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15.3399 · Mozione · 2015-05-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento un progetto per rafforzare la procedura di messa a concorso prevista dalla legislazione sul mercato interno per quanto riguarda l'accesso ai mercati chiusi (art. 2 cpv. 7 LMI).

Begründung

Secondo l'articolo 2 capoverso 7 LMI i cantoni e i comuni sono tenuti a garantire il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli tramite una procedura di messa a concorso non discriminatoria. Se un'attività economica può essere esercitata unicamente da un numero limitato di fornitori (cosiddetto mercato chiuso) occorre perlomeno far sì che la procedura di accesso al mercato sia equa.

I mercati chiusi possono crearsi in vari modi:

a. Lo Stato può affidare a privati, mediante mandati di prestazioni, taluni compiti del servizio universale (servizio dentistico scolastico, notariato libero, ospedali, assistenza e cura a domicilio). L'attribuzione di mandati di prestazioni pregiudica la concorrenza in quanto i mandatari dello Stato beneficiano di vantaggi concorrenziali come il versamento di compensi, le tariffe regolamentate, il fatturato garantito e altri privilegi. A maggior ragione, pertanto, la selezione dei fornitori deve avvenire nel quadro di una procedura equa.

b. I cantoni possono inoltre limitare, al di fuori del servizio universale, il numero di fornitori di un'attività economica privata creando monopoli (settore degli spazzacamini, dei taxi) o emanando clausole del bisogno (aziende di lotteria).

c. I mercati chiusi possono sorgere anche in seguito alla concessione di diritti per l'utilizzo a scopi economici di beni pubblici (spazi riservati all'affissione di cartelloni, parcheggi riservati ai taxi) laddove non è possibile prendere in considerazione tutti i richiedenti.

La selezione dei fornitori autorizzati a esercitare in un mercato chiuso deve soddisfare i seguenti principi: parità di trattamento dei concorrenti (art. 27 e 94 della Costituzione), diritto di essere sentiti (art. 29 della Costituzione) e divieto d'arbitrio (art. 9 della Costituzione). Il Tribunale federale ha concretizzato questi principi costituzionali in alcuni ambiti, in particolare nel caso dell'utilizzo del suolo pubblico.

L'articolo 2 capoverso 7 LMI attua questi principi. Questa disposizione, introdotta nel 2006, non ha tuttavia potuto produrre pienamente gli effetti auspicati, in particolare a causa del fatto che la sua formulazione lascia un ampio margine di manovra. È pertanto necessario precisare le esigenze stabilite dalla Costituzione e dal Tribunale federale rafforzando l'articolo 2 capoverso 7 LMI, nonché indicare chiaramente che l'obbligo di messa a concorso vale anche per l'attribuzione di diritti per l'utilizzo di beni pubblici limitati nonché per l'assegnazione di mandati di prestazioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Anche per il Consiglio federale è di fondamentale importanza avere un mercato interno funzionante e un accesso al mercato non discriminatorio. L'articolo 2 capoverso 7 LMI è indispensabile in tale contesto in quanto obbliga i Cantoni e i Comuni a mettere a concorso il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali.

Secondo le informazioni di base attualmente disponibili, il Consiglio federale ritiene prematuro conferire già ora un mandato vincolante per un adeguamento della disposizione in questione. Sarebbe più opportuno svolgere dapprima un'analisi dettagliata dell'articolo 2 capoverso 7 LMI per individuare eventuali problemi nella sua applicazione. Soltanto in tale modo si potrebbe valutare seriamente la necessità di migliorare questa disposizione. Il Consiglio federale è disposto ad approfondire la questione nel quadro dell'attuazione del postulato Caroni 15.3398, "Procedura equa per l'accesso ai mercati chiusi della Confederazione".

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.