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15.3616 · Interpellanza · 2015-06-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Un sostegno diretto ai media giornalistici on line dovrebbe permettere progetti a livello locale, regionale e nazionale allo scopo di rafforzare la pluralità dell'offerta e delle opinioni di centrale importanza per una democrazia. In virtù dell'attuale Costituzione, per sostenere media giornalistici on line, è possibile incaricare un'istituzione, esterna allo Stato, dotata delle necessarie competenze e risorse per promuovere il giornalismo digitale (proposta della COFEM in merito a una "fondazione di sostegno ai media")?

2. In base all'attuale Costituzione è possibile porre delle condizioni ai media giornalistici on-line sovvenzionati, come succede per la ripartizione dei proventi del canone o in altri Paesi come ad es. la Danimarca, che determinano la parte minima di contenuti redazionali, i temi politici e sociali e i contributi giornalistici di produzione propria?

3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui un sostegno diretto dei media giornalistici on line non può andare a beneficio di tutti in modo indiscriminato ma deve avvenire sulla base di determinati criteri di promozione e unicamente su richiesta o domanda dei media in questione, senza ricorrere a troppa burocrazia?

4. A causa della progressiva convergenza, le organizzazioni o le imprese mediatiche propongono sempre più offerte giornalistiche, sia in formato cartaceo che on line. L'attuale Costituzione, permette di promuovere anche media giornalistici on-line legati, sul piano organizzativo e imprenditoriale, a un giornale della stessa "marca"?

Begründung

Nell'arco degli anni sono sempre falliti i tentativi di creare in Svizzera una promozione diretta dei media e del giornalismo poiché sembra richiedere una modifica dell'articolo 93 Cost. Con il rapporto della Commissione federale dei media (COFEM) del settembre 2014 e al più tardi con il rapporto del Consiglio federale del dicembre 2014 è però emerso chiaramente che il margine di manovra è più ampio di quanto si credesse. Nel rapporto del Consiglio federale si legge: "In base alla dottrina e alla giurisprudenza, l'articolo 93 capoverso 1 Cost. può essere impiegato come base costituzionale per la legislazione sulle offerte di Internet, nella misura in cui queste servono alla comunicazione pubblica. Fondamentalmente quest'articolo costituzionale permette di sostenere i media on line". Ciò significa: non è possibile fornire un sostengo diretto alla stampa, ma si può promuovere i media giornalistici on line.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è dell'avviso che vi sia una base costituzionale per promuovere i media on line. Infatti, l'articolo 93 capoverso 1 della Costituzione federale permette il disciplinamento della radio e della televisione ma anche delle "altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni". Queste ultime comprendono anche i media on line. Sarebbe tuttavia compito del legislatore definire le categorie di media on-line degne di promozione e disciplinarne il finanziamento qualora il mercato non fosse in grado di mettere a disposizione queste offerte nella misura auspicata. In una perizia giuridica del 20 luglio 2004, l'Ufficio federale di giustizia ha negato l'esistenza di una base costituzionale per il finanziamento di una fondazione per la promozione della stampa svizzera.

Sotto l'aspetto legale, sarebbe possibile affidare a una fondazione l'incarico di promuovere i media giornalistici on line. Il legislatore dovrebbe tuttavia attivarsi anche in questo caso. Nel suo rapporto del 5 dicembre 2014 "Garantire le funzioni dei media in termini di politica statale e democratica", in adempimento della mozione 12.3004, il Consiglio federale ha fatto presente che un allestimento concreto porrebbe questioni fondamentali relative a contenuto, mandato, organizzazione, finanziamento e gestione.

2. In base alla disposizione costituzionale di cui sopra, potrebbero essere determinati criteri per una promozione dei media on-line. Questo compito spetterebbe ancora al legislatore.

3./4. Qualora si entrasse in materia sul sostegno ai media on line, bisognerebbe approfondire le modalità secondo cui procedere. In ultima analisi sarebbe il legislatore a dover prendere una decisione.

Risposta del Consiglio federale.