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15.3693 · Interpellanza · 2015-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Apparentemente i viaggi all'estero rientrano nelle attività preferite dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente. Non per niente l'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è stata inasprita e posta in vigore il 1° dicembre 2012. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. È vero che tali viaggi di richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente sono autorizzati? Quanti di questi viaggi sono stati autorizzati tra il 2010 e il 2014?

2. Perché persone che sostengono di essere in pericolo di vita possono lasciare lo Stato ospitante ed eventualmente recarsi persino nel Paese d'origine?

3. Se dall'esame risulta che l'interessato ha mentito alle autorità svizzere in merito al reale motivo di soggiorno, tale comportamento comporta conseguenze per lo statuto di asilo dell'interessato?

4. Chi sostiene i costi di questi viaggi? A quanto ammontano i costi complessivi dei viaggi autorizzati tra il 2010 e il 2014?

5. Il Consiglio federale è disposto a porre immediatamente fine a questi viaggi, che sono in contraddizione con la minaccia grave nei confronti di queste persone?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. In linea di massima occorre distinguere tra viaggi nel Paese di origine o di provenienza e altri viaggi all'estero. I rifugiati riconosciuti non sono autorizzati a recarsi nel Paese di provenienza, ma non sottostanno ad alcuna altra restrizione di viaggio. Se è dimostrato che si sono recati nel Paese di provenienza, perdono la qualità di rifugiato. I richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente non hanno diritto ad effettuare viaggi all'estero, a meno che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) li autorizzi a titolo eccezionale in casi motivati (art. 9 dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, ODV).

Le domande d'asilo di richiedenti che ritornano nel Paese d'origine vanno respinte, se circostanze concrete fanno presupporre che siano tornati sotto la protezione di tale Stato. Dall'entrata in vigore della nuova ODV, nel dicembre 2012, a 46 richiedenti l'asilo è stato rilasciato un documento di viaggio. Praticamente tutte le autorizzazioni riguardavano viaggi effettuati in altri Paesi terzi per grave malattia o decesso di familiari.

Tra il 2010 e il 2014 sono stati rilasciati circa 12 000 documenti di viaggio a persone ammesse provvisoriamente, mentre prima dell'entrata in vigore della nuova ODV la SEM accoglieva annualmente tra le 3000 e le 3500 domande di questo tipo. Con la nuova normativa, questo numero è sceso a 700 nel 2013 e a 1500 nel 2014. All'atto pratico la SEM è assai restia a permettere a persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d'origine; tali viaggi sono autorizzati in particolare in caso di grave malattia o decesso di familiari. Se una persona ammessa provvisoriamente si reca in un Paese diverso da quello per cui era stato rilasciato il documento di viaggio oppure compie il viaggio per motivi diversi da quelli per cui aveva chiesto di farlo, la SEM esamina se sono soddisfatte le condizioni per l'estinzione o la revoca dell'ammissione provvisoria.

4. La Confederazione non finanzia in alcun modo i viaggi all'estero di persone del settore dell'asilo.

5. La legislazione in vigore limita già notevolmente la libertà di viaggio delle persone ammesse provvisoriamente e dei richiedenti l'asilo. I documenti di viaggio sono rilasciati soltanto in casi motivati (cfr. domande 1 a 3). A parere del Consiglio federale non è pertanto necessario limitare ulteriormente la libertà di viaggio di queste persone.

Risposta del Consiglio federale.