15.3696 · Interpellanza · 2015-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. La vendita di verdura estera con il marchio "Suisse Garantie" è compatibile con l'ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari?
2. In caso affermativo, non si tratta di un utilizzo abusivo del marchio "Suisse Garantie"?
3. I produttori delle zone franche devono rispettare le norme fitosanitarie svizzere?
Begründung
All'epoca i produttori delle zone confinanti con il nostro Paese, in particolare la regione francese attigua a quella ginevrina, sono stati autorizzati a vendere prodotti con il marchio "Suisse Garantie" per ovviare alla mancanza di produzione nelle grandi città, ad esempio Ginevra. Oggi i prodotti provenienti da queste zone franche sono commercializzati su tutto il territorio elvetico, il che provoca una concorrenza flagrante e sleale nei confronti della produzione svizzera. Questa situazione inganna in certo qual modo i consumatori svizzeri, che si ritrovano con insalate, patate o zucche prodotte nella zona franca di Ginevra, munite della croce svizzera, la cui materia prima proviene dalla Francia.
Ne va della credibilità dei nostri prodotti, della tracciabilità e del valore dei nostri marchi utilizzati a torto. A titolo di paragone, sul territorio svizzero la massa salariale e le norme fitosanitarie, tra l'altro, non sono in linea di massima le stesse di quelle in vigore nei Paesi limitrofi.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il marchio "Suisse Garantie" è un marchio di garanzia registrato in relazione a numerose derrate alimentari. Il suo uso è limitato alle derrate alimentari di provenienza svizzera (cfr. i dettagli del marchio P-522327). La provenienza di un prodotto è retta dalla legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11). La prassi dei tribunali ha dedotto dalla LPM una duplice condizione per considerare un prodotto di provenienza svizzera: la quota svizzera di questo prodotto deve rappresentare almeno il 50 per cento dei costi di produzione e il processo essenziale di fabbricazione deve aver luogo in Svizzera. Questa giurisprudenza definisce in particolare la provenienza di un prodotto industriale. Viste le caratteristiche dei prodotti naturali e delle derrate alimentari, i criteri di tale giurisprudenza possono essere ripresi soltanto parzialmente. Nella LPM in vigore, soltanto il territorio svizzero è determinante per l'esame della quota svizzera di un prodotto. Nessuna eccezione permette di tenere conto di zone di produzione estere. Una tale eccezione è per contro prevista nel futuro diritto "swissness" (art. 48 cpv. 4 nLPM). Esso terrà segnatamente conto delle zone franche di Ginevra, nonché delle superfici situate nelle zone limitrofe estere coltivate da agricoltori svizzeri prima del 1° gennaio 2014 (art. 2 dell'ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari). I prodotti naturali coltivati su tali superfici saranno considerati prodotti svizzeri. A queste condizioni, l'utilizzo di un'indicazione di provenienza svizzera su verdure estere sarà compatibile con il futuro diritto. La provenienza secondo la LPM si distingue dal Paese di origine secondo il diritto doganale o dal Paese di produzione secondo il diritto in materia di derrate alimentari. Secondo quest'ultimo, una derrata alimentare è considerata come prodotta in Svizzera se è stata fabbricata interamente oppure sufficientemente elaborata o trasformata nel nostro Paese. Questi diversi ambiti giuridici coesistono.
2. I prodotti muniti del marchio "Suisse Garantie" devono dunque adempiere le condizioni di provenienza svizzere derivanti dalla LPM. Se è apposta su una verdura francese, la menzione "Suisse Garantie" è contraria alla LPM in vigore. Il futuro diritto permette invece di utilizzare questo marchio su derrate alimentari di territori esteri specifici (in particolare le zone franche di Ginevra e le superfici limitrofe estere coltivate da agricoltori svizzeri prima del 1° gennaio 2014). Dal canto suo, la menzione del Paese di produzione deve rispettare le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari: ad esempio, una verdura raccolta all'estero, come nelle zone franche francesi, è un prodotto francese. In tal caso la verdura è di origine doganale francese.
3. Alla luce del principio di territorialità, le norme di produzione svizzere non si applicano all'estero. Tuttavia, le aziende svizzere che beneficiano di pagamenti diretti per le superfici agricole gestite per tradizione familiare - una parte delle quali situate in zone franche - devono osservare determinati requisiti di produzione svizzeri, ad esempio le esigenze ecologiche richieste. I vegetali importati in Svizzera devono inoltre essere muniti di un documento fitosanitario di trasporto o di un passaporto fitosanitario attestante che le esigenze in materia di protezione dei vegetali sono adempiute. Condizioni supplementari sono inoltre fissate nell'ordinanza sulla protezione dei vegetali.
Risposta del Consiglio federale.