15.3976 · Interpellanza · 2015-09-24
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Di regola, i produttori di bevande zuccherate dichiarano il contenuto calorico dei loro prodotti. Lo stesso accade per il latte e i succhi di frutta, e anche per le birre analcoliche o a basso tenore alcolico. Ma non per le bevande alcoliche. L'UE intende ora obbligare per legge i venditori di bevande alcoliche a indicare sull'etichetta la quantità di calorie. Anche se è prevedibile che la dichiarazione della quantità di calorie non contribuirà più di tanto alla prevenzione dell'obesità e del consumo alcolico eccessivo, si tratta tuttavia di una misura di facile e rapida attuazione.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Non ritiene che l'obbligo di dichiarare le calorie delle bevande alcoliche sia una ragionevole misura d'informazione dei consumatori?
2. I produttori di bevande alcoliche conoscono il valore calorico dei loro prodotti. Sarebbe davvero un onere supplementare sproporzionato doverlo dichiarare sulle etichette?
3. Si sta preparando anche da noi un disciplinamento analogo a quello dell'UE?
4. La Svizzera si allineerà (o dovrà allinearsi) al disciplinamento dell'UE?
5. Vede un'altra possibilità di soddisfare la giustificata richiesta di informazioni più complete?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le bevande alcoliche come il vino, la birra e i cocktail hanno un contenuto calorico nettamente superiore a quello che immaginano molti consumatori. Con circa 7 calorie al grammo, l'alcol ha quasi il doppio del contenuto energetico dello zucchero (circa 4 calorie al grammo). Anche se le bevande alcoliche più diffuse hanno un tenore alcolico piuttosto basso (la birra circa il 5 per cento vol., il vino intorno al 13 per cento vol.), il loro consumo quotidiano può provocare sovrappeso, in quanto aggiunge una quantità rilevante di calorie a quelle assunte con l'alimentazione. L'indicazione delle calorie sull'etichetta delle bevande alcoliche potrebbe essere utile sotto il profilo della sanità pubblica perché renderebbe i consumatori più consapevoli che l'alcol è un "fornitore d'energia" da non sottovalutare. Il diritto alimentare vigente permette tuttavia di farlo su base volontaria, motivo per cui il Consiglio federale non intende modificare la legislazione.
2. Se il contenuto calorico delle bevande alcoliche è conosciuto, indicarlo sull'etichetta è relativamente facile. Se invece non fosse conosciuto, l'onere supplementare per fornire questa indicazione non sarebbe sproporzionato.
3./4. Nell'UE la dichiarazione del valore nutritivo (calorie, grassi, carboidrati, zucchero, proteine e sale) è obbligatoria per tutte le derrate alimentari, ad eccezione delle bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento del volume. Per questi prodotti, eventuali dichiarazioni volontarie devono limitarsi all'indicazione del contenuto calorico. Per le bevande alcoliche non è dunque previsto al momento alcun obbligo di dichiarazione del valore nutritivo. Tuttavia, nel marzo del 2015 il Parlamento europeo ha incaricato la commissione di elaborare un regolamento che introduca l'obbligo di dichiarare il contenuto calorico delle bevande alcoliche. Prima che questo obbligo sia introdotto nel diritto dell'UE, ci vorranno però ancora alcuni anni. La Svizzera non prevede di modificare le sue disposizioni sull'etichettatura obbligatoria delle bevande alcoliche. Se l'UE modificherà effettivamente la sua legislazione in materia, il Consiglio federale esaminerà a tempo debito in che misura sia opportuno che i consumatori svizzeri dispongano delle stesse indicazioni dei loro vicini europei.
5. Il diritto vigente non impedisce ai venditori di bevande alcoliche di indicarne il valore nutritivo sull'etichetta. Come per tutte le altre derrate alimentari, questa dichiarazione deve tuttavia essere completa e non limitarsi all'indicazione delle calorie. La revisione in corso del diritto alimentare prevede un'eccezione per le bevande alcoliche, per le quali sarà possibile indicare soltanto le calorie.
Risposta del Consiglio federale.