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Occorre correggere rapidamente i difetti di gioventù del nuovo abbonamento dei trasporti pubblici "Swiss Pass"

15.3822 · Interpellanza · 2015-09-09

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è cosciente che le regole dello "Swiss Pass" in materia di protezione dei dati contravvengono ai concetti moderni in materia, quali la protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) o per impostazione predefinita (privacy by default), principi che il Consiglio federale stesso ha sostenuto nei suoi pareri sui miei postulati 13.3806 e 13.3807?

2. Tale trattamento dei dati personali e il loro trasferimento a terzi sono legali?

3. Il Consiglio federale interverrà presso le FFS e altre imprese di trasporto pubblico interessate (nonché i loro proprietari) affinché lo "Swiss Pass" garantisca la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita? Se no, perché?

4. Il Consiglio federale è cosciente che il sistema di scansione dello "Swiss Pass" rischia di aumentare notevolmente la durata dei controlli degli abbonamenti nei trasporti pubblici, complicando inutilmente la vita del personale e degli utenti, e di diminuire il numero dei controlli? Interverrà per semplificare questa situazione?

5. Il Consiglio federale non crede che la diminuzione del numero di controlli, dovuta ai loro tempi più lunghi, comporterà un aumento dei viaggiatori sprovvisti di titolo di trasporto valido?

6. Il Consiglio federale interverrà affinché lo "Swiss Pass" sia dotato di una o più designazioni nelle lingue nazionali? Se no, perché?

Begründung

Le FFS e altre imprese di trasporto pubblico svizzere hanno introdotto il nuovo abbonamento "Swiss Pass". Oltre a essere designato unicamente con un anglicismo, questo nuovo abbonamento ha anche il difetto di non prevedere sufficienti garanzie in materia di protezione della sfera privata. Infatti, i dati personali abbinati allo "Swiss Pass" possono essere utilizzati a scopi di marketing, a meno che i titolari della carta non vi si oppongano espressamente, e possono anche essere trasmessi a terzi. Gli utenti non vengono esplicitamente informati riguardo a questa possibilità e spetta a loro stessi procedere per impedire una diffusione dei propri dati personali. Questa pratica contravviene ai concetti moderni in materia. Vista la grande diffusione degli abbonamenti che lo "Swiss Pass" sostituisce, la probabilità che i dati personali di milioni di utenti dei trasporti pubblici siano trattati in modo abusivo è molto elevata.

Inoltre, con il nuovo sistema la procedura di controllo è più lenta e rischia di complicare inutilmente la vita del personale e degli utenti.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel settore del trasporto pubblico (TP) si distingue tra dati sull'utenza e dati sui controlli. L'introduzione dello "Swiss Pass" non modifica le modalità di gestione dei dati sull'utenza. Questi continuano a essere utilizzati a scopi di marketing, il che secondo le FFS avviene con la "massima cautela".

Nell'ambito delle riforme in corso in materia di protezione dei dati, una concretizzazione dei principi di "privacy by default" (principio della protezione dei dati per impostazione predefinita) e "privacy by design" (principio della protezione dei dati fin dalla progettazione) è attualmente all'esame sia in Svizzera sia a livello europeo. In relazione allo "Swiss Pass" il Consiglio federale ritiene siano da considerare due aspetti a questo proposito. Nel caso dei dati sull'utenza il principio di privacy by default potrebbe essere compromesso dal fatto che l'utente deve opporsi - per posta elettronica, telefonicamente o allo sportello - se non vuole che i suoi dati siano utilizzati a scopi di marketing.

Con lo "Swiss Pass" i controlli cui sono sottoposti i viaggiatori danno luogo alla creazione di appositi record di dati. Questi vengono conservati per 90 giorni. La loro conservazione va considerata alla luce del principio di privacy by design: secondo le FFS il termine stabilito consente di entrare nel merito delle eventuali reazioni dell'utenza dopo le corse oggetto dei controlli.

Spetta all'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) esaminare se la legge sulla protezione dei dati risulta violata e assicurare se del caso il rispetto delle prescrizioni. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, l'IFPDT effettua a questo proposito controlli annuali, che riguardano anche lo "Swiss Pass". Nella primavera del 2015 l'Unione dei trasporti pubblici (UTP), in qualità di organismo che emette lo "Swiss Pass", e le FFS hanno presentato all'IFPDT le misure previste per la protezione dei dati. L'esame formale da parte dell'IFPDT per accertare la situazione relativa allo "Swiss Pass" è ancora in corso. L'UTP e le imprese associate hanno garantito la loro piena collaborazione nell'ambito di questo esame.

2. Le FFS assicurano che in nessun frangente i dati sull'utenza sono oggetto di commercio. La comunicazione di dati a terzi è possibile soltanto se partner specializzati assumono prestazioni su mandato delle FFS; anche in questi casi, i dati sono comunicati alle imprese partner specializzate solo se non vi si oppone un obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto. La gestione da parte delle imprese partner dei dati sull'utenza trasmessi è inoltre disciplinata da contratti tassativamente fondati sulle disposizioni della legge svizzera sulla protezione dei dati. Il Consiglio federale non ravvisa pertanto alcun trattamento inammissibile dei dati.

3. Il Consiglio federale è convinto che l'IFPDT adotterebbe le misure necessarie qualora riscontrasse violazioni della legge sulla protezione dei dati.

4. È vero che le operazioni di controllo sui treni si allungano: benché il controllo in sé richieda poco tempo, l'utente deve consegnare l'abbonamento al personale addetto. In compenso, grazie allo "Swiss Pass" gli addetti sono meno soggetti a commettere errori poiché gli abbonamenti non validi sono immediatamente riconosciuti. Spetta alle imprese del trasporto pubblico assicurare controlli adeguati dei titoli di viaggio, tali da non creare troppi disagi agi utenti.

5. Già attualmente nel traffico pubblico non vengono effettuati controlli a tappeto. Visti gli attuali volumi di traffico e di passeggeri, controlli del genere non sarebbero fattibili dal punto di vista logistico né opportuni sotto il profilo economico-aziendale. L'esperienza pluriennale mostra peraltro che non è necessario controllare tutti gli utenti per imporre l'obbligo di munirsi di un titolo di trasporto. È invece importante effettuare controlli regolari in tutto il territorio di competenza. Le imprese di trasporto monitorano costantemente la quota di passeggeri sprovvisti di regolare titolo di viaggio e sono in grado di intensificare i controlli qualora dovessero rilevarne un inaspettato aumento.

6. La commercializzazione e la designazione del prodotto competono alle imprese di trasporto associate all'UTP. Il Consiglio federale non ha quindi motivo d'intervenire al riguardo. Secondo l'UTP, l'impiego dell'anglicismo nella denominazione presenta dei vantaggi: infatti, nella plurilingue Svizzera consente talvolta di semplificare la comunicazione a livello nazionale senza penalizzare nessuna regione linguistica. Grazie agli anglicismi, la riconoscibilità di prodotti e offerte risulta peraltro generalmente maggiore rispetto alla designazione in una lingua nazionale. La denominazione di "Swiss Pass" è stata scelta da un comitato composto da rappresentanti di tutte le aree linguistiche e regioni del Paese.

Risposta del Consiglio federale.

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