la prassi finora applicata nel caso di apolidi sono computati anche i soggiorni con permesso N o F in quanto soggiorni legali (art. 31 LStr).
In concreto, se un apolide che ha chiesto asilo in Svizzera cinque anni fa ottiene uno statuto di soggiorno ha immediatamente diritto - senza condizioni - a un permesso di domicilio.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal 1° febbraio 2014 il rilascio di un permesso di domicilio a un rifugiato riconosciuto che ha ottenuto l'asilo è retto dall'articolo 60 capoverso 2 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e dall'articolo 34 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). L'autorità competente può concedere un permesso di domicilio a uno straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni, in caso di integrazione riuscita o dopo cinque anni di soggiorno ininterrotto. Gli apolidi riconosciuti che vivono legalmente in Svizzera da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio (art. 31 cpv. 3 LStr). Prima della modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, i rifugiati riconosciuti che avevano ottenuto l'asilo beneficiavano del medesimo regime.
2. L'introduzione dell'articolo 31 LStr si proponeva di applicare agli apolidi un regime analogo a quello previsto per i rifugiati riconosciuti cui era stato concesso l'asilo (cfr. FF 2002 6087 6149). In tale contesto, il vantaggio di cui beneficiano gli apolidi con il diritto in vigore è ingiustificato.
Inoltre, dalla documentazione dei dibattiti parlamentari risulta la volontà di applicare in linea di massima a tutti gli stranieri domiciliati in Svizzera le medesime condizioni per il rilascio del permesso di domicilio (Boll. Uff. 2012 N 1119 1120). Il legislatore non intende quindi scientemente favorire gli apolidi rispetto ai rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto l'asilo.
Per questo motivo, nel messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo (riassetto del settore dell'asilo) del 3 settembre 2014 (14.063), il Consiglio federale propone di applicare il medesimo disciplinamento agli apolidi e ai rifugiati riconosciuti cui è stato concesso l'asilo (abrogazione dell'art. 31 cpv. 3 LStr). Prossimamente il Parlamento avrà quindi la possibilità di pronunciarsi su tale questione.
Risposta del Consiglio federale.