Finanziamento conforme al principio di causalità delle misure di politica climatica nei Paesi in via di sviluppo
15.3990 · Interpellanza · 2015-09-24
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
All'incontro del 5 e 6 settembre 2015 tenutosi a Parigi, le ministre e i ministri di 18 Paesi donatori si sono detti pronti a rispettare il proprio impegno a mobilitare annualmente, dal 2020, 100 miliardi di dollari USA provenienti da fonti pubbliche e private per sostenere i Paesi in via di sviluppo nell'attuazione delle misure necessarie a ridurre le emissioni e ad adattarsi ai cambiamenti climatici. È quanto ha affermato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni in un comunicato stampa del 6 settembre 2015.
1. Con quale quota intende partecipare la Svizzera, dal 2020, a questi 100 miliardi di dollari USA destinati al finanziamento delle misure di politica climatica nei Paesi in via di sviluppo?
2. Il Consiglio federale come intende garantire che nei Paesi in via di sviluppo vengano effettivamente messi a disposizione mezzi supplementari per il finanziamento di misure di politica climatica? Il metodo del reporting può garantire, e in che modo, che non siano semplicemente misurati flussi di denaro che in ogni caso sarebbero stati versati a questi Paesi?
3. A quali fonti private pensa per reperire mezzi finanziari che siano investiti effettivamente a titolo supplementare in:
a. misure di riduzione delle emissioni, e
b. misure di adattamento ai cambiamenti climatici?
4. La messa a disposizione di effettivi mezzi supplementari privati per il finanziamento di misure di politica climatica nei Paesi in via di sviluppo presuppone un incentivo iniziale tramite finanziamenti pubblici? In quale misura?
5. Un finanziamento conforme al principio di causalità richiede da parte della Svizzera una modifica della Costituzione?
6. Quali opportunità offre, ai fini di un finanziamento conforme al principio di causalità delle misure di politica climatica nei Paesi in via di sviluppo, la prevista nuova disposizione costituzionale relativa a un sistema di incentivazione nel settore del clima e dell'energia?
7. Quali altre possibilità innovative di finanziamento conforme al principio di causalità sta valutando il Consiglio federale affinché, all'interno del bilancio della Confederazione, non sia necessario effettuare una compensazione a carico dei mezzi messi a disposizione della Segreteria di Stato dell'economia e della Direzione dello sviluppo e della cooperazione per la lotta contro la povertà a livello internazionale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'impegno a mobilitare annualmente, dal 2020, 100 miliardi di dollari USA provenienti da fonti pubbliche e private per sostenere i Paesi in via di sviluppo nel finanziamento di misure per la salvaguardia del cima è stato ribadito dai Paesi industrializzati alle Conferenze delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (RS 0.814.01) di Copenaghen (2009) e Cancun (2010). Si tratta di un obiettivo collettivo indicativo. Le quote che i singoli Paesi intendono stanziare non sono state ancora stabilite e neppure il rapporto tra le risorse di provenienza pubblica e privata. La Svizzera ha preso un impegno ed è pronta a versare un contributo adeguato. Nel 2014 ha stanziato 274 milioni di franchi provenienti da fonti pubbliche per il finanziamento internazionale di misure climatiche, una cifra oltre tre volte superiore a quella versata nel 2009 (85 milioni di franchi).
2. La questione dei mezzi finanziari supplementari è oggetto di discussione fin dall'adozione della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici nel 1992. Il Consiglio federale si impegna a rendere trasparenti il metodo di calcolo e la rappresentazione dei contributi pubblici e privati mobilitati e dichiara questi ultimi come Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) secondo le linee guida dell'OCSE. L'incremento, in Svizzera, del finanziamento per il clima proveniente da fonti pubbliche è seguito alla decisione presa dal Parlamento nel 2011 di aumentare la percentuale di APS allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo fino al 2015. L'incremento è stato possibile stanziando mezzi aggiuntivi. A differenza dei finanziamenti pubblici, per i quali si dispone di dati e metodi di calcolo ben sviluppati e condivisi dai Paesi donatori, il flusso di denaro proveniente da fonti private è molto nebuloso. Nel settembre 2015, 18 Paesi donatori, tra cui la Svizzera, si sono accordati su una metodologia comune per facilitare il calcolo del contributo proveniente dai mezzi privati mobilitati. Questa scelta segna un passo importante verso una maggiore trasparenza e regole comuni.
3./4. L'economia privata svizzera finanzia in gran parte misure di riduzione delle emissioni e di adattamento ai cambiamenti climatici, anche nel settore assicurativo. Solo una parte di questi investimenti viene mobilitata tramite lo Stato. Per l'ammissibilità internazionale di fondi privati a favore del clima è necessario un rapporto di causalità con una mobilitazione pubblica. È dimostrato che gli incentivi iniziali tramite finanziamenti pubblici possono mobilitare investimenti privati a favore del clima in Paesi in via di sviluppo, fermo restando che il potenziale dei singoli strumenti finanziari dipende da vari fattori. Attualmente è difficile quantificarli per via dei dati ancora incompleti.
5./6. Di principio, in virtù dell'articolo 74 della Costituzione federale si potrebbe applicare una semplice tassa d'incentivazione anche senza modifiche al testo costituzionale. Invece, per applicare una tassa sulle emissioni di gas serra per il finanziamento di misure di riduzione delle emissioni e di adattamento ai cambiamenti climatici sarebbe necessario un esplicito fondamento costituzionale, in quanto si tratterebbe di una tassa di finanziamento. La tassa sul CO2 rappresenta una tassa di incentivazione che la Confederazione riscuote sulla base di una competenza specifica (art. 74). Il sistema di incentivazione nel settore del clima e dell'energia prevede la possibilità di introdurre tasse d'incentivazione sui combustibili, sui carburanti e sull'elettricità. La tassa sul clima dovrebbe sostituire la tassa sul CO2 e, dopo un periodo transitorio, le attuali destinazioni parzialmente vincolate dovrebbero essere soppresse. I proventi della tassa verrebbero poi interamente ridistribuiti alla popolazione e all'economia. Il sistema di incentivazione deve essere concepito in modo da non incidere a lungo termine sul bilancio federale; lo Stato, cioè, deve disporre degli stessi mezzi finanziari che avrebbe senza le tasse sul clima e sull'elettricità. Per questo scopo occorrerebbe introdurre una nuova disposizione costituzionale. Il sistema di incentivazione non prevede una nuova destinazione parzialmente vincolata per il finanziamento di misure di politica climatica.
7. La dimensione e la portata dei cambiamenti climatici impongono la necessità di ricorrere ad altre fonti di finanziamento oltre all'APS. Nel suo parere sul postulato CPE-N 15.3798, il Consiglio federale ha fatto riferimento a un rapporto che dovrebbe illustrare i possibili contributi svizzeri al finanziamento internazionale per il clima a partire dal 2020 ed eventuali opzioni di finanziamento, comprese possibilità innovative e conformi al principio di causalità. Per esempio, nel 2005 la Fondazione Centesimo per il clima, istituita come misura volontaria dell'economia in ottemperanza alla legge sul CO2, ha sviluppato un metodo di finanziamento conforme al principio di causalità, che prevedeva l'applicazione, fino alla fine di agosto del 2012, di una tassa su ogni litro di benzina e diesel importato. I proventi netti realizzati, pari a circa 720 milioni di franchi, sono stati utilizzati tra l'altro per l'acquisto di certificati esteri. Questo ha permesso alla Svizzera di conseguire gran parte del suo obiettivo di riduzione delle emissioni definito dal Protocollo di Kyoto.
Risposta del Consiglio federale.