15.3904 · Interpellanza · 2015-09-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Perché i richiedenti l'asilo eritrei ottengono lo statuto di rifugiato più facilmente della media?
2. Su quali basi si fonda il Consiglio federale per valutare la situazione in Eritrea?
3. Se la situazione in un Paese non può essere giudicata in maniera affidabile a causa dell'assenza di fonti attendibili, come sono di norma ammessi i richiedenti l'asilo? Come rifugiati o "persone ammesse provvisoriamente"?
Begründung
In considerazione delle opinioni divergenti sulla minaccia della vita e dell'integrità personale di tutti gli eritrei, il consigliere di Stato lucernese Guido Graf ha chiesto di non accordare ai richiedenti eritrei lo statuto di "rifugiato", bensì quello di "persona ammessa provvisoriamente". È risaputo che la situazione in Eritrea non può essere valutata in maniera affidabile a causa dell'assenza di fonti attendibili (come riconosciuto dalla Segreteria di Stato della migrazione sul suo sito).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come già argomentato dal Consiglio federale (cfr. p. es. la sua risposta all'interpellanza del gruppo liberale-radicale 15.3094 dell'11 marzo 2015), in Eritrea i disertori e i renitenti alla leva sono regolarmente giudicati e puniti in maniera arbitraria dai comandanti militari al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario. Le sanzioni hanno spesso carattere inumano e degradante e sono estremamente severe. Possono eventualmente comprendere tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). In linea di massima le sanzioni sono inflitte per motivi politici, in particolare perché gli interessati si sono opposti alle autorità, e possono pertanto giustificare la qualità di rifugiato (cfr. art. 3 cpv. 1 e 2 della legge sull'asilo).
Le infrazioni di cittadini eritrei alle disposizioni in materia di uscita e i tentativi di attraversare illegalmente la frontiera o l'aiuto a tal fine sono inoltre puniti con una pena detentiva fino a cinque anni, una multa salata o entrambe. In caso di partenza illegale, di norma la sanzione è tuttavia inflitta in via extragiudiziale e quindi spesso in maniera arbitraria. Anche queste circostanze possono, come illustrato sopra, giustificare la qualità di rifugiato.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) valuta costantemente le informazioni fornite dall'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati e da altre organizzazioni dell'ONU, da organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani e da ulteriori fonti attendibili. Intrattiene inoltre uno scambio intenso con esperti internazionali del campo della scienza e della politica nonché di organizzazioni internazionali, con gli uffici della migrazione di altri Paesi, con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) e con numerosi rifugiati eritrei. Se possibile, la SEM chiede informazioni anche a rappresentanti delle autorità dell'Eritrea e dei Paesi limitrofi. Ha per esempio effettuato un viaggio di servizio in Eritrea (novembre 2013), come pure due viaggi nei campi profughi per eritrei in Sudan (gennaio 2012) ed Etiopia (settembre 2014). In base a tali fonti la SEM verifica costantemente la sua prassi in materia di valutazione delle domande d'asilo di cittadini eritrei.
Le informazioni attuali sono state pubblicate a maggio 2015 in un rapporto dettagliato dell'UESA (https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2015/2015-06-11.html). Al momento non vi è motivo di supporre che la situazione in Eritrea sia migliorata.
3. La protezione concessa in Svizzera ai cittadini eritrei non è una questione politica, bensì giuridica. La SEM esamina singolarmente ogni caso. Nel primo semestre del 2015 è stato concesso l'asilo al 47 per cento dei richiedenti eritrei. Il 34 per cento è stato ammesso provvisoriamente come rifugiato, il 9 per cento lo è stato per inesigibilità dell'allontanamento, mentre il 4 per cento è stato rinviato dalla Svizzera. L'esecuzione dell'allontanamento senza ammissione provvisoria è ordinata se una persona non deve temere alcuna persecuzione da parte del governo eritreo in caso di ritorno in patria. Infine, il 6 per cento ha ricevuto una decisione di non entrata nel merito resa nell'ambito del regolamento Dublino.
La prassi svizzera in materia d'asilo applicata ai cittadini eritrei è comparabile a quella degli Stati europei.
Risposta del Consiglio federale.