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15.3639 · Mozione · 2015-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La legislazione va adeguata in modo da abolire il diritto dei genitori di infliggere punizioni corporali ai figli.

Begründung

Le punizioni corporali non costituiscono uno strumento educativo adeguato e non insegnano al bambino ad affrontare le situazioni difficili in maniera costruttiva e improntata alla soluzione. Al contrario, spesso questo schema è riprodotto dal bambino come strategia risolutiva nei confronti di coetanei oppure, in età adulta, nei confronti dei propri figli, insegnando loro la violenza invece della risoluzione costruttiva dei conflitti. Le punizioni corporali non contribuiscono a rafforzare l'autostima né garantiscono uno sviluppo sano del bambino, anzi spesso costituiscono un ostacolo. Il numero di maltrattamenti è aumentato. L'abolizione del diritto d'infliggere punizioni corporali impone chiari limiti a tutela del bambino.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è convinto che il diritto dei genitori di ricorrere a punizioni corporali è ormai incompatibile con il bene del minore.

Fino all'entrata in vigore del nuovo diritto della filiazione nel 1978, l'articolo 278 del Codice civile (CC) autorizzava i genitori a "usare i mezzi di correzione necessari per l'educazione dei figli". Il nuovo diritto della filiazione ha abrogato questa disposizione. Il Codice civile vigente non prevede pertanto alcun divieto esplicito delle punizioni corporali, ma risponde alla concezione attuale secondo cui tali mezzi di correzione non sono compatibili con il bene del minore. Considerato il quadro normativo, non appare necessaria una disposizione legale che sancisca esplicitamente questo principio nel Codice civile. Non occorre neppure modificare il Codice penale: dal 1990 le vie di fatto reiterate nei confronti di persone a carico, in particolare i figli, sono perseguite d'ufficio. Le lesioni personali intenzionali sono in ogni caso perseguite d'ufficio. Tale normativa non sancisce il diritto a punizioni corporali una tantum, ma tiene conto del fatto che ogni procedimento penale all'interno della famiglia turba la pace familiare, pregiudicando in ultima analisi il bene del minore. Il Consiglio federale ritiene pertanto che un sistema ben impostato di assistenza ai bambini e agli adolescenti, corredato di misure di sensibilizzazione tese a modificare il punto di vista e il comportamento degli interessati, sia di gran lunga più efficace di un esplicito divieto legale delle punizioni corporali.

Negli ultimi anni il Consiglio federale si è peraltro espresso a più riprese su vari interventi parlamentari in merito (mozione Feri Yvonne 13.3156, "Per un'educazione non violenta"; interrogazione Fehr Jacqueline 13.1022, "Violenza nell'educazione. Come fermarla?"; interpellanza Fehr Jacqueline 11.3528, "Punizioni corporali inflitte in nome di Dio?"). Il Parlamento ha sempre seguito le proposte del collegio governativo respingendo gli interventi citati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.