Dispositivo acustico per veicoli silenziosi in spazi pubblici a tutela di non vedenti e ipovedenti
15.4019 · Interpellanza · 2015-09-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Diversi studi hanno dimostrato che la diffusione di veicoli sempre più silenziosi, in particolare a trazione elettrica, costituisce un potenziale pericolo per non vedenti, ipovedenti e pedoni poco attenti come i bambini. Per scongiurare il rischio di incidenti spesso gravi, è fondamentale che in Svizzera tutti i veicoli, privati e pubblici, siano dotati per legge di un dispositivo acustico.
Alla luce di quanto sopra, invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Qual è la normativa svizzera in materia?
2. I mezzi pubblici sono soggetti a specifiche disposizioni a livello federale?
3. In caso contrario, esiste una normativa cantonale o alcune aziende di trasporto pubblico hanno introdotto regole interne e fanno uso di tali dispositivi?
4. Qual è la situazione negli Stati Uniti, dove le norme in vigore sembrano efficaci e godono del sostegno della comunità dei non vedenti?
5. Esiste una normativa internazionale in materia?
6. Qual è la posizione della Svizzera nei confronti delle vigenti norme nazionali e internazionali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In Svizzera l'installazione di un dispositivo acustico su veicoli a trazione elettrica è già consentita (art. 82 cpv. 1bis dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV; RS 741.41).
2. La disposizione, non vincolante, riguarda tutti gli autoveicoli, inclusi quelli del trasporto pubblico.
3. Il Consiglio federale non è al corrente di una sua eventuale applicazione, che rientra nell'esclusiva competenza dei cantoni e delle aziende di trasporto pubblico.
4. Negli Stati Uniti l'attuale bozza di normativa, che tiene conto delle condizioni di forte inquinamento acustico prodotto dal traffico locale, non contempla la possibilità di disinserire i dispositivi e impone l'obbligo di attivarli anche a veicolo fermo in procinto di rimettersi in moto. La proposta di regolamento del Parlamento europeo ammette invece il loro disinserimento temporaneo a veicolo fermo con attivazione automatica al riavvio, ma prevede anche, non rendendolo comunque obbligatorio, il funzionamento del segnale sonoro prima della ripartenza.
Queste differenze sono dovute al fatto che l'Unione europea, al pari della Svizzera, punta a ridurre al minimo tutti i rumori superflui sulle strade che possano in qualche modo vanificare la lotta contro l'inquinamento acustico. Esemplificativo in questo senso è il limite di 75 decibel(A) proposto per le emissioni sonore dei dispositivi, totalmente assente nella bozza statunitense.
5./6. Allo scopo di minimizzare i rischi di incidenti con veicoli silenziosi (ad es. a trazione elettrica), l'Unione europea ha adottato le disposizioni transitorie contenute nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione. L'articolo 8 prevede di sopprimere i requisiti attualmente in vigore e recepire la proposta di regolamento, rendendo obbligatoria a partire dal 1° luglio 2019 l'installazione di un sistema di allarme acustico su tutti i nuovi veicoli elettrici omologati in Europa. Il Consiglio federale intende applicare la normativa anche in Svizzera.
Eventuali aggiornamenti sono in fase di studio e dovranno essere valutati nel quadro di un'indagine conoscitiva sulla modifica dell'OETV.
Risposta del Consiglio federale.