15.3953 · Mozione · 2015-09-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali al fine di vietare in generale alle persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d'origine, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti.
Begründung
Nella risposta alla mia domanda 15.5499, "Flüchtlinge. Ungleichbehandlung bei Heimatreisen?", il Consiglio federale ha rilevato che, a differenza dei rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente sono in determinati casi autorizzate a recarsi nel Paese d'origine. È incomprensibile che persone ammesse provvisoriamente perché cercano protezione in Svizzera possano ritornare nel Paese d'origine. Ogni rientro in patria deve comportare l'immediata revoca dell'ammissione provvisoria.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Occorre anzitutto rilevare che le persone ammesse provvisoriamente che adempiono la qualità di rifugiato non possono intraprendere viaggi nel Paese d'origine. Come già menzionato dal Consiglio federale nella risposta del 21 settembre 2015 alla domanda Pfister Gerhard 15.5499 (non disponibile in italiano), vi possono tuttavia essere singoli casi in cui i viaggi nel Paese d'origine effettuati da persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato non sono in contraddizione con lo scopo del soggiorno in Svizzera. Se l'allontanamento non è ad esempio esigibile per motivi medici, in particolare a causa dell'assenza di adeguate possibilità di trattamento nel Paese d'origine, la persona è ammessa provvisoriamente. In tal caso, l'obiettivo non è quello di proteggere l'interessato da una persecuzione rilevante per il diritto in materia di rifugiati, bensì da un allontanamento inesigibile.
La revisione totale dell'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, ha già ristretto considerevolmente i motivi che autorizzano le persone ammesse provvisoriamente che non adempiono la qualità di rifugiato a viaggiare: ogni domanda è esaminata singolarmente e i viaggi sono autorizzati soltanto in casi eccezionali, in particolare in caso di grave malattia o decesso di familiari.
Eventuali abusi dei documenti di viaggio o dei visti di ritorno rilasciati (in relazione allo scopo del viaggio, alla destinazione o alle date) possono indurre la Segreteria di Stato della migrazione, a seconda della situazione, a revocare l'ammissione provvisoria o a rifiutare future domande di viaggio degli interessati. L'ammissione provvisoria si estingue inoltre in caso di partenza definitiva o di soggiorno non autorizzato all'estero superiore a due mesi.
Le attuali regolamentazioni di viaggio per le persone ammesse provvisoriamente sono già assai severe ed eventuali abusi possono essere sanzionati. L'introduzione di un divieto generale di viaggio nei confronti di tutte le persone ammesse provvisoriamente che non adempiono la qualità di rifugiato sarebbe sproporzionata e non permetterebbe di prevedere eccezioni in singoli casi motivati.
Per questi motivi il Consiglio federale respinge la richiesta di vietare in generale alle persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato di recarsi nel Paese d'origine.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.