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15.3757 · Postulato · 2015-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto in cui esamina le misure da adottare affinché l'articolo 261bis del Codice penale tuteli anche gli Svizzeri dalla discriminazione e dall'odio.

Dovrà esaminare in particolare:

1. se non occorra aggiungere la nazionalità ai tre motivi di discriminazione (appartenenza a una razza, a un'etnia o a una religione) di cui all'articolo 261bis CP per tutelare esplicitamente gli Svizzeri;

2. in che misura si possano e debbano aggiungere altre forme di odio e discriminazione (p. es. discriminazione per età, odio nei confronti dei disabili, ecc.) alle forme già vietate dall'articolo 261bis CP;

3. se l'articolo 261bis CP è ancora efficace e conforme al diritto in seguito alla sentenza Perinçek oppure se andrebbe abrogato a causa di una violazione del diritto alla libertà di espressione?

Begründung

A venti anni dalla sua introduzione, la legge antirazzismo è più controversa che mai e richiede un riesame approfondito da parte del Consiglio federale. Da un lato, si prevede di modificare l'articolo 261bis CP affinché tuteli non soltanto l'appartenenza a una razza, un'etnia o una religione, ma anche l'orientamento sessuale, conformemente alla decisione presa dal Consiglio nazionale (iniziativa parlamentare 13.407). Il Consiglio nazionale è quindi propenso a una revisione dell'articolo 261bis CP. È tuttavia lecito chiedersi se le persone vittime di altre forme di odio e discriminazione altrettanto inaccettabili sono sufficientemente tutelate dal principio generale di non discriminazione, come illustrato nella motivazione dell'iniziativa parlamentare summenzionata. Dall'altro lato, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha fatto prevalere il rispetto del diritto alla libertà d'espressione sull'articolo 261bis CP in un caso di negazione del genocidio armeno in Svizzera (causa Perinçek). Occorre pertanto avviare un dibattito approfondito su cosa l'articolo 261bis CP può e deve proteggere.

È inaccettabile che questa disposizione limiti in maniera specifica la libertà di espressione degli Svizzeri, senza garantire loro alcuna tutela. Nel 2013 un Turco ha pubblicato nel "Rheintaler Bote" l'annuncio seguente "3 locali e 1/2, libero da subito, affitto modico, Svizzeri astenersi". In seguito due persone hanno sporto denuncia per discriminazione razziale, senza ottenere ragione in sede giudiziaria. Non possiamo tollerare che nel nostro Paese si fomenti impunemente l'odio e la discriminazione nei confronti degli Svizzeri. La norma attuale non prevede alcun perseguimento penale per i casi di incitamento all'odio o alla discriminazione nei confronti di cittadini svizzeri. Questa lacuna va colmata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 261bis del Codice penale (CP; nonché l'analogo art. 171c del Codice penale militare, CPM) riguarda esclusivamente la discriminazioni contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione. Si è rinunciato volutamente a inserire il criterio della nazionalità, in quanto avrebbe potuto provocare malintesi, segnatamente in relazione alle disposizioni sull'acquisizione della nazionalità svizzera (FF 1992 III 257). Le discriminazioni fondate unicamente sulla nazionalità, ossia su uno statuto giuridico, non sono contemplate dall'articolo 261bis CP. La nazionalità tuttavia spesso non designa lo statuto giuridico, bensì le caratteristiche etniche legate al Paese. Questi casi rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 261bis CP. Gli Svizzeri sono quindi tutelati dalla norma penale antirazzismo nella stessa misura delle persone di altra nazionalità, razza, etnia o religione. Non sussiste alcuna lacuna normativa.

Nessun'altra deduzione può essere tratta dall'inserzione citata dall'autore del postulato. Infatti, di norma, gli annunci di appartamenti destinati, ad esempio, esclusivamente a Svizzeri o europei, oppure che escludono tutti gli stranieri, o che effettuano distinzioni in funzione dello statuto di soggiorno non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 261bis CP.

2. Il 14 dicembre 2012 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato Naef 12.3543, "Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione", che incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto che illustri il potenziale dell'attuale diritto federale in materia di protezione dalla discriminazione e faccia il punto della situazione, in termini di diritto comparato, sull'efficacia dei vari strumenti giuridici. Il rapporto si concentrerà sulla discriminazione uomo-donna e LGBTI (persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuate), nonché su quella legata alla razza e alle disabilità. Un rapporto su determinate forme di discriminazione è pertanto già in fase di elaborazione.

3. La Svizzera ha impugnato dinanzi alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo la sentenza della medesima Corte del 17 dicembre 2013 nella causa Perinçek contro la Svizzera. L'udienza ha avuto luogo il 28 gennaio 2015, la Grande Camera non ha ancora emanato la sua sentenza. Non appena sarà disponibile, il Consiglio federale analizzerà la situazione.

La richiesta di abrogare l'articolo 261bis CP non è peraltro inedita. Il Consiglio federale si è già espresso in dettaglio nel parere relativo alla mozione del gruppo dell'Unione democratica di centro 14.3059, "Abrogazione dell'articolo sul razzismo", non ancora trattata, rinviando alle numerose risposte date a interventi parlamentari analoghi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.