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15.3727 · Mozione · 2015-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali (legge od ordinanza) in modo da armonizzare gli emolumenti per la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta.

Begründung

Gli emolumenti per la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta variano a seconda che essa sia effettuata presso l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o l'ufficio dello stato civile. L'emolumento presso l'ufficio dello stato civile è fissato a livello federale, quello presso l'APMA a livello cantonale. Secondo controlli a campione, gli emolumenti variano da 30 a 100 franchi.

Queste differenze sono incomprensibili e oggettivamente ingiustificate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le autorità di protezione dei minori sono autorità cantonali designate dai cantoni (art. 440 cpv. 1 e 3 CC; RS 210). In questo modo si è voluto mantenere, nella misura del possibile, l'autonomia organizzativa dei cantoni come richiesto nella consultazione sul nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (messaggio concernente la protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, FF 2006 6391 segg., 6460). La maggior parte dei cantoni ha conferito i compiti in materia di protezione dei minori ad autorità amministrative, in alcuni cantoni tali mansioni sono svolte da tribunali di famiglia o altre autorità giudiziarie. Nel settore dello stato civile, invece, in virtù dell'articolo 48 del Codice civile (CC), spetta al Consiglio federale emanare disposizioni d'esecuzione. Esso ha pertanto fissato in maniera esaustiva gli emolumenti da riscuotere nell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110).

I genitori possono rilasciare la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta all'ufficio dello stato civile o all'autorità di protezione dei minori. Nei due casi la procedura è diversa e comporta servizi differenti. Presso l'ufficio dello stato civile, i genitori possono rilasciare la dichiarazione soltanto successivamente al riconoscimento del figlio (art. 298a cpv. 4 CC in combinato disposto con l'art. 11b cpv. 1 OSC; RS 211.112.2). L'autorità di stato civile non è tenuta a fornire consulenza in merito alla dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta. Se per contro i genitori rilasciano tale dichiarazione presso l'autorità di protezione dei minori, possono avvalersi della sua consulenza (art. 298a cpv. 3 CC). L'autorità di protezione dei minori deve inoltre verificare le generalità dei genitori e del figlio come pure l'esistenza di un rapporto giuridico di filiazione con i genitori, verifiche che l'ufficio dello stato civile non deve effettuare a tale stadio, in quanto le ha già effettuate al momento del riconoscimento del figlio. L'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile prevede un emolumento di 75 franchi per la dichiarazione concernente il riconoscimento e un emolumento di 30 franchi per la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (allegato 1 n. 5.1 e 5.3 OESC). I costi complessivi per i genitori ammontano quindi a 105 franchi. Nel caso della dichiarazione presso l'autorità di protezione dei minori, la procedura più onerosa e l'obbligo di fornire consulenza giustificano altri emolumenti. Lo scarto constatato tra gli emolumenti riscossi si fonda pertanto su motivi oggettivi.

I cantoni fissano gli emolumenti per le procedure delle autorità di protezione dei minori entro i limiti della loro autonomia organizzativa e tenendo conto delle peculiarità locali. Eventuali differenze tra le normative cantonali sono una conseguenza del federalismo e vanno accettate come tali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.