Sequestro di quote di liquidazione da rapporti di proprietà comune appartenenti a debitori non domiciliati in Svizzera
15.408 · Iniziativa parlamentare · 2015-03-11
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa:
La legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) deve essere modificata come segue:
Art. 271 Cause di sequestro
...
Cpv. 4
Se un debitore non domiciliato ha diritto a quote di liquidazione da un rapporto di proprietà comune che comprende valori patrimoniali in Svizzera, si considera che la quota di liquidazione si trova in Svizzera.
Art. 272 Concessione del sequestro
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Cpv. 3
Se un debitore non domiciliato in Svizzera ha diritto a quote di liquidazione da un rapporto di proprietà comune che comprende valori patrimoniali in Svizzera, la competenza di sequestrare il diritto di liquidazione spetta ad ogni ufficio di esecuzione dei circondari di esecuzione in cui si trovano valori patrimoniali.
Begründung
In base alla legislazione sull'esecuzione, la quota di liquidazione di un creditore e debitore sequestrato derivante da un rapporto di proprietà comune rappresenta un credito detenuto presso il luogo di domicilio del creditore (cfr. DTF 118 III 62, 66, consid. 3c.; sentenza del TF 5A_628/2012 del 29 gennaio 2013, consid. 2 e 3.1.2). La quota di liquidazione di un creditore e debitore sequestrato domiciliato all'estero non si trova in Svizzera e non è quindi possibile procedere al sequestro della sua quota di liquidazione secondo l'articolo 272 capoverso 1 LEF o l'articolo 2 del regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC), anche nel caso in cui singoli valori patrimoniali della proprietà comune dovessero trovarsi in Svizzera.
Come il Tribunale federale ha già stabilito, non vi è in Svizzera un luogo in cui eseguire il sequestro di una quota di liquidazione di una eredità indivisa di un debitore domiciliato all'estero. Non sono adempiti i requisiti concernenti l'ubicazione della quota (cfr. sentenza del TF 5A_435/2014 del 21 ottobre 2014, inoltre DTF 118 III 62 e sentenza del TF 5A_628/2012 del 29 gennaio 2013).
Per quanto concerne la fattispecie menzionata, la legislazione attualmente in vigore è insoddisfacente, poiché i debitori domiciliati all'estero possono eludere abbastanza facilmente le richieste dei creditori anche se dispongono di valori patrimoniali in Svizzera.