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15.3443 · Mozione · 2015-05-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel 2011 il tasso di contributo per le indennità di perdita di guadagno (IPG) è passato dallo 0,3 allo 0,5 per cento per un periodo di cinque anni. Il Consiglio federale è incaricato di non prorogare questo aumento oppure di farlo al massimo nella misura necessaria a ricostituire gradualmente le riserve legali richieste entro i prossimi 15 anni, sulla base di proiezioni trasparenti.

Begründung

L'abolizione della soglia minima di cambio con l'euro e le incertezze sul futuro degli accordi bilaterali mettono alla prova la nostra economia. Riducendo il tasso di contributo per le indennità di perdita di guadagno (IPG), il Consiglio federale può sgravare per diverse centinaia di milioni di franchi sia i salariati che i datori di lavoro.

Nel 2011 il tasso di contributo per le IPG è stato aumentato dallo 0,3 allo 0,5 per cento per rimediare al deterioramento della situazione finanziaria seguito all'introduzione dell'assicurazione maternità. I risultati più recenti sono però molto positivi. Nel 2014 si è infatti registrata un'eccedenza pari a 122 milioni di franchi. Questo significa che già quest'anno il fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno potrebbe superare il limite minimo del 50 per cento delle uscite annue fissato nell'articolo 28 capoverso 3 della legge sulle indennità di perdita di guadagno. Nei prossimi anni, in base alla pianificazione finanziaria della Confederazione le riserve dovrebbero addirittura superare considerevolmente l'importo equivalente al risultato di un anno. Inoltre, in futuro, nell'ambito della riforma dell'esercito l'effettivo dei beneficiari di prestazioni verrà ridotto del 10 per cento, il che permetterà di garantire alle IPG solide riserve anche in periodi di crisi economica.

Le assicurazioni sociali devono essere finanziate in modo stabile e disporre delle riserve necessarie. È tuttavia superfluo che le riserve di liquidità superino le uscite di un anno. Per questo motivo, l'aumento del tasso di contributo fissato fino al 31 dicembre 2015 (art. 36 OIPG) non dovrà essere rinnovato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.