15.4055 · Mozione · 2015-09-25
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio è incaricato di estendere l'attuale registro delle relazioni d'interesse dei consiglieri nazionali e agli Stati prima delle elezioni federali a tutti i candidati al Consiglio nazionale e degli Stati e di renderli accessibili al pubblico.
Begründung
Secondo l'articolo 11 della legge sul Parlamento, ciascun parlamentare informa per scritto sulle sue attività professionali; sulle sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri di diritto pubblico e privato; sulle sue attività di consulenza o perizia per servizi federali; sulle sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri, nonché sulla sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.Questo sistema si è rivelato efficace nel caso dei parlamentari eletti. Tuttavia, sarebbe anche importante che queste relazioni d'interesse siano rese note già prima delle elezioni. In tal modo gli elettori disporrebbero di ulteriori basi decisionali significative. È inoltre interessante per l'opinione pubblica vedere come le relazioni d'interesse dei consiglieri nazionali e agli Stati cambiano dopo un'elezione.Il registro per i candidati deve poter essere concretizzato senza troppi burocratismi analogamente a quello dei Servizi del Parlamento. Deve basarsi su un'autodichiarazione ed essere consultabile in Internet.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il diritto vigente i Servizi del Parlamento compilano per ciascun parlamentare eletto un registro delle sua attività professionali, delle sue attività di consulenza o perizia per servizi federali, delle sue attività in organi di direzione, sorveglianza e consulenza di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri di diritto pubblico e privato, delle sue attività permanenti di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri e della sua partecipazione a commissioni od organi della Confederazione (art. 11 LParl; RS 171.10). Il registro è pubblico e fornisce la base di riferimento affinché i membri del Parlamento segnalino i propri interessi personali diretti quando si pronunciano su un oggetto in deliberazione. La mozione intende imporre tale obbligo di trasparenza prima delle elezioni ed estenderlo a tutti i candidati al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore della mozione secondo cui l'indicazione delle relazioni d'interesse di candidati all'Assemblea federale può rappresentare un ulteriore elemento d'aiuto alla decisione e un'autodichiarazione riguardante le attività e i mandati summenzionati va senz'altro accolta con favore, ma esprime dubbi in quanto le relazioni d'interesse di parlamentari che si ricandidano sono già accessibili al pubblico nel registro dei Servizi del Parlamento. Inoltre, le elezioni per il Consiglio degli Stati sono elezioni cantonali la cui procedura è determinata unicamente dai cantoni (art. 150 cpv. 3 Cost.; v. in merito GAAC 2014.1 pag. 58-112). Il legislatore federale vi è vincolato.Per le elezioni del Consiglio nazionale il legislatore federale sarebbe autorizzato a estendere il disciplinamento. Occorre tuttavia porsi alcune domande su costi e utilità di una simile estensione.Nei soli 20 cantoni con numerosi seggi in Consiglio nazionale e sistema proporzionale nel 2015 si sono candidate 3788 persone. Da una quarantina d'anni ormai permane la tendenza a un costante aumento di candidature, a fronte dei brevi termini legali entro i quali occorre preparare e organizzare le elezioni per il rinnovo integrale del Parlamento. Per legge, la data per il deposito delle liste dei candidati scade da 50 a 80 giorni prima dell'elezione; accertamento e rettificazione di tutte le candidature, allestimento, stampa e invio delle schede elettorali devono avvenire entro al massimo 21 giorni prima dell'elezione. Allestire e pubblicare parallelamente un registro federale potrebbe avvenire solamente con un gran dispendio di mezzi. Occorre inoltre notare che, in teoria, nei quattro cantoni nei quali va eletto attualmente un unico consigliere nazionale con il sistema maggioritario e che non hanno una procedura di candidatura e dunque nemmeno un numerus clausus per i candidati (UR, GL, AR e AI) ogni persona avente diritto di voto può essere eletta.Oltre alla fattibilità, occorre chinarsi anche sulla questione del significato. Già soltanto le indicazioni della professione figuranti oggi sulle proposte di candidatura presentate non sono uniformi; pochissime denominazioni professionali sono protette e ognuno può esprimere la medesima attività in modi differenti (p. es.: giurista, collaboratore scientifico, dott. iur. per la medesima attività). Anche in caso di ulteriori domande da parte delle autorità il contenuto informativo rimane poco eloquente.L'estensione auspicata non è perciò praticabile, né i mezzi impiegati si porrebbero in un rapporto ragionevole rispetto all'obiettivo da raggiungere.