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15.3631 · Mozione · 2015-06-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure affinché i produttori possano consentire espressamente per contratto ai rivenditori in Svizzera di effettuare lavori di installazione, manutenzione e in garanzia ecc. per i loro prodotti anche quando sono stati acquistati direttamente nello SEE.

Begründung

Molti prodotti, soprattutto i beni di consumo o di investimento duraturi, anche quelli che ai sensi dell'articolo 16a capoverso 2 lettera a della legge sugli ostacoli tecnici al commercio sono soggetti a omologazione ma che, di fatto, sono omologati, vengono proposti a prezzi nettamente più alti per esempio rispetto ai quattro Paesi nostri vicini. Basta dare un'occhiata ai prezzi dei centri del fai da te svizzeri e tedeschi o ai siti web dei grossisti e dei produttori. Citiamo, a titolo di esempio, i seguenti beni contenuti nella "lista negativa" della SECO relativa al principio "Cassis de Dijon": macchine da cantiere, apparecchi elettrici, cucine, motociclette, caldaie e bruciatori, imbarcazioni sportive, impianti di stabulazione, moto d'acqua, apparecchi e impianti sanitari; ma anche rivestimenti di ogni genere per pavimenti e pareti, impianti di ventilazione, apparecchiature per ospedali o laboratori ecc. Per molti di questi prodotti che richiedono personale esperto per il montaggio, l'installazione o la manutenzione, spesso l'acquisto diretto all'estero, ammesso per legge, viene impedito dalle ditte installatrici: se l'utente finale chiede che uno dei suddetti prodotti sia acquistato all'estero, questa, infatti, gli risponde che il prodotto non è omologato in Svizzera o che non installa prodotti o oggetti d'arredo acquistati all'estero. Il rifiuto di fornire questo genere di servizi è in molti casi il risultato delle pressioni esercitate dai produttori o dagli importatori. Benché gli ostacoli al commercio statali siano stati aboliti, simili comportamenti da parte di privati isolano il nostro mercato e impediscono la concorrenza, imponendo agli acquirenti in Svizzera prezzi molto più elevati rispetto a quelli vigenti all'estero.

Si tratta perlopiù di articoli di marca che, come le automobili, vengono in genere commercializzati a livello mondiale tramite contratti di vendita (verticali). La regola vigente nel settore della vendita di automobili che "impone" alle officine di effettuare la riparazione, la manutenzione e i lavori in garanzia su tutti i veicoli acquistati in Svizzera o nello SEE per i quali sono autorizzate a effettuare questi interventi (v. l'opuscolo esplicativo della Commissione della concorrenza relativo alla comunicazione riguardante gli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli, n. 5 lett. c) andrebbe quindi resa vincolante anche per la vendita di altri prodotti di marca. Una simile disposizione potrebbe essere inserita in un'ordinanza del Consiglio federale (art. 60 LCart) o nella comunicazione del 28 giugno 2010 sulla valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza.

Con una tale disposizione i produttori, come dimostrano le esperienze del settore automobilistico, autorizzerebbero o dovrebbero autorizzare esplicitamente i loro rivenditori svizzeri a effettuare l'installazione, la manutenzione e i lavori in garanzia anche per i prodotti acquistati nello SEE. Alle PMI e alle imprese artigiane, a molti ospedali, cliniche, laboratori, università ma anche ai consumatori finali verrebbe data la sicurezza che per i prodotti autorizzati in Svizzera ma acquistati all'estero l'installazione e la manutenzione sarebbero garantiti da ditte locali. Già questo avrebbe l'effetto - come dimostra il settore automobilistico - di ridurre i prezzi, soprattutto nell'interesse delle PMI produttrici svizzere.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del problema dei prezzi elevati in Svizzera e da alcuni anni sta lavorando, per esempio con l'introduzione del principio "Cassis de Dijon", per eliminare gli ostacoli al commercio inutili. A suo avviso, tuttavia, le regolamentazioni statali dettagliate per le catene di fornitura verticali sono poco indicate a contrastare i prezzi elevati svizzeri e costituiscono una notevole ingerenza nella libertà contrattuale dei partner commerciali. Si tratta piuttosto di porre l'accento sulla promozione coerente della concorrenza, eliminando per esempio altri ostacoli al commercio e facilitando le importazioni parallele e dirette.

Per quanto riguarda le richieste esposte nella mozione è poco chiaro se le misure di tipo privato adottate da produttori e importatori descritte siano effettivamente diffuse in maniera capillare e riconducibili a quanto esposto dall'autore della mozione o se si tratta di casi isolati. La Commissione della concorrenza (COMCO) lo appurerà. In un secondo tempo bisognerebbe chiedersi in che misura simili comportamenti limitino la concorrenza ai sensi della legge sui cartelli. La COMCO può intervenire già oggi nel caso di accordi tra un produttore e un rivenditore estero o svizzero che limitano la concorrenza, esaminando in particolare la struttura concreta dei sistemi di distribuzione, le condizioni della concorrenza (livello della concorrenza intramarca e intermarca) ed eventuali condizioni che giustifichino tali accordi. In un caso, per esempio, la COMCO ha deciso che l'esclusione per contratto di prestazioni di garanzia per merci acquistate al di fuori di un sistema di distribuzione selettiva non costituisce un accordo illecito volto a limitare la concorrenza e questo perché una tale limitazione della garanzia ha gli stessi effetti della limitazione della vendita a rivenditori autorizzati. Secondo la COMCO (DPC 2014/2, 410 e segg. marg. 39 e segg., Jura) non si è in presenza di un accordo direttamente sanzionabile di protezione territoriale assoluta ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4 LCart.

Il Consiglio federale non è inoltre autorizzato a modificare la comunicazione sugli accordi verticali. L'emanazione e la modifica di simili comunicazioni compete esclusivamente alla COMCO. Alla luce di quando esposto, il Consiglio federale non reputa opportuno alcun disciplinamento a livello di ordinanza.

In definitiva, l'obbligo di inserire una disposizione relativa all'ammissibilità di certe misure nei contratti privati limiterebbe fortemente la libertà contrattuale. Il Consiglio federale ritiene che un simile intervento profondo nella libertà economica non sia giustificato nel caso in questione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.