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15.3629 · Mozione · 2015-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge secondo cui:

1. in caso di autori domiciliati in Svizzera i costi di esecuzione delle pene e delle misure sono sostenuti analogamente all'articolo 23 della legge federale sull'assistenza (principio del domicilio al momento della commissione del reato); e

2. in caso di autori senza domicilio in Svizzera i costi di esecuzione delle pene e delle misure sono assunti dalla Confederazione.

Begründung

Se ad esempio un abitante del cantone dei Grigioni commette un reato a San Gallo, quest'ultimo si deve assumere non soltanto i costi dell'indagine e del perseguimento penali, ma anche quelli di esecuzione della pena. Il principio del domicilio, comunque previsto per altri ambiti, si deve pertanto applicare almeno ai costi di esecuzione delle pena.

Tali costi devono essere assunti dalla Confederazione se l'autore non è domiciliato in Svizzera. In questo modo ne risulterebbe un equilibrio oggi mancante, dato che i cantoni in cui sono commessi i reati continuano ad assumersi i costi per l'indagine e il perseguimento penali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In un primo punto, l'autrice della mozione chiede di addossare al cantone di domicilio i costi di esecuzione delle pene e delle misure disposte contro autori domiciliati in Svizzera, analogamente a quanto prevede l'articolo 23 della legge federale sull'assistenza (RS 851.1). L'articolo 380 capoverso 1 del Codice penale svizzero (RS 311.0) obbliga i cantoni ad assumersi le spese d'esecuzione delle pene e delle misure, lasciandoli liberi di decidere come ripartirle. L'avamprogetto di modifica del Codice penale del 1993 prevedeva una ripartizione differenziata dei costi tra i cantoni: il cantone in cui è pronunciata la sentenza avrebbe dovuto assumersi i costi per l'esecuzione della pena, mentre le spese per l'esecuzione della misura sarebbero state suddivise tra il cantone di condanna e quello di domicilio. Questa proposta ha tuttavia suscitato forti resistenze in alcuni cantoni, in quanto avrebbe comportato costosi calcoli delle rispettive quote come pure elevati oneri amministrativi (p. es. per determinare il domicilio). Questo dopo che numerosi cantoni avevano appena denunciato il concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure, mettendo fine all'oneroso sistema di ripartizione dei costi tra il cantone di condanna e quello d'esecuzione. Alla fine è stato mantenuto unicamente il principio secondo cui le spese di esecuzione delle pene e delle misure sono sostenute dai cantoni. Dato che l'attuale sistema di ripartizione dei costi è stato scelto dai cantoni, il Consiglio federale non vede motivo di imporre una soluzione federale. Se il sistema attuale dovesse presentare lacune, i cantoni sono liberi di modificarlo mediante concordato. Questa posizione è in sintonia con il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a della Costituzione), secondo cui la Confederazione disciplina soltanto le questioni che richiedono una soluzione uniforme o superano le possibilità dei cantoni. L'articolo 46 capoverso 3 della Costituzione prevede peraltro che la Confederazione lasci ai cantoni la massima libertà d'azione possibile nell'attuare il diritto federale. Nel presente caso il Consiglio federale non ritiene quindi opportuno limitare il margine di manovra normativo dei cantoni.

A sfavore del principio del domicilio per la presa a carico delle spese di esecuzione depone anche un altro motivo: il cantone di domicilio potrebbe essere restio ad assumersi i costi d'esecuzione di una pena o di una misura pronunciata nel cantone in cui è stato commesso il reato, soprattutto nel caso di pene e misure particolarmente costose (p. es. pene detentive di lunga durata e misure stazionarie).

In un secondo punto, la mozione chiede che la Confederazione assuma i costi di esecuzione delle pene e delle misure disposte contro autori senza domicilio in Svizzera. Ne risulterebbe un trasferimento degli oneri dai cantoni alla Confederazione, in contraddizione con l'attuale principio della suddivisione dei costi secondo la quale i cantoni si assumono i costi per i settori di loro responsabilità. I cantoni sono indennizzati soltanto per i compiti che assumono su mandato della Confederazione. A titolo di esempio, l'articolo 372 capoverso 1 del Codice penale prevede che la Confederazione indennizzi i cantoni per l'esecuzione delle sentenze emanate dalle autorità penali federali. Il Consiglio federale non vede motivo di derogare a questo principio addossando alla Confederazione le spese d'esecuzione delle pene e delle misure degli autori non domiciliati in Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.