15.4074 · Mozione · 2015-09-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di predisporre le basi legali necessarie per obbligare le persone che fabbricano, importano o distribuiscono sostanze allo stato di nanoparticelle (come tali o all'interno di una miscela alla quale non sono legate), oppure materiali destinati a respingere queste sostanze in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, a dichiarare periodicamente all'autorità amministrativa - con l'obiettivo della tracciabilità e dell'informazione al pubblico - l'identità, le quantità e gli usi di queste sostanze, nonché l'identità degli utilizzatori professionali ai quali le hanno fornite a titolo oneroso o gratuito.
Begründung
Considerando il numero crescente di prodotti di consumo contenenti nanoparticelle immessi sul mercato, l'assenza di disposizioni giuridiche specifiche per garantire la sicurezza è preoccupante.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'aprile del 2008 il Consiglio federale ha messo a punto un piano d'azione riguardante i nanomateriali. Nell'ambito della sua attuazione, è in fase di elaborazione un quadro normativo specifico che tenga conto dei campi di applicazione di questi materiali e segua l'evoluzione delle conoscenze e della tecnica.
I prodotti della nanotecnologia sono soggetti agli stessi requisiti previsti per gli altri prodotti chimici immessi sul mercato svizzero, vale a dire la legislazione in materia di prodotti chimici. Alcuni requisiti specifici dei nanomateriali o dei prodotti da essi derivati sono già stati introdotti nella legislazione svizzera, in particolare nell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11), e vengono costantemente adeguati in funzione dei progressi tecnico-scientifici. In futuro è previsto che tutti i nanomateriali siano trattati come nuove sostanze. Tale classificazione impone, prima dell'immissione sul mercato, l'obbligo di notifica di ciascuna sostanza alle autorità responsabili della valutazione. Le sostanze che presentano caratteristiche pericolose devono essere classificate ed etichettate come tali. Inoltre, a partire da una determinata concentrazione, i preparati che le contengono vanno anch'essi etichettati e devono essere iscritti nel registro pubblico dei prodotti (conformemente all'OPChim). I consumatori che acquisteranno uno di questi prodotti sul mercato saranno così informati direttamente, attraverso l'etichetta, dei pericoli e delle precauzioni da adottare prima di qualsiasi impiego. Gli utilizzatori professionali hanno a disposizione informazioni più dettagliate nelle schede di dati di sicurezza obbligatorie per legge. Per quanto riguarda i prodotti cosmetici e le derrate alimentari contenenti nanomateriali, è prevista un'etichettatura specifica nel quadro del nuovo diritto in materia di derrate alimentari.
Infine, l'obbligo di informazione lungo tutta la catena di trasformazione fa parte dei compiti dell'industria. Vengono quindi emanate direttive per spiegare tali compiti alle parti interessate. Sulla base della legislazione sui prodotti chimici, è attualmente in fase di elaborazione un obbligo di notifica per le aziende che producono, importano o trasformano nanomateriali.
Tutte queste misure rientrano nell'applicazione del piano d'azione. Ogni quattro anni è redatto un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori destinato al Consiglio federale. Le autorità hanno così a disposizione un quadro complessivo del mercato e dei campi di applicazione dei nanomateriali, così come delle loro quantità e dei rischi che potrebbero derivare dal loro impiego. Non è invece prevista l'introduzione di un registro degli utilizzatori commerciali di nanoprodotti, poiché questo comporterebbe la creazione di un considerevole apparato amministrativo supplementare da parte delle aziende interessate e delle autorità di controllo, senza che ciò produca alcun miglioramento della protezione dei consumatori e dell'ambiente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.