15.3414 · Interpellanza · 2015-05-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
A più riprese, negli ultimi anni, in seguito alla pubblicazione di studi internazionali, pesticidi omologati sono finiti sotto il fuoco della critica a causa degli elevati costi esterni, dei loro effetti negativi sulla salute e del loro impatto ecologico. L'esempio più recente è il principio attivo erbicida glifosato.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Attualmente la procedura d'omologazione non prevede che le autorità richiedano, in via supplementare, studi scientifici a istituti universitari a spese del fabbricante.
a. Tale procedura è adeguata all'attuale livello d'esperienza in ambito scientifico?
b. Tale procedura protegge la popolazione da effetti inaccettabili dal punto di vista finanziario, sanitario o ecologico?
2. Come definisce il Consiglio federale il termine "effetti inaccettabili" di cui all'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)?
3. Qualora si rilevasse che un pesticida comporta effetti inaccettabili sul piano finanziario, sanitario o ecologico è possibile addossare la responsabilità ai fabbricanti? Se no, perché?
4. Qualora determinati pesticidi rimanessero sul mercato nonostante la presenza di studi dai risultati evidenti o di chiare raccomandazioni espresse da organi scientifici è possibile addossare la responsabilità al servizio d'omologazione? Se no, perché?
5. L'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha classificato il principio attivo glifosato nel gruppo dei composti "probabili cancerogeni" per l'uomo (gruppo 2A). La decisione dell'OMS è indice di un "effetto inaccettabile" del glifosato ai sensi dell'OPF? Se no, perché?
6. Al momento dell'omologazione generalmente non si conosce la quantità di pesticida che sarà utilizzata annualmente. Per alcuni pesticidi il volume impiegato aumenta costantemente. In che misura le quantità utilizzate annualmente (in generale e secondo i principi attivi) comportano un adeguamento delle condizioni d'omologazione?
Stellungnahme des Bundesrates
In merito alle domande poste il Consiglio federale si esprime come segue:
1. Spetta ai richiedenti fornire i risultati dei test e delle analisi richiesti in virtù delle disposizioni legali. Se tali informazioni non sono sufficienti per procedere alla valutazione dei rischi, l'autorità preposta all'omologazione richiede risultati supplementari. Tale principio si applica a tutti i prodotti chimici, medicamenti compresi. Le esigenze relative a test e analisi si basano su standard internazionali. Questa armonizzazione sul piano internazionale consente di evitare che vengano ripetuti test identici che prevedono segnatamente l'utilizzo di animali. I laboratori che conducono tali test devono essere riconosciuti e sono sorvegliati dagli organi ufficiali di controllo. L'esecuzione di questi test sulla base di un mandato diretto dell'autorità d'omologazione non comporterebbe maggiore sicurezza e si rischierebbe di incorrere in una ripetizione di test già realizzati. Anche gli studi realizzati da équipe di ricercatori indipendenti sono presi in considerazione nella valutazione dei rischi, in particolare nel riesame dei prodotti fitosanitari già autorizzati.
2. La protezione delle colture mediante prodotti fitosanitari determina la presenza di residui inevitabili nell'ambiente o nelle derrate alimentari. Le condizioni d'uso di tali prodotti sono fissate in modo che la quantità di residui si mantenga a livelli minimi senza comportare rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente. Per quanto concerne l'uomo, le concentrazioni massime vengono fissate in maniera tale da escludere il benché minimo effetto negativo (a breve e lungo termine). Per quanto riguarda gli invertebrati acquatici e le alghe, può essere tollerata una concentrazione con effetti negativi a breve termine sulle popolazioni a condizione che queste ultime si ristabiliscano entro un termine prescritto. Per i pesci, invece, non viene accettata una concentrazione che provoca la morte di determinati esemplari oppure ha effetti cronici sulla popolazione ittica. L'allegato 9 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161) fissa le esigenze specifiche; il servizio d'omologazione si basa altresì sulle direttive di valutazione del rischio fissate dall'UE.
3. La responsabilità civile e l'obbligo di assumersi i costi cui è tenuto il produttore sono contemplate in varie basi legali; a seconda del caso devono tuttavia essere adempiute condizioni diverse.
- Responsabilità derivante da atti illeciti giusta l'articolo 41 CO, laddove in questo caso oltre alla relazione causale tra causa e danno e l'illiceità, deve esserci anche colpa, ossia dolo o negligenza.
- In virtù della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (RS 221.112.944), il produttore è responsabile dei danni a persone o a cose cagionati da un prodotto difettoso. La responsabilità è tuttavia esclusa se il prodotto è utilizzato esclusivamente a scopo commerciale.
- I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa (art. 59 della legge sulla protezione dell'ambiente; RS 814.01).
4. La responsabilità dello Stato presuppone che il danno sia stato cagionato illecitamente (art. 3 della legge sulla responsabilità; RS 170.32). Per danneggiamento a causa di un'omissione, l'illiceità può risultare soltanto dalla violazione di un obbligo del garante. Nel presente caso tale obbligo è contemplato dalle disposizioni dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161). Queste devono garantire un elevato livello di protezione per la salute dell'uomo e degli animali e per l'ambiente. Il servizio d'omologazione ha pertanto il dovere di accertare se un prodotto adempie le esigenze relative all'immissione sul mercato come prodotto fitosanitario e, qualora tali esigenze non fossero più adempiute, di revocare o modificare un'autorizzazione. Lo Stato potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni, qualora il servizio d'omologazione omettesse tali accertamenti o se nel procedere ad essi commettesse un errore evidente e ingiustificabile.
5. Il Consiglio federale sa che a marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), un organo dell'Organizzazione mondiale della salute (OMS), ha classificato il glifosato come "probabile cancerogeno". Il 20 marzo 2015 la rivista "The Lancet" ha pubblicato un breve articolo su questa decisione che però non permette di verificare obiettivamente e scientificamente le conclusioni dell'IARC. Non sono infatti ancora disponibili il rapporto esaustivo e le valutazioni dettagliate alla base di questa nuova classificazione. Sulla base degli attuali studi tossicologici, al momento non vi è alcuna ragione di rivalutare la pericolosità del glifosato. Qualora nuove informazioni scientifiche dovessero giustificare una nuova classificazione, verranno adottate le necessarie misure a tutela dell'uomo e dell'ambiente.
La classificazione tossicologica di un prodotto fitosanitario è uno degli elementi considerati nella valutazione dei rischi. La nuova classificazione del glifosato da parte dell'IARC non si applica direttamente in Svizzera. Spetta all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria classificare un prodotto fitosanitario basandosi in particolare sui lavori di gruppi d'esperti internazionali come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea dei prodotti chimici o la riunione congiunta FAO/OMS sui residui di pesticidi. Finora queste tre organizzazioni non hanno classificato come cancerogeno il glifosato.
6. La valutazione del rischio condotta prima di autorizzare un prodotto fitosanitario considera il potenziale d'utilizzo dei principi attivi nelle diverse colture. Il rischio è calcolato tenendo conto del fatto che sulla stessa particella o nella medesima regione è possibile utilizzare a più riprese un prodotto o una sostanza. Se necessario, nell'autorizzazione vengono stabilite restrizioni d'uso. Il riesame dei prodotti fitosanitari è dettato da nuove conoscenze sui rischi legati alle sostanze in essi contenute. Anche la quantità di principio attivo commercializzata è tenuta in considerazione all'atto della scelta dei prodotti da riesaminare.
Risposta del Consiglio federale.