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15.3296 · Mozione · 2015-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a creare le basi legali necessarie affinché determinati animali, soprattutto le specie con particolari esigenze di detenzione e cura che non sono in grado di adattarsi ai continui spostamenti di un circo, non possano più essere portati in tournée o impiegati in altri spettacoli itineranti. A tal fine, il Consiglio federale deve stabilire a quali specie animali debba essere applicato il divieto e fissare un periodo transitorio adeguato per i detentori di animali in Svizzera.

Begründung

In una trentina di Paesi, tra cui 16 Stati membri dell'UE, vige un divieto parziale o assoluto di detenzione di animali (selvatici) nei circhi itineranti. In Svizzera è invece ammesso portare in tournée animali di qualsiasi specie. Ci sono tuttavia numerose specie tanto tra gli animali selvatici quanto tra quelli domestici che per le loro particolari esigenze di detenzione, per loro natura e stando ai risultati di analisi scientifiche (in particolare quelle condotte dall'Associazione veterinaria per la protezione degli animali) non possono essere detenute in un circo itinerante in condizioni adeguate. Tra le specie incompatibili con gli spostamenti dei circhi si annoverano i rinoceronti, le giraffe, le grandi scimmie, le linci, i lupi, gli orsi e i pinguini, ma anche mansueti animali domestici. Inoltre, ai fini della salvaguardia delle specie, sarebbe opportuno vietare la detenzione in circhi itineranti degli animali menzionati nella Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, nonché di tutti gli animali che sono stati sottratti al loro habitat naturale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella sua risposta all'interrogazione Chevalley 13.1028, "Regolamentare le specie animali ammesse nei circhi", che riguardava già l'elaborazione di una lista nera degli animali non autorizzati nei circhi, il Consiglio federale aveva dichiarato che non è necessario vietare la detenzione di determinati animali selvatici nei circhi, che non vi sono criteri oggettivi per un divieto di singole specie e che ogni detenzione deve in ogni caso tener conto del benessere degli animali. In effetti, in Svizzera, i circhi devono chiedere un'autorizzazione per poter tenere animali selvatici a titolo professionale (v. qui di seguito). A tale scopo devono soddisfare le stesse condizioni poste alle detenzioni professionali di animali selvatici. Il Consiglio federale aveva inoltre precisato che i requisiti minimi applicabili alla detenzione degli animali selvatici sono molto più dettagliati in Svizzera rispetto ad altri Paesi.

Il 1° marzo 2015 è inoltre entrata in vigore l'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici (RS 455.110.3), che fissa condizioni di detenzione ancora più dettagliate e più severe per gli animali da circo. Secondo quanto previsto dalla nuova ordinanza, se la superficie del parco è ridotta, gli animali devono essere occupati almeno tre volte al giorno in modo conforme alla specie e alle necessità; l'occupazione può consistere in movimento o in altre attività all'interno o all'esterno del parco.

La comunità scientifica non è unanime sulla questione e sostiene opinioni diverse. La legislazione svizzera in materia di protezione degli animali resta una delle più rigorose al mondo, soprattutto in materia di detenzione professionale di animali selvatici. Questo tipo di detenzione è soggetto ad autorizzazione (art. 90 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1). L'autorizzazione è rilasciata soltanto a condizioni molto severe, che tengono conto dei bisogni della specie, del numero di animali, dello scopo dell'azienda e del benessere e della salute degli animali (art. 95 OPAn). Anche la detenzione professionale di animali domestici è disciplinata in modo rigoroso. Altri Stati, in parte con una legislazione meno estesa della nostra, hanno invece introdotto un divieto totale o parziale per evitare detenzioni non conformi al benessere degli animali.

Osservando l'evoluzione degli effettivi di animali nei circhi svizzeri negli ultimi anni si può notare che, consapevoli delle elevate esigenze per la detenzione di alcune specie (rinoceronti, orsi, grandi felini ecc.), i responsabili rinunciano già ora a portare tali animali in tournée. In effetti, quando i circhi sono in tournée è materialmente quasi impossibile offrire a queste specie le condizioni previste dalla legislazione, poiché troppo onerose e difficilmente attuabili. Il veterinario, infine, ha sempre la possibilità d'intervenire in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge.

Lo scopo della Convenzione di Washington (Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione CITES; RS 0.453) è la conservazione delle specie e non la protezione dell'animale in sé. Le specie animali menzionate nella CITES sono per definizione soggette a una regolamentazione estremamente vincolante: l'importazione di esemplari vivi è soggetta ad autorizzazione. Quest'autorizzazione è a sua volta rilasciata soltanto se l'importatore dispone di un'autorizzazione cantonale di detenzione conforme alle esigenze della legge svizzera. Sono quindi date tutte le garanzie affinché la detenzione di queste specie soddisfi le norme applicabili in materia di protezione degli animali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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