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Trasparenza nelle revisioni. La FINMA deve finalmente poter decidere l'estensione, il contenuto e la società di revisione

15.3477 · Mozione · 2015-05-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di attribuire alla FINMA le seguenti nuove competenze nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari:

1. la FINMA deve determinare l'estensione e il contenuto della revisione;

2. la FINMA deve determinare la società di revisione e conferire i mandati;

3. la FINMA deve imputare i costi della revisione alla società oggetto della verifica;

4. la FINMA in quanto committente riceve i rapporti di revisione delle società di revisione.

Begründung

Il mercato delle società di revisione che possono effettuare revisioni presso le grandi banche e le grandi assicurazioni è limitato, suddiviso tra poche società.

Attualmente le società di revisione dipendono direttamente dai loro committenti e questo genera un conflitto d'interessi tra il mandato legale e la società oggetto della verifica, ossia tra il cliente (la società di revisione) e il committente (banca o assicurazione). Tale conflitto d'interessi impedisce alle società di revisione di segnalare chiaramente le irregolarità. Vi è pertanto il rischio che informazioni importanti non figurino nei rapporti di revisione e che la FINMA, che si basa su questi rapporti, non venga a conoscenza di informazioni importanti. Infatti, se è troppo severa o precisa nei confronti del suo committente, la società di revisione rischia di perdere il mandato. Questa anomalia del sistema fa sì che gli errori e le incongruenze spesso siano "regolati" in maniera informale tra il responsabile della società di revisione e la direzione della società sottoposta a verifica. Questa mancanza di trasparenza e questo conflitto d'interessi insito nel sistema delle società di revisione pregiudicano l'efficacia e la credibilità della revisione. In tal modo alla FINMA non sono rese note risultanze importanti dell'attività di revisione. Secondo la FINMA questa situazione complica e, talvolta, rende impossibile il suo lavoro. È ora di far cessare questo "rapporto di clientelismo" tra gli istituti finanziari e le società di revisione.

Se alla FINMA attribuiamo la competenza di determinare le società di revisione e definire il mandato di revisione, raggiungiamo il livello di sicurezza necessario che secondo la legge una revisione deve avere. Nel contempo si risolverebbe il conflitto d'interessi, che si contrappone a una piazza finanziaria trasparente. Anche i dirigenti della FINMA sono di quest'avviso.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione menziona solo le società di revisione, ossia quelle che si occupano di effettuare la revisione dei conti (financial audit). La motivazione lascia però intendere che questa mozione riguardi soprattutto le società di audit, ossia quelle che di occupano di effettuare l'audit di vigilanza prudenziale (regulatory audit).

In data 20 giugno 2014 il Parlamento ha approvato la revisione della legge sui revisori (LSR). Dal 1° gennaio 2015 vigilare sia sulle società di revisione che su quelle di audit è quindi di competenza dell'Autorità di sorveglianza dei revisori (ASR), responsabile anche della loro abilitazione. Nel quadro di ispezioni in loco assicura tra l'altro che vi confluiscano informazioni rilevanti nell'ottica della vigilanza. E così è stato posto fine anche ai conflitti d'interesse che potevano sorgere in ragione del duplice ruolo delle società di audit, strumenti di vigilanza della FINMA e contemporaneamente entità soggette al suo controllo. Con una circolare sull'attività di audit (circ. FINMA 2013/3) la FINMA ha regolamentato il ruolo delle società di revisione.

Secondo il rapporto del 18 dicembre 2014 del Consiglio federale sull'attività di vigilanza e di regolazione della FINMA (rapporto in adempimento dei postulati Graber Konrad 12.4095, de Courten 12.4121, Schneeberger 12.4122 e de Buman 13.3282 sull'attività di vigilanza e di regolamentazione della FINMA), gli strumenti di vigilanza della FINMA sono stati giudicati sostanzialmente in modo positivo da vari esperti e dal Fondo monetario internazionale (FMI). Nel suo rapporto sul "Financial Sector Assessment Program" 2014, il FMI suggerisce altresì che i revisori esterni incaricati della vigilanza vengano pagati con risorse accantonate dalle società assoggettate alla vigilanza in un fondo amministrato dalla FINMA e non direttamente dalle stesse società.

1. Ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) il concetto di vigilanza definito dalla FINMA adotta un approccio basato sul rischio. Sulla base delle sue valutazioni sui rischi, la FINMA decide autonomamente quali strumenti di vigilanza utilizzare. Nella circolare FINMA 2013/3 ha determinato l'estensione e il contenuto dell'audit di vigilanza per ogni ambito di vigilanza sulla base dell'ordinanza sugli audit dei mercati finanziari. La FINMA possiede quindi già la competenza richiesta dall'autore della mozione. Essa stessa attuerà le raccomandazioni del FMI, viepiù attraverso controlli in loco.

2. La determinazione da parte della FINMA delle società di revisione rappresenterebbe un cambiamento radicale del presente sistema degli audit di vigilanza in uso. Nei miglioramenti dell'attuale sistema di verifica introdotti con la revisione della LSR, finalizzata ad accorpare nelle mani della ASR la competenza in materia di vigilanza delle società di audit, e con l'emissione della circolare FINMA 2013/3, rientra anche il nuovo articolo 28a capoverso 2 LFINMA. Questa disposizione consente alla FINMA, in casi debitamente motivati, di pretendere dall'assoggettato alla vigilanza il cambiamento di società di audit. Dal 2014 la FINMA effettua per tutti gli ambiti di vigilanza controlli dei risultati in relazione all'andamento dei costi di verifica e alla qualità delle verifiche. Sulla base dei risultati di tale analisi, che si prevede saranno disponibili nel corso della prima metà del 2016 una volta terminato il periodo oggetto di valutazione dell'anno in corso, la FINMA proporrà eventuali opzioni di intervento. Tra le possibili opzioni al riguardo rientra anche quella che la FINMA assuma l'incarico di conferire i mandati.

3. La FINMA chiarirà anche la questione dell'imputazione dei costi nel quadro delle analisi dell'impatto delle ultime modifiche introdotte nelle attività di audit ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

4. L'articolo 27 capoverso 1 LFINMA stabilisce espressamente l'obbligo, per la società di audit, di presentare alla FINMA un rapporto sulle sue verifiche e, laddove ravvisasse gravi violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza, di notificarle immediatamente alla FINMA. Inoltre la FINMA e l'ASR devono scambiarsi le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per dare esecuzione alle leggi applicabili (art. 28 cpv. 2 LFINMA). Ne consegue che la FINMA dispone già delle informazioni richieste con la presente mozione, anche senza essere committente della società di audit.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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