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15.3526 · Interpellanza · 2015-06-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Come afferma il Consiglio federale, gli ospedali sono tenuti a mettere a disposizione i dati sui propri costi entro il 30 aprile dell'anno successivo. In merito a questo obbligo, pongo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Molti ospedali non adempiono questo obbligo: intende fare qualcosa per rimediarvi? Se sì, che cosa?

2. Di quali strumenti dispone per indurre o obbligare gli ospedali a fornire nei termini stabiliti dati completi e sufficientemente dettagliati?

3. Sono previste sanzioni contro gli ospedali che non mettono a disposizione in modo trasparente i loro costi e non forniscono i dati necessari per i negoziati tariffali entro i termini stabiliti? Se sì, quali e chi può chiederne la comminazione?

Begründung

L'8 dicembre 2014 ho depositato un'interpellanza sulla trasparenza dei costi degli ospedali. Il Consiglio federale vi ha risposto il 25 febbraio 2015 senza tuttavia entrare nel dettaglio delle domande poste.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104), che disciplina il calcolo uniforme dei costi e la registrazione uniforme delle prestazioni, non prevede mezzi coercitivi. Anche le disposizioni penali contenute negli articoli 92 e seguenti della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) non costituiscono uno strumento per indurre gli ospedali a comprovare i costi in modo trasparente o per sanzionarli in caso di mancato adempimento.

Nella sentenza del 7 aprile 2014, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha constatato che la documentazione dei costi da parte di un ospedale non ha più a che fare, diversamente da quanto sancito dal diritto anteriore, con la determinazione del grado di copertura. Secondo il TAF, infatti, i costi costituiscono per l'ospedale la base per i negoziati e le richieste tariffali, ma la tariffa da convenire o fissare non deve essere finalizzata a coprirli, bensì orientarsi a quella dell'ospedale che costituisce il benchmark (DTAF 2014/3 consid. 9.2.1). Poiché occorre garantire che il benchmark sia determinato per quanto possibile sulla base dei costi effettivi comprovati in modo trasparente dagli ospedali coinvolti, nel calcolo dei costi d'esercizio rilevanti non devono più essere effettuate deduzioni per mancata trasparenza.

Il TAF ha esplicitamente lasciato aperta la questione di come procedere nel caso in cui nessun ospedale o pochi ospedali presentino una contabilità rispondente ai requisiti e sia dunque impossibile un benchmarking conforme alla legge. Secondo il TAF la questione si pone solo se i governi cantonali competenti non riescono a individuare, nel quadro della procedura di approvazione o di fissazione delle tariffe, i fatti rilevanti per la decisione (DTAF 2014/3 consid. 9.2.2).

In merito allo scorporo dei costi di ricerca e formazione universitaria, il TAF ha ribadito nella sua sentenza dell'11 settembre 2014 che per lo scorporo dei costi per prestazioni economicamente di interesse generale occorre determinare il più realisticamente possibile i costi effettivi della ricerca e della formazione universitaria o stimarli sulla base di dati. Una deduzione per sanzionare la trasmissione incompleta dei dati da parte degli ospedali è considerata non più conforme alla LAMal, dato che per il benchmarking sono necessari dati sui costi il più possibile fedeli alla realtà (DTAF 2014/36 consid. 16.1.6).

Ne risulta quindi che con il nuovo finanziamento ospedaliero l'accento è posto non più sull'applicazione di sanzioni per insufficiente documentazione dei costi, per esempio attraverso deduzioni per mancata trasparenza, ma sulla determinazione dei costi effettivi. Qualora gli ospedali non documentino sufficientemente i costi sostenuti, le autorità cantonali competenti devono acquisirne i dati nel quadro dell'approvazione e della fissazione delle tariffe. In generale ne consegue che gli ospedali che non possono comprovare in modo trasparente i propri costi effettivi difficilmente otterranno la tariffa auspicata. Il TAF ha stabilito che per la determinazione dei costi rilevanti per il benchmarking non devono più essere effettuate deduzioni per mancata trasparenza (DTAF 2014/3 consid. 9.2.2). Tuttavia non si è espresso sulla compatibilità tra le deduzioni applicate secondo il benchmarking agli ospedali che non sono in grado di comprovare i propri costi in modo trasparente e il nuovo finanziamento ospedaliero. Il Consiglio federale parte dal presupposto che in questi casi gli ospedali debbano subire deduzioni, sia perché queste non incidono sul valore di riferimento, sia per indurli a comprovare i loro costi in modo trasparente. Inoltre i cantoni, nell'eseguire la valutazione e la scelta degli ospedali nell'ambito della pianificazione ospedaliera, sono tenuti a considerare in particolare l'economicità e la qualità della fornitura di prestazioni ai sensi dell'articolo 58b capoverso 4 lettera a dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832; 102).

Risposta del Consiglio federale.