15.3812 · Interpellanza urgente · 2015-09-09
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'estate 2015 ha messo in evidenza due problematiche concomitanti.
1. Da un lato il riscaldamento climatico che prosegue, traducendosi in fenomeni quali giornate di canicola, temperature record e periodi di siccità. L'evoluzione constatata è perfettamente in linea con le previsioni diramate dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (GIEC, 2013).
2. D'altro canto, i problemi di sicurezza dei due più vecchi reattori nucleari di Beznau, che destano sempre maggiore preoccupazione. I due impianti sono attualmente fuori servizio a causa di problemi di solidità riscontrati nell'acciaio dei contenitori. Mancando uno spesso manto in cemento armato (presente invece nelle centrali più moderne), queste lacune rappresentano un rischio insostenibile, tanto più che dai risultati di calcoli antisismici effettuati recentemente emerge che la fuoriuscita di radiazioni nucleari in caso di terremoti con probabilità pari a 1:10 000 supererà ampiamente i valori indicati nell'articolo 94 dell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501).
Quale reazione a queste due problematiche occorre accelerare la transizione energetica, disattivando nel contempo i due vecchi reattori di Beznau, aumentando l'efficienza energetica e incentivando le energie rinnovabili. In un momento in cui l'economia elvetica in ragione del franco forte dà chiari segnali di rallentamento, una tale accelerazione degli investimenti avrebbe per giunta un effetto favorevole sulla congiuntura.
Alla luce di quanto precede, chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il DATEC o il Consiglio federale sarebbero disposti a ritirare alla centrale nucleare di Beznau la licenza di esercizio o l'autorizzazione di massima in virtù delle loro rispettive prerogative secondo gli articoli 19 e 67 della legge sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1)?
2. Il Consiglio federale è disposto ad adottare congrue misure volte ad accelerare l'incentivazione delle nuove energie rinnovabili? Ci riferiamo in particolare all'energia solare, con impianti rapidamente realizzabili, ma bloccati causa la penuria dei mezzi annualmente a disposizione e frenati dall'opposizione di alcune imprese di rete, restie a riprendere energia elettrica al di fuori del sistema RIC.
3. Il collegio è disposto a intensificare gli sforzi di riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei carburanti e combustibili, mirando in particolare a una diminuzione del 40 per cento delle emissioni sul territorio svizzero entro il 2030 e proponendo un rafforzamento degli incentivi e delle norme?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'articolo 67 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), la competente autorità revoca la licenza se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o se, nonostante diffida, il suo titolare non si conforma a un onere o a un provvedimento deciso. L'autorità competente in materia di licenze di costruzione e di esercizio è, in virtù degli articoli 15 e 19 LENu, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).
L'esercizio delle centrali nucleari svizzeri è sottoposto alla vigilanza dell'IFSN, l'ente di diritto pubblico della Confederazione, con personalità giuridica propria, che esercita la sua attività in modo autonomo e indipendente e che, a sua volta, è soggetto alla vigilanza del Consiglio federale. Spetta all'IFSN, quale organo superiore, ordinare tutte le misure necessarie e adeguate affinché sia garantita la sicurezza interna ed esterna degli impianti. In caso di pericolo immediato, possono essere ordinate anche misure che derogano alla licenza o alla decisione rilasciate. La sicurezza ha la priorità assoluta.
Attualmente il DATEC non ha alcuna ragione per ritenere che la centrale di Beznau non adempia più le condizioni per il rilascio della licenza e non intende pertanto avviare una procedura di revoca. Il Consiglio federale non ha elementi per dubitare della competenza e dell'indipendenza dell'IFSN.
2. Il Consiglio federale utilizza il margine di manovra possibile offertogli dalla legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0), allo scopo di promuovere la produzione di energia elettrica a partire dalle fonti rinnovabili. Attualmente è ammesso un supplemento di rete massimo pari a 1,5 centesimi per chilowattore. Il supplemento costituisce il tetto di spesa per il finanziamento della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) ed è stato stabilito dal Parlamento nella LEne. Poiché il 1° gennaio 2016 il supplemento passerà da 1,1 a 1,3 centesimi per chilowattora, il limite massimo sarà presto raggiunto. Nel quadro del primo pacchetto di misure relative alla Strategia energetica 2050, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di aumentare il supplemento di rete massimo a 2,3 centesimi per chilowattora, allo scopo di rafforzare la promozione delle energie rinnovabili. Solo con un aumento a 2,3 centesimi per chilowattora si potranno raggiungere gli obiettivi di potenziamento previsti dalla Strategia e ridurre per quanto possibile la lista di attesa per la RIC.
La rimunerazione per l'energia elettrica non prodotta nell'ambito della RIC si fonda sui prezzi di acquisto orientati al mercato (art. 7 cpv. 2 LEne), vale a dire sui costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di energia equivalente (art. 2b dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia OEn; RS 730.01). In un documento di supporto all'esecuzione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) si precisa che, secondo il principio di sussidiarietà, il prezzo di acquisto è generalmente negoziato tra il produttore e il gestore di rete. Tuttavia, per gli impianti fino a 150 chilovoltampere, tale documento prescrive un prezzo minimo di acquisto sulla base del prezzo dell'energia al cliente finale meno l'8 per cento (margine di vendita). Questo prezzo minimo viene rispettato dalla maggior parte dei gestori di rete; alcuni di loro sono anche più generosi ai fini di una promozione delle energie rinnovabili a livello locale. Nel quadro della Strategia energetica 2050 è necessario proseguire questa regolamentazione ormai consolidata, che tra l'altro è oggetto delle deliberazioni in Parlamento.
3. Il 19 novembre 2014, il Consiglio federale ha reso nota la sua volontà di ridurre del 50 per cento rispetto ai valori del 1990 le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 (cfr. comunicato stampa del 27 febbraio 2015: www.ufam.admin.ch > Pubblicazioni, Media > Comunicati stampa). Per quanto concerne la riduzione in Svizzera, l'obiettivo minimo è del 30 per cento nello stesso periodo di tempo. Gli obiettivi di riduzione per il periodo successivo al 2020 sono tuttavia stabiliti in ultima istanza dalle Camere federali nella legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71). Il Consiglio federale porrà in consultazione il suo progetto probabilmente nell'estate 2016.
Risposta del Consiglio federale.