Federazioni sportive internazionali. Per una chiara separazione delle attività a scopo ideale da quelle a scopo lucrativo
15.3586 · Mozione · 2015-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Per distinguere le attività di natura ideale da quelle a scopo lucrativo, il Consiglio federale è incaricato di presentare una revisione del diritto delle associazioni che escluda qualsiasi attività commerciale per le federazioni sportive internazionali. Nel suo progetto, il Consiglio federale dovrà esaminare la necessità di prevedere questa distinzione in generale oppure soltanto a partire da una determinata soglia finanziaria.
Begründung
Lo scandalo di corruzione in seno alla FIFA ha mostrato che la forma giuridica dell'associazione, inizialmente concepita come una struttura giuridica che permette a persone fisiche o giuridiche di svolgere attività a scopo ideale, non è adeguata se l'associazione sviluppa un'attività a scopo lucrativo di vari miliardi di franchi e con un raggio d'azione mondiale.
La gestione di flussi finanziari commerciali o di partecipazioni finanziarie in società di capitali o commerciali è un'attività che deve essere esternalizzata verso una società commerciale di capitali. È peraltro interessante constatare che numerosi club sportivi con uno scopo essenzialmente commerciale, come i club di calcio della Champions League, si sono convertiti in società anonime.
Questa proposta di separazione netta tra le attività a scopo ideale e quelle a scopo lucrativo è peraltro sostenuta da specialisti delle organizzazioni sportive internazionali come il professor Jean-Loup Chappelet dell'IDEHAP di Losanna.
Si tratta quindi di riportare l'associazione al suo scopo primario, quello di permettere l'associazione di persone fisiche o giuridiche per un'attività a scopo ideale.
Nella sua proposta, il Consiglio federale dovrà esaminare la portata di questa dicotomia, vagliando se deve limitarsi a federazioni sportive con un'attività internazionale o una gestione finanziaria di una certa importanza oppure rispondenti ad altri criteri.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I recenti eventi riguardanti la FIFA hanno attirato l'attenzione del pubblico anche sul fatto che alcune federazioni sportive mondiali sono organizzate come associazioni ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile e realizzano nel contempo cifre d'affari talvolta considerevoli, tra l'altro grazie alla commercializzazione dei diritti di diffusione e di marketing. Alla luce di questa situazione, l'opinione sostenuta nella mozione, secondo cui l'associazione non costituisce la forma giuridica adeguata per una federazione sportiva che consegue una cifra d'affari miliardaria, può apparire di primo acchito comprensibile.
Il Codice civile prevede in linea di massima che le associazioni non perseguano "un fine economico" (art. 60 cpv. 1 del Codice civile). La giurisprudenza tollera tuttavia l'esistenza di uno scopo economico se non è correlato all'esercizio di un'industria in forma commerciale (DTF 90 II 333). Un'associazione il cui scopo principale è economico non acquista personalità giuridica. La legge permette invece espressamente a un'associazione che persegue uno scopo ammissibile di esercitare un'attività commerciale, purché tale attività serva al suo scopo (non economico). In questo caso l'associazione è tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio (art. 61 cpv. 2 n. 1 del Codice civile). Con l'iscrizione l'associazione sottostà all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 11 LEF) e all'obbligo di tenere una contabilità (art. 957 segg. del Codice delle obbligazioni).
Esistono già disposizioni speciali per le associazioni, come alcune federazioni sportive internazionali, che realizzano importanti cifre d'affari. Se la somma di bilancio di un'associazione supera i 10 milioni di franchi, se la sua cifra d'affari è superiore ai 20 milioni di franchi e se impiega più di 50 persone a tempo pieno in media annua (è sufficiente che adempia due di questi tre criteri), deve far verificare in via ordinaria la sua contabilità da un ufficio di revisione (art. 69b cpv. 1 del Codice civile). Il diritto delle associazioni rinvia qui alle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti l'ufficio di revisione della società anonima (art. 69b cpv. 3 del Codice civile). Queste misure, a cui sono sottoposte anche le società di capitali ai sensi del Codice delle obbligazioni, servono a tutelare i terzi, in particolare i creditori, e garantiscono la pubblicità usuale nella vita economica.
Quanto detto illustra che il legislatore, pur impedendo alle associazioni di perseguire uno scopo principalmente lucrativo, voleva permettere loro di realizzare progetti associativi di notevole portata economica garantendo una tutela dei creditori analoga a quella prevista per le società di capitali. Quanto allo statuto giuridico dei membri, la legge lascia alle associazioni - e alla loro assemblea generale - ampia libertà per organizzarsi secondo le loro esigenze. I membri di un'associazione sono tuttavia liberi di costituirsi in forma di società di capitali ai sensi del Codice delle obbligazioni o di cooperativa.
Le disposizioni sulle grandi associazioni sono in vigore dal 1° gennaio 2008 e pertanto relativamente recenti. Al momento, il Consiglio federale non ritiene quindi opportuno rivedere il diritto delle associazioni, in particolare vietando alle federazioni sportive di esercitare una qualsivoglia attività commerciale. L'esecutivo ritiene che il settore associativo funzioni complessivamente bene in Svizzera. Intende nondimeno seguire con attenzione gli sviluppi nel settore e, all'occorrenza, proporre al Parlamento le misure necessarie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.