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15.4071 · Interpellanza · 2015-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Serono, Tamoil, Syngenta, ecc. - dalla mozione Zisyadis 09.3661, respinta nel 2010, i problemi legati ai licenziamenti economici collettivi (comunemente detti borsistici) in imprese che realizzano utili non sono mutati. Tali licenziamenti persistono. Gli azionisti sono sempre favoriti rispetto ai dipendenti. La pressione sulla produttività è quindi sempre maggiore per soddisfare la remunerazione degli azionisti. Queste imprese che procedono a licenziamenti registrano spesso utili straordinari, come nel caso di Alexion, Shire o Yahoo. Tali utili potrebbero in particolare essere reinvestiti nella ricerca, la formazione del personale o in nuove macchine. La realtà mostra che spesso il denaro è invece utilizzato per far aumentare i dividendi distribuiti agli azionisti.

Occorre infine rilevare che le attuali procedure in materia di licenziamenti collettivi non sono più adeguate alla realtà.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Non sarebbe necessario obbligare le imprese che hanno realizzato utili nei precedenti tre esercizi contabili a prevedere un piano sociale in caso di licenziamenti economici?

2. Se un'impresa beneficiante di agevolazioni fiscali licenzia, non occorre annullare l'agevolazione ed esigere il rimborso degli importi forfettari antecedenti a livello cantonale, comunale e federale?

3. Una partecipazione finanziaria dell'impresa che procede a licenziamenti economici non sarebbe il modo migliore per dissuadere da tali licenziamenti? Non permetterebbe di contribuire alle entrate della nostra assicurazione contro la disoccupazione, che sopporta tali decisioni, senza che il nostro Stato sociale debba farsi carico delle conseguenze?

4. Non occorrerebbe assicurarsi che un'impresa che realizza utili e intende sopprimere posti privilegi la riassunzione dei dipendenti interessati per impieghi in seno alla stessa?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La situazione legale nel caso dei cosiddetti licenziamenti borsistici è mutata considerevolmente dalla mozione Zisyadis 09.3661, "Divieto dei licenziamenti economici di Borsa". Il 21 giugno 2013 il legislatore ha introdotto un obbligo di negoziare un piano sociale per i datori di lavoro che occupano abitualmente almeno 250 lavoratori e che intendono licenziare almeno 30 lavoratori sull'arco di 30 giorni (art. 335i cpv. 1 CO; RS 220).

L'obbligo di negoziare un piano sociale ha compensato l'allentamento introdotto nell'articolo 333b CO. Questa disposizione esclude la ripresa automatica dei contratti di lavoro in caso di moratoria concordataria, di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo. Da un lato, la protezione dei lavoratori è stata dunque allentata nel caso in cui l'impresa deve garantire la sua sopravvivenza e questo per salvare posti di lavoro. Dall'altro lato, la revisione ha obbligato le grandi imprese a negoziare un piano sociale nelle altre situazioni.

Questa revisione tiene pertanto conto in maniera soddisfacente della richiesta avanzata nella mozione Zisyadis e nella presente interpellanza. La normativa va persino oltre, in quanto impone la negoziazione di un piano sociale in caso di licenziamenti collettivi da parte di una grande impresa a prescindere dalla sua buona o cattiva situazione finanziaria o dai dividendi distribuiti agli azionisti. Soltanto in caso di fallimento o di moratoria concordataria conclusa con un concordato non deve essere negoziato un piano sociale (art. 335k CO).

2. Le agevolazioni fiscali cantonali e comunali rientrano nella competenza dei cantoni e dei comuni. In virtù della loro sovranità fiscale, i cantoni possono decidere agevolazioni fiscali nell'ambito della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (RS 642.14). La Confederazione non può pertanto impartire prescrizioni.

Quanto agli sgravi fiscali sull'imposta federale diretta, si applica l'articolo 12 della legge federale sulla politica regionale (RS 901.0). Tali agevolazioni sono concesse soltanto se l'impresa rispetta determinati oneri e condizioni, riguardanti in particolare la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. Se l'impresa non adempie le condizioni e gli oneri stabiliti dalla Confederazione, si pone fine anticipatamente alle agevolazioni. È pure possibile esigere il loro rimborso a titolo retroattivo se gli oneri sono ben lungi dall'essere adempiuti o se le agevolazioni sono state concesse indebitamente.

3. Una partecipazione finanziaria dell'impresa può risultare dal piano sociale. Per definizione, quest'ultimo mira infatti ad attenuare le conseguenze dei licenziamenti (art. 335h cpv. 1 CO). Il piano sociale va tuttavia oltre, poiché è teso a evitare o ridurre i licenziamenti.

L'assicurazione contro la disoccupazione funziona in gran parte secondo il principio d'assicurazione. Quest'ultimo garantisce una protezione adeguata a gran parte della popolazione e contribuisce notevolmente all'accettazione politica dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'idea di rafforzare il principio di causalità è stata vagliata a più riprese in occasione delle revisioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0). Si tratterebbe di obbligare i datori di lavoro ad assumersi una parte dei costi cagionati dalla loro politica d'impiego. Va tuttavia respinta l'idea di addossare alle imprese i rischi legati a eventuali licenziamenti, poiché indebolirebbe il principio d'assicurazione. Inoltre, il trasferimento dei costi alle categorie di persone che rischiano più facilmente di ritrovarsi disoccupate renderebbe più costosi posti di lavoro già poco sicuri.

Misure di riqualificazione del personale volte a permettere di ritrovare un impiego durante il termine di disdetta o a mantenere nell'impresa tutti o parte degli impieghi a rischio possono essere finanziate in virtù degli articoli 59 capoverso 1 LADI e 98a OADI (RS 837.02). Per questo tipo di intervento, l'autorità cantonale domanda di norma una partecipazione finanziaria dell'impresa. Sottopone la sua proposta all'autorità federale per decisione.

4. Come illustrato al numero 3, il piano sociale mira, tra le altre cose, a evitare o ridurre i licenziamenti. La riassunzione dei lavoratori nell'impresa può rientrare tra le misure convenute.

Risposta del Consiglio federale.