15.3348 · Mozione · 2015-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere gli articoli 360 a 456 del Codice civile, conferendo alle persone designate dagli interessati e ai comuni la qualità di partecipanti al procedimento, con tutti i diritti e i doveri connessi. In particolare occorre sancire nella legge il diritto di essere sentiti, di essere consultati e quello di presentare reclamo.
Begründung
Nell'articolo 450 del Codice civile il legislatore federale ha stabilito chi può presentare reclamo contro una decisione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Né le autorità né i comuni godono di tale diritto. Tale situazione ha comportato notevoli problemi in passato. Come è possibile sostenere le APMA nelle loro decisioni? Come si possono coinvolgere coloro che si devono assumere costi talvolta esorbitanti? La risposta a questi interrogativi è far partecipare i comuni. Il processo decisionale può essere migliorato considerevolmente avvalendosi delle loro conoscenze del posto. L'onere amministrativo non aumenterà, poiché con la partecipazione dei comuni molti accertamenti potranno essere delegati "in loco". Ne risulterà una riduzione in termini di tempo impiegato e costi in tutti gli ambiti, in particolare in quello delle misure.
Non è necessario conferire ai comuni in tutti i casi un diritto di essere sentiti prima della decisione (e quindi di consultare gli atti), ma laddove la decisione tocca in misura considerevole i loro interessi. Essi già vi partecipano in una certa misura; non dovrebbe pertanto essere un problema sancire tale situazione nella legge. Un diritto di reclamo dei comuni contro le decisioni delle APMA sgraverebbe anche queste ultime, in quanto implicherebbe l'adozione soltanto di misure strettamente necessarie. Per gli stessi motivi si impone anche un diritto di essere consultati in merito all'impostazione concreta (p. es. tipo di alloggio) di misure finanziariamente gravose.
Le esperienze maturate in passato hanno mostrato che cosa succede quando un'autorità decide senza fattori riequilibranti. Non si tratta quindi soltanto delle finanze, bensì in particolare delle persone da proteggere. Coinvolgendo i comuni, le decisioni saranno più comprensibili, più accettabili e speriamo migliori per gli interessati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le prime esperienze maturate con il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti hanno mostrato che il mancato coinvolgimento dei comuni ha comportato problemi in molti cantoni. Per questo motivo, la Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti ha pubblicato raccomandazioni sul coinvolgimento delle autorità di aiuto sociale nelle decisioni degli organi di protezione dei minori. I cantoni sono liberi di attuare tali raccomandazioni in sede di applicazione della legge, tenendo in tal modo conto delle loro strutture ed esigenze particolari. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario intervenire per quanto concerne il diritto dei comuni di essere sentiti e partecipare alle decisioni. Accogliendo il postulato 14.3891, "APMA. Prime constatazioni in seguito alla professionalizzazione", il Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di effettuare una prima valutazione del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti. Pure il postulato 14.3776, "Professionalizzazione dello Stato sociale a ogni costo?", anch'esso accolto dal Consiglio nazionale, invita il Consiglio federale a chiarire varie questioni connesse ai costi e a proporre misure che possano risolvere i problemi esistenti. La valutazione riguarderà pertanto anche le questioni sollevate nella presente mozione. I risultati sono attesi per l'inizio del 2016. Il Consiglio federale intende attendere i risultati della valutazione prima di esprimersi in merito alle eventuali possibilità di migliorare il nuovo diritto o la sua attuazione sul piano cantonale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.