15.3721 · Mozione · 2015-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare la legge sulla formazione professionale come segue:
Articolo 60 Capoverso 3 periodo 2 Nuovo
L'obbligatorietà vale per tutte le aziende attive nel rispettivo ramo. Le disposizioni ...
Begründung
Nel 2002 il Parlamento ha emanato una nuova legge sulla formazione professionale che introduceva la possibilità per le organizzazioni del mondo di lavoro (OML) di far dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per tutte le aziende del ramo. Il senso di questa disposizione era che le spese della formazione di base e della formazione continua non fossero a carico solamente dei membri delle OML, ma che vi partecipassero anche le aziende che operano nel rispettivo ramo. La volontà del legislatore era chiara: impedire espressamente che alcune aziende beneficiassero dei vantaggi senza partecipare ai costi. All'epoca era chiaro che l'obbligatorietà si applicava anche alle aziende miste (reali o meno) se le loro attività rientravano in un ramo. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha ribadito esplicitamente questo punto in un manuale. Nel frattempo il Tribunale federale ha deciso diversamente (decisione 2C_1175/2013 del 20 febbraio 2015). Secondo il Tribunale federale, le "false" aziende miste (ossia le aziende che operano in diversi settori senza disporre a questo scopo di unità autonome) sono tenute a versare i loro contributi a un solo fondo per la formazione professionale e, ovviamente, per il ramo del quale fanno realmente parte. Per le attività svolte in altri rami sono esentate dall'obbligo di pagamento di contributi. In questo modo, però, si continua a favorire proprio il fenomeno che il Parlamento voleva espressamente arginare. In futuro, infatti, ci saranno sempre più aziende miste a causa della tendenza alla diversificazione. Di conseguenza, sarà sempre più difficile delimitare dal punto di vista amministrativo i vari fondi a favore della formazione professionale e proprio questi fondi dovranno continuare a sostenere le spese per la formazione di base e la formazione continua delle aziende miste. Il principio della partecipazione di tutte le aziende attive in un ramo non avrebbe più alcun valore. Dato che questa decisione del Tribunale federale non corrisponde alla decisione presa dal Parlamento nel 2002 è necessario modificare la legislazione per chiarire la situazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 60 della legge sulla formazione professionale (LFPr) i fondi a favore della formazione professionale dei vari rami possono essere dichiarati di obbligatorietà generale a determinate condizioni. L'obiettivo è che tutte le imprese partecipino solidalmente ai costi della promozione della formazione professionale. Tutte le aziende del ramo versano i contributi al fondo a prescindere dalla loro appartenenza o meno a un'associazione di categoria.
Un'azienda che opera nel campo di applicazione di più di un fondo può essere tenuta al pagamento dei contributi per fondi diversi e questo perché l'azienda trae beneficio dalle misure di promozione del fondo del rispettivo ramo.
Alcune aziende tenute al versamento di contributi hanno tuttavia criticato il fatto che già un'attività molto ridotta, del 5 a 10 per cento, comporti l'obbligo di pagamento. Ciò ha portato a contenziosi alquanto onerosi sul piano amministrativo sia per le aziende che per gli organismi responsabili dei fondi a favore della formazione professionale.
Secondo la decisione del Tribunale federale 2C_1175/2013 un'attività circoscritta in un ramo non significa automaticamente fare parte di questo ramo. Il concetto di "appartenenza al ramo" presuppone che l'attività svolta nel ramo abbia una certa rilevanza. Le aziende miste versano quindi i contributi obbligatori ai fondi a favore della formazione professionale in base alle attività rilevanti svolte in questo ramo.
Questo non incide sull'idea di solidarietà. In generale ci si aspetta che la prassi giudiziaria contribuirà a stemperare le discussioni riguardanti la delimitazione dell'appartenenza e a facilitare la valutazione in merito; anche l'onere amministrativo degli organismi responsabili dovrebbe ridursi.
La regolamentazione del settore dei fondi a favore della formazione professionale è ampiamente accettata e la nuova prassi rafforza ulteriormente questa accettazione. Non è quindi necessario modificare la legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.