Burocrazia e contraddizioni nell'attuazione della legge sui prodotti da costruzione
15.3965 · Interpellanza · 2015-09-24
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 1° luglio 2015 è entrata in vigore la nuova legge sui prodotti da costruzione, approvata dal Parlamento nel 2014. Anche il PLR ha accettato questo adeguamento della legislazione svizzera alle norme europee, al fine di permettere alle ditte svizzere di accedere al mercato. Ma nel quadro della procedura parlamentare il Consiglio federale aveva promesso che questa modifica non avrebbe causato onere burocratico per le ditte svizzere.
Ora i fabbricanti di prodotti da costruzione si trovano in parte confrontati, da un lato, con norme contraddittorie per quanto riguarda l'uso di tali prodotti e, dall'altro, per la loro immissione in commercio. Ciò concerne ad esempio le norme antincendio, il cui impiego si basa sul diritto cantonale ma ora, secondo il diritto federale, l'immissione in commercio è disciplinata dalle norme federali ed europee.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. È esatto che oltre alla dichiarazione di prestazione conformemente alle norme europee il distributore di prodotti da costruzione non può più indicare ulteriori norme cantonali sull'impiego? In caso affermativo, il distributore come deve informare i suoi acquirenti sulle norme da osservare in occasione dell'uso secondo le regole cantonali?
2. Non è molto sensato immettere in commercio un prodotto che non si basa sulle norme cantonali e che non viene quindi utilizzato. Come deve comportarsi una ditta di fronte a regole e requisiti cantonali che si trovano eventualmente in contraddizione con il diritto federale?
3. Ai fini della verifica come procede la Confederazione nel caso in cui una ditta ha impiegato prodotti di costruzione attenendosi al diritto cantonale il quale al momento dell'immissione in consumo è però in contraddizione con quello federale? Si fa in modo che l'onere burocratico sia ridotto al minimo per la ditta? Oppure viene subito avviata una procedura di vigilanza del mercato?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per i prodotti da costruzione del settore armonizzato, ossia quelli che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, sono determinanti, sia per l'immissione in commercio sia per l'uso, i documenti necessari secondo il diritto federale, in particolare la dichiarazione di prestazione, eventuali informazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso. Il fabbricante notifica le prestazioni del prodotto che ritiene necessarie in una dichiarazione di prestazione, in base alla quale l'utilizzatore decide poi quale prodotto gli occorre e quale può utilizzare, laddove vi siano eventuali restrizioni per il prodotto necessario a livello cantonale.
Gli obblighi dei fabbricanti e dei distributori in relazione alle prove da presentare sono disciplinati esclusivamente nella legislazione sui prodotti da costruzione. Non esiste alcun altro obbligo di prova supplementare. Tuttavia un fabbricante o un distributore può fornire all'utilizzatore informazioni sull'idoneità del suo prodotto in riferimento alle prescrizioni di utilizzazione in un'opera di costruzione specifica.
La norma antincendio costituisce per contro una norma cantonale sull'utilizzazione. Per quanto riguarda la documentazione richiesta da un fabbricante, la norma antincendio e le pertinenti direttive antincendio sono state armonizzate al diritto federale dei prodotti da costruzione per evitare doppioni. Tale norma riprende la distinzione tra prodotti del settore armonizzato e prodotti del settore non armonizzato. Anche secondo il diritto cantonale, per comprovare che il prodotto da costruzione rispetti le prescrizioni cantonali di impiego è sufficiente la sola dichiarazione di prestazione (art. 14 cpv. 3 della norma antincendio).
2. Un fabbricante deve rispettare solo le disposizioni del diritto federale per immettere il proprio prodotto sul mercato svizzero o europeo. Non tutti i prodotti da costruzione sono appropriati per l'uso in ogni opera di costruzione (scopo, numero di piani, ubicazione, ecc.). Le regole di utilizzazione dipendenti dall'opera di costruzione sono disciplinate a livello cantonale. Non è ragionevole che sul mercato svizzero possano essere immessi soltanto i prodotti appropriati per tutte le opere di costruzione e tutti i contesti geografici.
Attualmente al Consiglio federale non sono noti conflitti tra le prescrizioni d'utilizzazione cantonali e gli atti normativi federali sui prodotti da costruzione. Se per l'uso dei prodotti da costruzione sono emanate prescrizioni cantonali, i cantoni devono tenere conto delle norme armonizzate, al fine di evitare contraddizioni con il diritto federale (art. 3 cpv. 6 della legge sui prodotti da costruzione; RS 933.0). Ulteriori prove per l'utilizzo secondo il diritto cantonale possono dunque essere richieste solo nel settore non armonizzato.
Tra l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), competente per la Confederazione, e gli uffici cantonali competenti per le prescrizioni di utilizzazione esiste un dialogo costante. In caso di domande, gli operatori economici possono rivolgersi al punto di contatto per i prodotti da costruzione dell'UFCL.
3. Nel settore dei prodotti da costruzione l'autorità di vigilanza del mercato ha soprattutto il compito di tutelare la sicurezza degli utilizzatori. Essa controlla in modo idoneo e adeguato se un prodotto da costruzione è conforme alle prescrizioni in vigore. In caso di violazione della legge sui prodotti da costruzione, l'autorità accerta in ogni caso innanzitutto che gli operatori economici interessati siano in grado di proporre una soluzione praticabile, che implichi per loro il minimo onere possibile e che nel contempo ripari il danno. L'autorità di vigilanza del mercato si impegna affinché le procedure siano svolte in modo pragmatico e con il minor onere possibile per gli operatori economici coinvolti. I timori espressi nell'interpellanza sono pertanto infondati.
Risposta del Consiglio federale.