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15.3932 · Mozione · 2015-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Codice penale escludendo l'influsso dell'alcol o della droga dalle possibili circostanze attenuanti che comportano una scemata imputabilità.

Begründung

Nella prassi, spesso le persone che commettono reati violenti sotto l'influsso dell'alcol o della droga evitano la pena o incorrono in una sanzione più mite in ragione della loro incapacità o scemata imputabilità. È vero che l'articolo 19 capoverso 4 CP prevede la possibilità di rinunciare al condono o all'attenuazione della pena se l'autore avrebbe potuto evitare l'incapacità o la scemata imputabilità. Questa disposizione, tuttavia, non è quasi mai applicata, poiché i giudici ritengono che molti autori, in ragione della loro dipendenza, non siano generalmente in grado di evitare l'incapacità o l'irresponsabilità rinunciando ad assumere droga o alcol. All'atto pratico, le persone violente affette da una dipendenza finiscono regolarmente per evitare la pena prevista per i reati commessi. Questa situazione è insostenibile per le vittime, che devono sopportare in prima persona le conseguenze di questi atti violenti. Nell'ambito del margine di apprezzamento per la commisurazione della pena previsto per ogni reato, i giudici hanno pur sempre la possibilità di considerare la situazione personale dell'autore e pertanto di infliggere pene più miti. Un'ulteriore attenuazione della pena per gli autori sotto l'influsso dell'alcol o della droga non è opportuna.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Codice penale svizzero (CP) si basa sul principio della colpa: sono punite le persone a cui può essere rimproverato di aver commesso un reato nonostante fossero capaci di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. L'autore di un reato che non possiede questa facoltà non è punibile (art. 19 cpv. 1 CP); se possedeva solo in parte tale capacità, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). In caso di incapacità o scemata imputabilità, il giudice può, anche se pronuncia una pena attenuata o non infligge alcuna pena, ordinare una misura quale il trattamento della tossicodipendenza o l'internamento (art. 19 cpv. 3 CP).

La dipendenza dall'alcol o dagli stupefacenti non comporta necessariamente una scemata responsabilità e una riduzione della pena. L'importante è piuttosto stabilire in che misura la capacità di valutare o di agire era alterata a causa del consumo di alcol o di stupefacenti, ossia sotto quale forma la dipendenza ha potuto ridurre la capacità di riflettere e le funzioni sociali.

L'incapacità e la scemata imputabilità non comportano necessariamente un'assenza di pena o una pena attenuata. L'assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali può infatti servire a raggiungere tali stati in maniera intenzionale o colposa. Il CP prevede pertanto - come menzionato dall'autrice della mozione - che le disposizioni sull'incapacità o la scemata imputabilità non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato (art. 19 cpv. 4 CP; cosiddetta actio libera in causa). L'abbondante giurisprudenza del Tribunale federale sull'actio libera in causa indica che questa disposizione non è lettera morta.

Inoltre, l'articolo 263 CP è stato introdotto in reazione al timore che determinati reati commessi da persone ritenute incapaci sfuggano anche alle regole dell'actio libera in causa. Esso prevede che è punibile chiunque commette un reato in stato di irresponsabilità causato da ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione. Questo articolo si applica alle forme altrimenti non punibili di actio libera in causa.

Non è opportuno modificare il CP nel senso voluto dall'autrice della mozione. Il CP prevede oggi un sistema a più livelli affinché le persone che agiscono sotto l'influsso dell'alcol o di stupefacenti possano essere punite conformemente alla loro colpa. Garantisce in particolare che gli autori restino impuniti soltanto in caso di incapacità penale piena e incolpevole.

La retribuzione costituisce certamente un elemento della pena. Il desiderio di retribuzione delle vittime non deve tuttavia portare a una violazione dei principi dello Stato di diritto e all'adozione di misure non adeguate nel caso concreto. Punire qualcuno cui non si può imputare alcuna colpa è ingiusto e insensato. In tali casi, il giudice può per contro ordinare un trattamento stazionario di una turba psichica o un internamento. Se necessario, tali misure possono essere pronunciate a vita e si pongono così in un'ottica espiativa. Le vittime hanno infine la possibilità di intentare in sede civile un'azione di risarcimento del danno o di riparazione morale nei confronti dell'autore.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.