15.3303 · Interpellanza · 2015-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Oggi il cioccolato svizzero equo e solidale è prodotto in gran parte con zucchero di canna "del commercio equo". Secondo quanto affermato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), i produttori svizzeri di cioccolato in futuro non potranno più apporre la croce svizzera sul loro cioccolato prodotto in Svizzera con zucchero di canna. Un rappresentante dell'UFAG, nell'edizione del giornale "Schweiz am Sonntag" del 1° marzo 2015, afferma: "I produttori devono decidere se intendono pubblicizzare il loro cioccolato con il marchio equo e solidale o con la croce svizzera." Tale norma entrerebbe in vigore parallelamente alla nuova normativa Swissness.
Contemporaneamente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), nell'ambito del piano d'azione per un economia verde, intende incrementare la presenza sul mercato degli standard di sostenibilità anche per i prodotti a base di cioccolato (p. es. marchi equi e solidali) prescrivendo obiettivi ben precisi.
Sullo sfondo di tale scenario, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come valuta il Consiglio federale l'incombente effetto negativo e ostile all'industria di una normativa Swissness, peraltro impostata sul protezionismo agricolo?
2. Nell'ambito del quadro legislativo approvato dal Parlamento nel 2013, per il Consiglio federale è possibile evitare tale effetto?
3. Il Consiglio federale è consapevole dell'effetto contrastante e nocivo per la piazza Svizzera della combinazione delle vie imboccate dall'UFAG e dall'UFAM?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Parlamento ha disposto la modifica della legge sulla protezione dei marchi nell'ambito del progetto Swissness. L'obiettivo di tale progetto è migliorare la protezione del marchio "Svizzera" e della croce svizzera onde preservarne a lungo termine il plusvalore a livello sia nazionale che internazionale. Industria, agricoltura e consumatori traggono profitto da una norma Swissness chiara. Il nuovo progetto permette di apporre la croce svizzera sui prodotti, ciò che attualmente è illecito. Nell'attuare le condizioni di legge a livello d'ordinanza in riferimento ai prodotti alimentari il Consiglio federale farà di tutto per tener conto, nell'ambito delle disposizioni legali, degli interessi dell'economia.
2. Il Parlamento ha deciso che per i prodotti alimentari svizzeri non sono determinanti i costi di produzione, bensì la quota di materie prime svizzere. Secondo il messaggio del Consiglio federale sul progetto Swissness del 2009 "un prodotto trasformato in Svizzera ottenuto soltanto da materie prime non svizzere non può essere definito un prodotto svizzero" (pag. 7477). L'avamprogetto di ordinanza mandato in consultazione segue questo principio.
I prodotti alimentari svizzeri "tipici" che non contengono materie prime svizzere possono comunque continuare a trarre vantaggio dalla "swissness". Da un lato, la legge dà la possibilità di pubblicizzare la ricerca, il design o altre attività specifiche (art. 47 cpv. 3ter LPM). Il caffè, ad esempio, può essere venduto con l'indicazione "tostato in Svizzera" beneficiando così della "swissness". Dall'altro, ai produttori di alimenti senza materie prime svizzere è data la possibilità di dimostrare che determinati prodotti vengono classificati come svizzeri dal pubblico e dalle cerchie specializzate, anche se non contengono materie prime svizzere (art. 48d lett. b LPM). Se ci riescono, il prodotto in questione può fregiarsi della designazione "Svizzera" o della croce svizzera. Questa possibilità di appellarsi all'articolo 48d lettera b LPM potrebbe essere valutata anche dai fabbricanti di cioccolato equo e solidale.
3. Il Consiglio federale ritiene che non vi siano effetti contrastanti. Già la possibilità prevista dalla legge di dimostrare che per determinati prodotti svizzeri il pubblico non si attende affatto che contengano materie prime svizzere consente di combinare le vie imboccate da UFAG e UFAM.
Risposta del Consiglio federale.