15.3263 · Mozione · 2015-03-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre a revisione la legge sui lavoratori distaccati (LDist) per quanto riguarda i salari usuali nel luogo e nella professione, il computo di assegni (art. 2) e la differenziazione fra distaccamento di breve e lunga durata.
Begründung
Le disposizioni attuali concernenti l'immigrazione dei quadri e degli specialisti qualificati complicano il trasferimento internazionale di personale per le imprese attive a livello globale e il trasferimento interno di know-how, indebolendo di conseguenza la piazza economica e la creazione di valore aggiunto della Svizzera.
Il diverso trattamento per quanto riguarda il salario minimo (o il salario usuale nel luogo e nella professione) fra il personale locale (con un contratto di lavoro svizzero) e quello distaccato porta a una discriminazione nazionale e cela dei rischi per l'economia svizzera:
1. Oggi i lavoratori stranieri distaccati sono avvantaggiati rispetto ai lavoratori del posto poiché, oltre al salario minimo (o al salario usuale nel luogo e nella professione), devono essere corrisposti loro le spese di vitto, alloggio e viaggio. Per fare un esempio concreto, stando alle direttive della legge sui lavoratori distaccati, un lavoratore distaccato nel cantone di Zurigo riceve un salario annuo di circa 50 000 franchi in più rispetto a un lavoratore locale, per svolgere le stesse mansioni.
2. I distaccamenti in Svizzera diventano troppo cari per le imprese (soprattutto adesso, a causa del franco forte), che trasferiscono così totalmente o parzialmente all'estero la loro sede principale, con conseguenze negative per la piazza economica svizzera.
La revisione deve prevedere una distinzione fra distaccamenti di lunga durata (più di dodici mesi) e di breve durata (fino a dodici mesi). Per i lavoratori distaccati in Svizzera per una lunga durata (permesso per dimoranti temporanei L 12-24 mesi, permesso di dimora B 12-60 mesi), determinati assegni devono poter essere inclusi nel salario minimo.
Soprattutto per i distaccamenti di breve durata (impiego di al massimo dodici mesi e ingresso con permesso per 120 giorni e procedura di notifica) non dovrebbero essere previsti assegni o, perlomeno, andrebbero introdotte agevolazioni in tal senso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera per un periodo di tempo limitato devono garantire il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime o usuali nel luogo e nella professione. Questo principio si applica ai distaccamenti di breve durata (fino a 90 giorni per anno civile) nel quadro della libera prestazione di servizi prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e agli altri distaccamenti soggetti all'obbligo di autorizzazione di cittadini degli Stati UE/AELS e di Stati terzi in Svizzera. L'obbligo di sostenere le spese di vitto, alloggio e viaggio da parte del datore di lavoro che opera il distaccamento è sancito sia nella legge federale sugli stranieri (LStr; art. 22 LStr in combinato disposto con l'art. 22 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA) sia nella legge sui lavoratori distaccati (LDist; art. 2 cpv. 3). Le indennità previste per tali costi non costituiscono parte integrante del salario e non vengono dunque incluse nel salario per l'impiego in Svizzera. Se i lavoratori sono occupati fuori del luogo di lavoro, anche i datori di lavoro svizzeri devono rimborsare loro le spese di sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO).
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che questa regolamentazione delle spese incide sui costi per l'esecuzione di un mandato, in particolare per i distaccamenti di lunga durata dei quadri e del personale altamente specializzato, e che può addirittura essere un criterio decisivo per l'attribuzione dei mandati alle imprese svizzere o alle loro filiali.
Il Consiglio federale ritiene dunque che sia opportuno intervenire in una certa misura per quanto riguarda la durata di assunzione delle spese da parte delle imprese estere che distaccano lavoratori per un lungo periodo. Trascorso un certo lasso di tempo, si può presupporre che nel Paese di provenienza il lavoratore non debba più sopportare spese di alloggio, dato che probabilmente avrà spostato il centro dei propri interessi vitali o il proprio domicilio in Svizzera. In tal caso anche le spese di vitto, a differenza di quanto succede per i distaccamenti di breve durata, non devono più essere intese come spese da compensare nel quadro del distaccamento. Una regolamentazione specifica per i distaccamenti di lunga durata dovrebbe sgravare il datore di lavoro dai costi che, ragionevolmente, non possono più essere considerati spese necessarie durante un distaccamento.
Nel caso di distaccamenti di breve durata (alcune settimane o mesi) i costi menzionati sono invece, secondo il Consiglio federale, spese professionali che devono andare a carico del datore di lavoro e che non possono essere considerate parte integrante del salario. Questo aspetto riveste notevole importanza anche dal punto di vista delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, con le quali si cerca di impedire una pressione sui salari a seguito dell'apertura del mercato del lavoro. Se in particolare per i distaccamenti di breve durata non dovesse più essere previsto il rimborso di questi costi, si finirebbe per assistere a una violazione sistematica dei salari minimi o usuali nel luogo e nella professione. Inoltre, dovendo farsi carico di tali costi, i datori di lavoro nazionali sarebbero svantaggiati rispetto a quelli esteri.
Se la mozione verrà accolta dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva la possibilità di sottoporre alla seconda Camera una proposta di modifica che preveda una regolamentazione dell'obbligo di sostenere le spese nei distaccamenti di lunga durata. Per i distaccamenti di breve durata, invece, una misura simile sarebbe in contraddizione con gli obiettivi delle misure collaterali e metterebbe in una posizione di svantaggio i datori di lavoro nazionali. Per questo motivo non devono essere previste modifiche in tal senso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.