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15.4002 · Interpellanza · 2015-09-24

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Perché, a differenza di quanto fa per le altre assicurazioni sociali, modifica soltanto raramente gli importi previsti nel settore della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)?

2. L'aumento dei costi a carico dell'AOMS di oltre il 100 per cento dall'introduzione della LAMal nel 1996 non è un motivo sufficiente per riesaminare e adeguare regolarmente elementi come la franchigia ordinaria, le franchigie opzionali e l'importo massimo della quota parte?

3. Quali elementi e criteri vanno eventualmente previsti nella legge affinché il Consiglio federale possa adeguare regolarmente all'evoluzione dei costi, nel quadro di una procedura chiaramente definita, i singoli elementi della partecipazione ai costi?

4. È disposto a sottoporre i singoli elementi della partecipazione ai costi ad adeguamenti regolari all'evoluzione dei costi nel quadro di una procedura da definire chiaramente? Se sì, quando? Se no, perché?

Begründung

Nell'AVS, l'importo minimo della rendita di vecchiaia completa è di regola riesaminato e adeguato all'evoluzione dei prezzi ogni due anni. Questo implica automaticamente la modifica degli importi determinanti della previdenza professionale (soglia d'entrata, deduzione di coordinamento, salario coordinato minimo, salario coordinato massimo, ecc.).

Nel settore della LAINF, il Consiglio federale adegua regolarmente l'importo massimo del guadagno assicurato, che dal 1984 è già stato modificato cinque volte, passando dai 69 600 franchi del 1984 ai 148 200 previsti per il 2016.

Anche nell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la LAMal, la fissazione e il regolare riesame e adeguamento di importi chiaramente definiti quali l'ammontare della franchigia ordinaria e delle franchigie opzionali, l'importo massimo della quota parte ecc. rientrano nelle competenze del Consiglio federale. Ciò nonostante, dal 1996 la maggior parte di questi importi è stata adeguata una sola volta.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) gli assicurati partecipano ai costi in diversi modi. Essi pagano un cosiddetto premio unico che viene ridefinito di anno in anno dall'assicuratore sulla base dell'evoluzione dei costi. I inoltre, partecipano ai costi delle prestazioni di cui hanno usufruito accollandosi un contributo annuo fisso (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale), nonché un contributo ai costi di degenza ospedaliera.

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha adeguato due volte la franchigia ordinaria, che con 300 franchi risulta attualmente doppia rispetto al 1996, ha aumentato da 600 a 700 franchi all'anno l'importo massimo dell'aliquota percentuale e da 10 a 15 franchi al giorno il contributo ai costi di degenza ospedaliera. Infine, ha aumentato il numero di franchigie opzionali e notevolmente innalzato quella massima, che è passata da 1500 a 2500 franchi. Nelle proprie considerazioni, il Consiglio federale ha sempre tenuto conto non solo dell'evoluzione dei costi, ma anche delle implicazioni finanziarie per il sistema e per gli assicurati sani e malati. In questo modo i singoli importi rimangono stabili per diversi anni. Ciò comporta vantaggi per tutti gli attori e, in particolare, consente agli assicurati di scegliere il modello assicurativo più adatto attraverso alcuni semplici calcoli e di effettuare comparazioni tra i costi su più anni. Dall'introduzione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) la partecipazione ai costi da parte degli assicurati è cresciuta in misura leggermente superiore rispetto alle prestazioni rimborsate dagli assicuratori. Nel complesso Il Consiglio federale non vede alcun vantaggio nell'introdurre regole più rigide che prevedono un aumento frequente, verosimilmente di pochi franchi, dei singoli importi.

2. Secondo il Consiglio federale, l'evoluzione delle prestazioni pagate dagli assicuratori giocano un ruolo fondamentale nella valutazione dell'evoluzione della partecipazione ai costi sostenuta dagli assicurati. La responsabilità personale degli assicurati si rafforza attraverso la partecipazione ai costi. Nel contempo, per definire quest'ultima, va altresì considerata la sostenibilità finanziaria per gli assicurati malati, visto che la riduzione individuale dei premi, che contribuisce senza dubbio a ridurre l'onere dei premi per gli assicurati di condizioni economiche modeste, non offre alcun contributo alla partecipazione ai costi. Il Consiglio federale è pertanto dell'opinione che, oltre all'evoluzione dei costi, vada considerata anche quella dei redditi disponibili. Mentre dall'introduzione della LAMal la partecipazione ai costi pagata dagli assicurati è aumentata del 111 per cento, nello stesso periodo i salari nominali secondo l'indice dei salari sono cresciuti del 23,6 per cento.

In linea generale il Consiglio federale giudica problematico vincolare l'ammontare delle franchigie o l'importo massimo dell'aliquota percentuale all'evoluzione di una variabile concreta. Nella vita quotidiana degli assicurati le franchigie e l'aliquota percentuale hanno un'importanza maggiore rispetto ad altre variabili nell'assicurazione sociale. Per esse occorre quindi definire valori arrotondati che rimangano stabili per diversi anni. Alla luce di tutto ciò, il Consiglio federale è pronto, come in passato, a procedere a una valutazione periodica degli importi fissati nell'ordinanza e ad adeguarli qualora necessario.

3./4. Nell'articolo 64 LAMal il legislatore conferisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale, nonché di fissare il contributo ai costi di degenza ospedaliera. Questi importi e altri dettagli relativi alla partecipazione ai costi sono quindi definiti nell'ordinanza. Il Consiglio federale ribadisce inoltre che dal 1996 la partecipazione ai costi da parte degli assicurati è cresciuta in misura leggermente superiore rispetto alle prestazioni rimborsate dagli assicuratori (cfr. risposta 1). Pertanto non ritiene che vi sia, nell'immediato, alcuna necessità di agire.

Risposta del Consiglio federale.